CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 giugno 1986
Cassazione n. 39301/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1979 avverso la sentenza del 20/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 febbraio 2019 la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa a seguito di giudizio abbreviato, riqualificando il reato di furto in forma tentata, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 90, 10, 61 n. 5), 624 e 625 n. 2), 7) e 7-bis e 340 cod. pen., loro ascritti per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, sottraendole al proprietario, di due "scatole induttive" - apparecchiature adoperate per garantire la continuità del circuito di ritorno della corrente continua della trazione elettrica dei locomotori e composte da avvolgimenti elettrici contenuti in una cassa metallica a tenuta stagna - installate sulla rete ferroviaria, così cagionando un guasto ed il pericolo per la circolazione. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] formulano, con un unico atto, due motivi di impugnazione. 4. Con il primo, lamentano la violazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 340 cod. pen. ed il vizio di motivazione. Assumono che la sentenza, affrontando la doglianza inerente all'insussistenza del dolo, ha omesso di considerare che gli imputati non hanno agito con l'intenzione di arrecare turbamento al corretto svolgimento del pubblico servizio, neppure supponendo di provocare effetti pregiudizievoli, ciò determinando l'assenza dell'elemento soggettivo del reato. Richiamano la giurisprudenza di legittimità sul punto. 5. Con il secondo motivo si dolgono della violazione dell'art. 69 cod. pen. e del vizio di motivazione. Assumono che il giudizio di comparazione fra le aggravanti contestate e la concessione della diminuente di cui all'art. 62-bis cod. pen. avrebbe dovuto sfociare nel giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale circoscritto la portata antisociale delle condotte addebitate. Concludono per l'annullamento della sentenza impugnata. 6. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi. 7. Con il primo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen.. Osserva che le "scatole induttive" si trovavano in un tratto ferroviario dotato di un sistema di videosorveglianza continuo, che consentiva di esercitare un'attività di controllo ininterrotta, ciò non essendo impedito dall'estensione del tratto ferroviario, tanto che il pronto l'intervento dell'ente proprietario ha impedito la consumazione del furto, con conseguente insussistenza dell'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede. 8. Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, apoditticamente negate dalla Corte territoriale, con il risultato della sproporzione della pena inflitta in relazione alla reale offensività del fatto, in spregio dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e della funzione rieducativa della pena, enunciata dall'art. 27 Cost.. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3. E' sufficiente ricordare che "Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 340 cod. pen., è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio. (Sez. 6, Sentenza n. 39219 del 09/04/2013, Rv. 257081; Sez. 6, Sentenza n. 8996 del 11/02/2010, Rv. 246411). Ciò implica che l'elemento soggettivo non consiste nella specifica intenzionalità diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, essendo sufficiente che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento possa determinare quegli effetti, accettandone ed assumendosi il relativo rischio. (Sez. 6, Sentenza n. 22422 del 02/05/2005, Rv. 231863). 4. Nel caso di specie la Corte territoriale dà atto che la condotta posta in essere dagli imputati, consistita nello smontare, svitandone la bulloneria e tranciando i cavi elettrici di due casse induttive poste su una tratta ferroviaria in uso, destinate a garantire la continuità del circuito di corrente elettrica della trazione dei locomotori, esprime l'accettazione del rischio di determinare concreto pregiudizio della funzionalità del servizio pubblico. Rispetto a siffatta argomentazione la doglianza si limita a formulare generiche contestazioni, prive di confronto con la decisione impugnata. 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero: "in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati" (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 cfr. anche ex multis Sez. 1 Sentenza n. 17494 del 18/12/2019, dep. 09/06/2020, Rv. 279181; Rv. 279838; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 - dep. 24/01/2014, Manzari e altri, Rv. 260415) Ora, La Corte territoriale, richiamando il giudizio espresso dalla sentenza di prime cure, ha dato conto della congruità complessiva della pena inflitta, confermando il giudizio di bilanciamento, rilevando, fra l'altro, che l'assoluta genericità delle doglianze sul punto impedisce una nuova e più favorevole valutazione, anche tenuto conto dell'intrinseca gravità dell'episodio. La motivazione sottesa al rigetto della censura introdotta con il gravame, dunque, si palese incensurabile, essendo scevra da qualsivoglia vizio motivazionale. 6. La prima doglianza formulata da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata. 7. Ora, al di là ogni ulteriore considerazione in ordine alle condizioni di applicabilità dell'art. 625. n. 7) cod. pen., la Corte territoriale esclude la sussistenza della prova di un sistema di sorveglianza continuativo sulla rete ferroviaria, che per la sua stessa estensione va considerata esposta alla publica fede. D'altro canto, deve osservarsi che è la stessa disposizione richiamata a parificare le cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede a quelle destinate a pubblico servizio o alla pubblica utilità. 8. Il secondo motivo è inammissibile. La decisione impugnata, invero, si pone in linea con la presunzione di non meritevolezza, che non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche sulla base della mera assenza di elementi diiàegno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696). 9. All'inammissibilità di entrambi i ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.