CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 1996
Cassazione n. 06676/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/05/1996 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in ordine alla capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - sono inammissibili, in quanto, oltre a essere manifestamente infondate e a riproporre profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie. Invero, in ordine alla capacità processuale del ricorrente, la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Quinta sezione di questa Corte, ritiene di aderire alle conclusioni del perito, dott. Micale, secondo cui il Paternò è affetto da disabilità intellettiva o ritardo mentale di live lo medio-lieve, ma, ciò nonostante, è capace di partecipare al processo in quanto non presenta alterazioni dello stato di coscienza, non ha turbe della memoria e comprende il contenuto delle imputazioni nei suoi confronti. Di contro, la Corte considera non condivisibili le conclusioni a cui sono pervenuti il dott. Fiammetta e la dott.ssa Distefano (il primo perché ha formulato una valutazione sulla base delle circostanze esistenti in quel momento, confermato dall'utilizzo dell'espressione "allo stato attuale", non escludendo, quindi, la possibilità di giungere in futuro a diverse conclusioni; la seconda, perché, pur pervenendo alla conclusione dell'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo, ha poi sostenuto che fosse affetto da disabilità intellettiva di gravità lieve o moderata). Rilevato, quindi, che la Corte ben spiega, con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, per quali ragioni ritiene di aderire alle conclusioni del proprio perito e che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio