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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 19268/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso 18160-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 204/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 549/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18160/2019 Cron.

Rep.

Ud.05/06/2024 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto del primo e assorbiti i rimanenti; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on sentenza del 5 giugno 20 18, la Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione resa dalTribunale di Taranto, rigettava l’opposizione proposta dalla ASL di Taranto avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali, istanti i predetti dipendenti, tutti i dirigenti medici, era stato ingiunto alla ASL datrice il pagamento delle differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale ridotta, successivamente al novembre 2006 rispetto a quanto riconosciuto a seguito della graduazione delle funzioni risultante dalcalcolo di cui all’art. 24 CIA del dicembre 2001 in attuazione del principio dell’unicità del trattamento economico a parità di funzioni applicato a seguito dell’incorporazione nella ASL di Taranto dell’azienda ospedaliera SS.

Annunziata di Taranto, ovvero a titolo di retribuzione minima contrattuale e condannava la ASL al pagamento delle somme recate dai decreti ingiuntivi. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, quanto alla retribuzione di posizione variabile aziendale, diversamente dal primo giudice, l’azione monitoria volta alla rivendicazione di un emolumento goduto e ridotto dalla ASL con atto assunto quale privato datore di lavoro e come tale soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, di dover, quindi, pronunciare nel merito e concludere nel senso dell’ingiustificatezza della riduzione non condizionata dalla capienza del relativo Fondo ed ammessa solo in caso di valutazione negativa del dirigente, quanto alla retribuzione minima contrattuale fondata la pretesa non avendo la ASL provato il “recupero” da parte dei dirigenti delle somme percepite a titolo di retribuzione di posizione fissa e variabile in misura inferiore a quella stabilita dal CCNL attraverso il pagamento di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale. - P er la cassazione d i tale decisione ricorre la ASL di Taranto, affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti. - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, la ASL ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per aver la Corte territoriale pronunciato in carenza di giurisdizione da parte del giudice ordinario, questa spettando al giudice amministrativo come desumibile dalle norme di diritto e di contratto collettivo che assume violate, gli artt. 386 c.p.c., 60 del CCNL comparto Sanità 1994/1997, 50 del successivo CCNL 1998/2001, 2, comma 1 e 63 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 c.c.. - Con il secondo motivo, la ASL ricorrente, in relazione all’ipotesi del corretto riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario da parte della Corte territoriale imputa alla stessa l’omessa rimessione ex art. 353 c.p.c. al primo giudice che aveva erroneamente declinato la giurisdizione della causa con conseguente nullità dell’impugnata sentenza; - Con il terzo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e così la nullità della sentenza impugnata, per aver la Corte territoriale, consapevole della diversità delle domande proposte nelle cause riunite, deciso uniformemente le cause, statuendo su questioni e censurando statuizioni non oggetto di pronunzia in primo grado. - Con il quarto motivo, la ASL ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del CCNL comparto Sanità 1994/1997, 50 del successivo CCNL 1998/2001, 2, comma 1 e 63 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 c.c., la ASL ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, assumendo essere l’amministrazione abilitata ad intervenire unilateralmente sulla determinazione dell’indennità di posizione atteso che le norme relative al finanziamento degli istituti del trattamento economico non attengono alle posizioni individuali dei singoli dipendenti non generando specifici diritti, dando, al contrario, luogo ad atti di macro-organizzazione soggetti alla cognizione del giudice amministrativa. - Con i l quinto motivo la ASL ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi nazionali di lavoro, assumendo doversi interpretare l’art. 54 del CCNL comparto Sanità 1994/1997 nel senso che la retribuzione di posizione minima contrattuale è dovuta in aggiunta alla variabile laddove questa non raggiunga il trattamento minimo contrattuale spettante al dirigente medico, evenienza nella specie non verificatasi, dovendo ritenersi tale circostanza risultata provata, non essendo stata contestata dai dirigenti che avevano agito in sede monitoria. - Con il sesto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c. e segg., la ASL ricorrente lamenta la non conformità a diritto della denegata compensazione del credito che la medesima ASL sostiene di poter vantare alla luce della prospettata interpretazione dell’art. 54 CCNL del comparto Sanità 1994/1997 avendo versato ai dirigenti a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale somme superiori a quelle dovute a titolo di posizione minima contrattuale cui soltanto era tenuta, maggiori somme la cui erogazione era risultata provata trovando pertanto fondamento la richiesta compensazione. - Nel settimo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 424 e 441 c.p.c. è prospettata in relazione al non aver la Corte territoriale disposto il rinnovo della CTU fondata sull’eccepita erroneità dei calcoli posti a base delle conclusioni dell’elaborato peritale ma rimasta assorbita nella ritenuta omogeneità delle decisioni di prime cure , di cui viceversa, una sola era approdata alla condanna al pagamento di una somma di denaro da quantificarsi sulla base di una CTU peraltro erroneamente condotta. - Quanto al primo motivo preliminarmente, si precisa che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in oggetto in virtù del Decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018, emanato in attuazione dell’art. 374, comma 1, c.p.c., in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte. - La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario allorché venga in rilievo, come nella specie, la rivendicazione del diritto alla corretta corresponsione della retribuzione in base alla contrattazione collettiva di riferimento (così, fra molte, Cass. Sez.

L, 05/12/2023, n. 33975, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, sul rilievo che la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte). - Il secondo motivo, di contro, merita accogliento.

Infatti, ai sensi dell’art. 353, primo comma, cod. proc. civ., nella versione applicabile alla fattispecie in esame, anteriore all’abrogazione disposta con il d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto trattasi di impugnazione anteriore al 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022), «Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice».

Ne consegue che, la Corte d’appello, riformata la decisione del giudice di primo grado in ordine alla declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento alla rideterminazione della retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, non poteva procedere a valutare nel merito la relativa pretesa dei dirigenti medici, ma doveva rimandare le parti davanti al primo giudice.

La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto, con conseguente rinvio della causa, per quanto attiene alla predetta voce retributiva, al Tribunale di Taranto. - Il terzo motivo, nei termini formulati, è inammissibile per difetto di specificità, come da consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo; pertanto, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità, che nel ricorso stesso siano riportati gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra molte, Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834). - La censura di cui al quarto motivo è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo e della cassazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, con rinvio al giudice di primo grado. - Nel quinto motivo la censura, per come è articolata, è inammissibile perché, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (fra tutte, Cass.6-3, 14/04/2017, n. 8758). - Nella specie, la doglianza tende in maniera inammissibile a censurare l’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale sia in ordine alla mancata corresponsione di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione cd. variabile aziendale sia con riferimento all’avvenuta graduazione delle funzioni da parte della ASL di Taranto in epoca successiva rispetto ai fatti di causa.

