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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 07150/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 021SJIV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di motivo di ricorso, con i quali si deduce vizio di motivazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato, erronea applicazione della recidiva nonché doglianze in punto di circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 021SJIV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti i motivi di motivo di ricorso, con i quali si deduce vizio di motivazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato, erronea applicazione della recidiva nonché doglianze in punto di circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 07150/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris