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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33573/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG C [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, con ordinanza resa 1'8 giugno 2021, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo a misura cautelare inframuraria nel periodo dal 16 giugno 2014 al 13 aprile 2016, applicata al [OSCURATO:PERSONA] giusta ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo e riferita ad imputazione provvisoria ex art. 416-bis cod.pen. (quale soggetto ritenuto compartecipe del sodalizio mafioso denominato [OSCURATO:PERSONA]).

La misura, confermata dal Tribunale del Riesame, veniva successivamente revocata dal G.i.p. a seguito dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, assoluzione poi confermata dalla Corte d'appello palermitana in data 12 aprile 2018, divenuta irrevocabile.

Il compendio indiziario richiamato dalla Corte di merito si fonda su alcune intercettazioni, riferite in parte a conversazioni cui aveva partecipato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed aventi ad oggetto la vicenda relativa a una barca, provento di furto, di cui l'originario proprietario chiedeva la restituzione all'acquirente e che nel frattempo era stata venduta, anche mediante l'intercessione dei cugini Gregorio e [OSCURATO:PERSONA], esponenti mafiosi del mandamento di Resuttana.

La Corte di merito, nel respingere la richiesta riparatoria, ha valorizzato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], benché assolto nel giudizio di cognizione, aveva sicuramente dato causa alla misura cautelare applicatagli, essendo emersi i suoi rapporti anche di natura economica con i Palazzotto, correlati ad attività criminose, e la sua conoscenza e intraneità riguardo alle dinamiche mafiose e ai confini di competenza di due diverse famiglie mafiose.

La Corte di merito, pur dando atto che tali elementi non erano risultati sufficienti all'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], rimarcava la rilevanza indiziaria della sua condotta, riguardo alla quale egli aveva omesso di fornire spiegazioni, dichiarandosi innocente e avvalendosi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio.

2. Avverso tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, volto a lamentare violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

In estrema sintesi la lagnanza riguarda essenzialmente il fatto che sarebbe stato fatto carico al [OSCURATO:PERSONA] di avere esercitato il suo diritto di difesa, avvalendosi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; con memoria depositata in atti, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato, ponendosi anzi ai limiti della manifesta infondatezza.

Infatti, é ben vero che l'indirizzo che qualificava, a determinate condizioni, come gravemente colposa la condotta di chi, in sede di interrogatorio, si sia avvalso della facoltà di non rispondere é oggi superato dall'intervento del legislatore di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021 (di adeguamento alle disposizioni della Direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio), il cui art. 4 ha modificato l'art. 314 cod. proc. pen., aggiungendo al comma 1 il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.».

A fronte di ciò, tuttavia, nel caso di specie affiorano ben più chiari elementi autonomamente deponenti per una condotta gravemente colposa del [OSCURATO:PERSONA], anche prescindendo dal silenzio da lui serbato in sede di interrogatorio.

In particolare é accertato, e risulta confermato anche nelle sentenze assolutorie emesse nel giudizio di cognizione, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti sicuramente non episodici, anche di natura economica, con soggetti intranei a un sodalizio mafioso come i cugini Palazzotto, dai quali pretendeva maggiori erogazioni finanziarie in relazione ad attività certamente illecite, come quella di intermediario per la restituzione del natante rubato e di cui conosceva perfettamente l'appartenenza all'ambiente della criminalità organizzata e, in generale, le condotte criminose (in una conversazione egli manifestava anche il proposito di parlare con [OSCURATO:PERSONA] in relazione a una partita di stupefacente).

Le suindicate circostanze sono state convenientemente valorizzate dalla Corte palermitana, in linea con gli arresti della giurisprudenza di legittimità.

Si ricorda che le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione (Sez. 4, Sentenza n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; in senso conforme yds.

Sez. 3, Sentenza n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397).