In questo modo, peraltro, la doglianza mostra di non cogliere neppure l’effettiva ratio decidendi addotta nella sentenza impu gnata, in cui si sottolinea come, sino a tale graduazione, la retribuzione di posizione minima assolva ad una funzione di anticipazione rispetto al valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico proprio in base alla graduazione delle funzioni, valore che, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale. - Parimenti inammissibile è la censura recata dal sesto motivo, considerato che, come già osservato in riferimento al quinto motivo, dietro lo schema della dedotta violazione di legge si mira in realtà a censurare l’accertamento di fatto condotto dal giudicedi merito in ordine alla mancata corresponsione da parte dell’azienda di somme aggiuntive, atte a compensare la minore erogazione a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale, comunque dovuta e garantita. - Non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità neppure il settimo motivo, non dandosi qui conto né dell’aver tempestivamente sollevato rilievi rispetto alla CTU espletata in prime cure, né degli errori contabili rilevati rispetto alla relazione peritale, ferma restando la discrezionalità del giudice del merito in ordine alla decisione relativa alla rinnovazione del mezzo istruttorio, in questa sede, pertanto, da ritenere insindacabile. - In definitiva, va accolto solo il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, rigettato il primo, inammissibili gli altri motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Taranto, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, rigettato il primo ed inammissibili gli ulteriori, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 18160-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 204/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 549/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18160/2019 Cron. Rep. Ud.05/06/2024 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigetto del primo e assorbiti i rimanenti; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on sentenza del 5 giugno 20 18, la Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione resa dalTribunale di Taranto, rigettava l’opposizione proposta dalla ASL di Taranto avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali, istanti i predetti dipendenti, tutti i dirigenti medici, era stato ingiunto alla ASL datrice il pagamento delle differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale ridotta, successivamente al novembre 2006 rispetto a quanto riconosciuto a seguito della graduazione delle funzioni risultante dalcalcolo di cui all’art. 24 CIA del dicembre 2001 in attuazione del principio dell’unicità del trattamento economico a parità di funzioni applicato a seguito dell’incorporazione nella ASL di Taranto dell’azienda ospedaliera SS. Annunziata di Taranto, ovvero a titolo di retribuzione minima contrattuale e condannava la ASL al pagamento delle somme recate dai decreti ingiuntivi. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, quanto alla retribuzione di posizione variabile aziendale, diversamente dal primo giudice, l’azione monitoria volta alla rivendicazione di un emolumento goduto e ridotto dalla ASL con atto assunto quale privato datore di lavoro e come tale soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, di dover, quindi, pronunciare nel merito e concludere nel senso dell’ingiustificatezza della riduzione non condizionata dalla capienza del relativo Fondo ed ammessa solo in caso di valutazione negativa del dirigente, quanto alla retribuzione minima contrattuale fondata la pretesa non avendo la ASL provato il “recupero” da parte dei dirigenti delle somme percepite a titolo di retribuzione di posizione fissa e variabile in misura inferiore a quella stabilita dal CCNL attraverso il pagamento di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale. - P er la cassazione d i tale decisione ricorre la ASL di Taranto, affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti. - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, la ASL ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per aver la Corte territoriale pronunciato in carenza di giurisdizione da parte del giudice ordinario, questa spettando al giudice amministrativo come desumibile dalle norme di diritto e di contratto collettivo che assume violate, gli artt. 386 c.p.c., 60 del CCNL comparto Sanità 1994/1997, 50 del successivo CCNL 1998/2001, 2, comma 1 e 63 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 c.c.. - Con il secondo motivo, la ASL ricorrente, in relazione all’ipotesi del corretto riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario da parte della Corte territoriale imputa alla stessa l’omessa rimessione ex art. 353 c.p.c. al primo giudice che aveva erroneamente declinato la giurisdizione della causa con conseguente nullità dell’impugnata sentenza; - Con il terzo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e così la nullità della sentenza impugnata, per aver la Corte territoriale, consapevole della diversità delle domande proposte nelle cause riunite, deciso uniformemente le cause, statuendo su questioni e censurando statuizioni non oggetto di pronunzia in primo grado. - Con il quarto motivo, la ASL ricorrente denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del CCNL comparto Sanità 1994/1997, 50 del successivo CCNL 1998/2001, 2, comma 1 e 63 d.lgs. n. 165/2001 e 2112 c.c., la ASL ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, assumendo essere l’amministrazione abilitata ad intervenire unilateralmente sulla determinazione dell’indennità di posizione atteso che le norme relative al finanziamento degli istituti del trattamento economico non attengono alle posizioni individuali dei singoli dipendenti non generando specifici diritti, dando, al contrario, luogo ad atti di macro-organizzazione soggetti alla cognizione del giudice amministrativa. - Con i l quinto motivo la ASL ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi nazionali di lavoro, assumendo doversi interpretare l’art. 54 del CCNL comparto Sanità 1994/1997 nel senso che la retribuzione di posizione minima contrattuale è dovuta in aggiunta alla variabile laddove questa non raggiunga il trattamento minimo contrattuale spettante al dirigente medico, evenienza nella specie non verificatasi, dovendo ritenersi tale circostanza risultata provata, non essendo stata contestata dai dirigenti che avevano agito in sede monitoria. - Con il sesto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c. e segg., la ASL ricorrente lamenta la non conformità a diritto della denegata compensazione del credito che la medesima ASL sostiene di poter vantare alla luce della prospettata interpretazione dell’art. 54 CCNL del comparto Sanità 1994/1997 avendo versato ai dirigenti a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale somme superiori a quelle dovute a titolo di posizione minima contrattuale cui soltanto era tenuta, maggiori somme la cui erogazione era risultata provata trovando pertanto fondamento la richiesta compensazione. - Nel settimo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 424 e 441 c.p.c. è prospettata in relazione al non aver la Corte territoriale disposto il rinnovo della CTU fondata sull’eccepita erroneità dei calcoli posti a base delle conclusioni dell’elaborato peritale ma rimasta assorbita nella ritenuta omogeneità delle decisioni di prime cure , di cui viceversa, una sola era approdata alla condanna al pagamento di una somma di denaro da quantificarsi sulla base di una CTU peraltro erroneamente condotta. - Quanto al primo motivo preliminarmente, si precisa che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in oggetto in virtù del Decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018, emanato in attuazione dell’art. 374, comma 1, c.p.c., in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte. - La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario allorché venga in rilievo, come nella specie, la rivendicazione del diritto alla corretta corresponsione della retribuzione in base alla contrattazione collettiva di riferimento (così, fra molte, Cass. Sez. L, 05/12/2023, n. 33975, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, sul rilievo che la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte). - Il secondo motivo, di contro, merita accogliento. Infatti, ai sensi dell’art. 353, primo comma, cod. proc. civ., nella versione applicabile alla fattispecie in esame, anteriore all’abrogazione disposta con il d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto trattasi di impugnazione anteriore al 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022), «Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice». Ne consegue che, la Corte d’appello, riformata la decisione del giudice di primo grado in ordine alla declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento alla rideterminazione della retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, non poteva procedere a valutare nel merito la relativa pretesa dei dirigenti medici, ma doveva rimandare le parti davanti al primo giudice. La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto, con conseguente rinvio della causa, per quanto attiene alla predetta voce retributiva, al Tribunale di Taranto. - Il terzo motivo, nei termini formulati, è inammissibile per difetto di specificità, come da consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo; pertanto, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità, che nel ricorso stesso siano riportati gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra molte, Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834). - La censura di cui al quarto motivo è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo e della cassazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, con rinvio al giudice di primo grado. - Nel quinto motivo la censura, per come è articolata, è inammissibile perché, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (fra tutte, Cass.6-3, 14/04/2017, n. 8758). - Nella specie, la doglianza tende in maniera inammissibile a censurare l’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale sia in ordine alla mancata corresponsione di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione cd. variabile aziendale sia con riferimento all’avvenuta graduazione delle funzioni da parte della ASL di Taranto in epoca successiva rispetto ai fatti di causa. In questo modo, peraltro, la doglianza mostra di non cogliere neppure l’effettiva ratio decidendi addotta nella sentenza impu gnata, in cui si sottolinea come, sino a tale graduazione, la retribuzione di posizione minima assolva ad una funzione di anticipazione rispetto al valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico proprio in base alla graduazione delle funzioni, valore che, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale. - Parimenti inammissibile è la censura recata dal sesto motivo, considerato che, come già osservato in riferimento al quinto motivo, dietro lo schema della dedotta violazione di legge si mira in realtà a censurare l’accertamento di fatto condotto dal giudicedi merito in ordine alla mancata corresponsione da parte dell’azienda di somme aggiuntive, atte a compensare la minore erogazione a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale, comunque dovuta e garantita. - Non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità neppure il settimo motivo, non dandosi qui conto né dell’aver tempestivamente sollevato rilievi rispetto alla CTU espletata in prime cure, né degli errori contabili rilevati rispetto alla relazione peritale, ferma restando la discrezionalità del giudice del merito in ordine alla decisione relativa alla rinnovazione del mezzo istruttorio, in questa sede, pertanto, da ritenere insindacabile. - In definitiva, va accolto solo il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, rigettato il primo, inammissibili gli altri motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Taranto, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, rigettato il primo ed inammissibili gli ulteriori, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale
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