Ciò vale certamente, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], per i rapporti con i Palazzotto, che dal tenore delle conversazioni sono stati correttamente assimilati a una frequentazione con gli stessi, soggetti sicuramente intranei a un sodalizio mafioso, con i quali fra l'altro il [OSCURATO:PERSONA] si rapportava anche per finalità di lucro derivante da attività illecite.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente per questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità al Ministero resistente, liquidate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG C [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con ordinanza resa 1'8 giugno 2021, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo a misura cautelare inframuraria nel periodo dal 16 giugno 2014 al 13 aprile 2016, applicata al [OSCURATO:PERSONA] giusta ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo e riferita ad imputazione provvisoria ex art. 416-bis cod.pen. (quale soggetto ritenuto compartecipe del sodalizio mafioso denominato [OSCURATO:PERSONA]). La misura, confermata dal Tribunale del Riesame, veniva successivamente revocata dal G.i.p. a seguito dell'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, assoluzione poi confermata dalla Corte d'appello palermitana in data 12 aprile 2018, divenuta irrevocabile. Il compendio indiziario richiamato dalla Corte di merito si fonda su alcune intercettazioni, riferite in parte a conversazioni cui aveva partecipato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed aventi ad oggetto la vicenda relativa a una barca, provento di furto, di cui l'originario proprietario chiedeva la restituzione all'acquirente e che nel frattempo era stata venduta, anche mediante l'intercessione dei cugini Gregorio e [OSCURATO:PERSONA], esponenti mafiosi del mandamento di Resuttana. La Corte di merito, nel respingere la richiesta riparatoria, ha valorizzato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], benché assolto nel giudizio di cognizione, aveva sicuramente dato causa alla misura cautelare applicatagli, essendo emersi i suoi rapporti anche di natura economica con i Palazzotto, correlati ad attività criminose, e la sua conoscenza e intraneità riguardo alle dinamiche mafiose e ai confini di competenza di due diverse famiglie mafiose. La Corte di merito, pur dando atto che tali elementi non erano risultati sufficienti all'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], rimarcava la rilevanza indiziaria della sua condotta, riguardo alla quale egli aveva omesso di fornire spiegazioni, dichiarandosi innocente e avvalendosi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio. 2. Avverso tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, volto a lamentare violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. In estrema sintesi la lagnanza riguarda essenzialmente il fatto che sarebbe stato fatto carico al [OSCURATO:PERSONA] di avere esercitato il suo diritto di difesa, avvalendosi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; con memoria depositata in atti, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato, ponendosi anzi ai limiti della manifesta infondatezza. Infatti, é ben vero che l'indirizzo che qualificava, a determinate condizioni, come gravemente colposa la condotta di chi, in sede di interrogatorio, si sia avvalso della facoltà di non rispondere é oggi superato dall'intervento del legislatore di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021 (di adeguamento alle disposizioni della Direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio), il cui art. 4 ha modificato l'art. 314 cod. proc. pen., aggiungendo al comma 1 il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.». A fronte di ciò, tuttavia, nel caso di specie affiorano ben più chiari elementi autonomamente deponenti per una condotta gravemente colposa del [OSCURATO:PERSONA], anche prescindendo dal silenzio da lui serbato in sede di interrogatorio. In particolare é accertato, e risulta confermato anche nelle sentenze assolutorie emesse nel giudizio di cognizione, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti sicuramente non episodici, anche di natura economica, con soggetti intranei a un sodalizio mafioso come i cugini Palazzotto, dai quali pretendeva maggiori erogazioni finanziarie in relazione ad attività certamente illecite, come quella di intermediario per la restituzione del natante rubato e di cui conosceva perfettamente l'appartenenza all'ambiente della criminalità organizzata e, in generale, le condotte criminose (in una conversazione egli manifestava anche il proposito di parlare con [OSCURATO:PERSONA] in relazione a una partita di stupefacente). Le suindicate circostanze sono state convenientemente valorizzate dalla Corte palermitana, in linea con gli arresti della giurisprudenza di legittimità. Si ricorda che le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione (Sez. 4, Sentenza n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; in senso conforme yds. Sez. 3, Sentenza n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397). Ciò vale certamente, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], per i rapporti con i Palazzotto, che dal tenore delle conversazioni sono stati correttamente assimilati a una frequentazione con gli stessi, soggetti sicuramente intranei a un sodalizio mafioso, con i quali fra l'altro il [OSCURATO:PERSONA] si rapportava anche per finalità di lucro derivante da attività illecite. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente per questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità al Ministero resistente, liquidate
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