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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37255/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uisiito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] stre ha concluso chiedendo (2,<A,214.: uOdo il difensore dia i1A-t,LQ4, 1-11-2-e tuyAtm/vit ;Ja“ ikt.>U4 4,6git.(.9 krt,v14/g . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di furto di energia elettrica, aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi.

2.1. Col primo motivo deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, intrinseca ed estrinseca, emergente dagli atti del procedimento e in particolare dalla denuncia contro ignoti, dal verbale di verifica contro ignoti e dall'escussione del tecnico [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si ritiene responsabile l'imputata nonostante la mancata individuazione finanche dell'utenza e dell'immobile che usufruivano dell'energia illegittimamente prelevata.

2.2. Col secondo motivo deduce il travisamento della prova e in particolare della testimonianza del tecnico Saraceni idei verbale di verifica e della denuncia contro ignoti e di altri elementi di prova; nonché la mancanza di motivazione in quando fondata su circostanze del tutto inesistenti non ricavabili da alcun atto del processo.

2.3. Col terzo motivo deduce la mancanza di motivazione rispetto all'elemento soggettivo del dolo, nonché all'effettiva conoscenza da parte dell'imputata di un allaccio eventualmente compiuto da altri, la cui sussistenza viene dedotta sulla scorta di un travisamento di prova (i conteggi azzerati a causa di un bypass) e non altrimenti motivata.

2.4. Col quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. peri.

2.5. Col quinto motivo deduce l'illegalità della pena determinata in euro 600 di multa, in relazione agli articoii 624 e 69 cod. pen., posta la riconosciuta equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, nonché l'omessa motivazione in ordine alla specifica censura della difesa.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso, illustrandoli ulteriormente, 4.11 ricorso è fondato limitatamente alla pena pecuniaria; esso è inammissibile nel resto. 4.1.1 primi due motivi che, facendo leva su determinati atti processuali redatti contro ignoti e sull'esame test;moniale di Saraceni, assumono la illogicità e contraddittorietà della motivazione, da un lato, e la mancanza di motivazione dall'altro, oltre che il travisamento probatorio, nel riproporre questioni già sollevate in appello, cadono nell'aspecificità, non considerando essi che la responsabilità dell'imputata è stata affermata sulla base di specifiche ragioni che superano le intestazioni formali degli atti che nell'immediatezza erano qualificati come denuncia e accertamenti "contro ignoti".

Ed invero, nella successiva evoluzione processuale emergeva, secondo quanto riportano i giudici di merito, non solo che l'utenza rispetto alla quale vi era l'allaccio diretto era intestata all'imputata, ma anche l'esistenza di un collegamento del contatore asservito alla rete elettrica effettuato mediante dei cavi che `baypassando' il conteggio del misuratore non consentivano la rilevazione dei consumi, che infatti risultava sempre azzerata il contatore in altri termini - secondo quanto afferma il tecnico Saraceni e si riporta nello stesso ricorso - non risultava proprio alimentato, per cui - riferiva il teste - sul misuratore non era intervenuta alcuna registrazione dei consumi (si trattava cioè di prelievo irregolare attraverso allaccio diretto che, effettuato a monte del misuratore, impediva il passaggio dell'energia elettrica al misuratore).

Indi la circostanza che i consumi relativi all'utenza dell'imputata che, secondo quanto si riporta sulla base degli atti nella sentenza impugnata, all'atto dell'accertamento abitava nella casa che usufruiva deWenergia elettrica (sicché a ben vedere non Neva neppure l'ulteriore aspetto, pure evidenziato dalla difesa, secondo cui l'attuale residenza dell'imputata sarebbe diversa da quella indicata in sentenza perché ciò che conta è dove abitasse all'epoca della verifica) - risultassero sempre pari a zero è stata coerentemente e in maniera nient'affatto illogica ritenuta dai giudici di merito confermativa della riconducibilità dell'allaccio abusivo all'imputata, che - per ciò che qui rileva - era colei che ne usufruiva illecitamente; la ricostruzione complessiva svolta nelle conformi pronunce dì merito esclude, altresì, che possa assumere di per sè rilievo il fatto che la cassetta elettrica contenente il contatore si trovasse all'esterno dell'abitazione e fosse accessibile a chiunque, risultando dirimente la circostanza dell'utilizzo.

4.2. Parimenti generico è il terzo motivo sui dolo, non considerando esso che la corte territoriale aveva già fornito risposta esauriente anche sul punto, evidenziando come l'imputata, quale intestataria delibtenza, e destinataria quindi delle bollette che non registravano consumi, fosse evidentemente a conoscenza del godimento illecito dell'energia elettrica di cui usufruiva la casa in cui abitava (e ciò a maggior ragione nel caso in cui non dovessero essere state proprio recapitate bollette a fronte di consumi).

4.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, dal momento che la pena detentiva edittale massima prevista per il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., pari ad anni sei di reclusione, preclude a monte la possibilità di acceoere all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4.4.

Fondato è invece il quinto motivo, atteso che la pena della multa è stata determinata ;n euro 600,00, laddove, essendo state concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., la pena da considerare è quella di cui all'art. 624 cod. pen. che prevede la multa fino ad un massimo di euro 516,00; sicchè la pena inflitta è, come asserito in ricorso, illegale.

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla pena pecuniaria che si determina - mutuando i parametri di valutazione della stessa pronuncia di merito - in euro 154,00 di multa, ossia nella misura minima edittale, pariikandoia a quella detentiva irrogata nel minimo (mesi sei di reciusione).

Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in euro 154

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uisiito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] stre ha concluso chiedendo (2,<A,214.: uOdo il difensore dia i1A-t,LQ4, 1-11-2-e tuyAtm/vit ;Ja“ ikt.>U4 4,6git.(.9 krt,v14/g . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di furto di energia elettrica, aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi. 2.1. Col primo motivo deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, intrinseca ed estrinseca, emergente dagli atti del procedimento e in particolare dalla denuncia contro ignoti, dal verbale di verifica contro ignoti e dall'escussione del tecnico [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si ritiene responsabile l'imputata nonostante la mancata individuazione finanche dell'utenza e dell'immobile che usufruivano dell'energia illegittimamente prelevata. 2.2. Col secondo motivo deduce il travisamento della prova e in particolare della testimonianza del tecnico Saraceni idei verbale di verifica e della denuncia contro ignoti e di altri elementi di prova; nonché la mancanza di motivazione in quando fondata su circostanze del tutto inesistenti non ricavabili da alcun atto del processo. 2.3. Col terzo motivo deduce la mancanza di motivazione rispetto all'elemento soggettivo del dolo, nonché all'effettiva conoscenza da parte dell'imputata di un allaccio eventualmente compiuto da altri, la cui sussistenza viene dedotta sulla scorta di un travisamento di prova (i conteggi azzerati a causa di un bypass) e non altrimenti motivata. 2.4. Col quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. peri. 2.5. Col quinto motivo deduce l'illegalità della pena determinata in euro 600 di multa, in relazione agli articoii 624 e 69 cod. pen., posta la riconosciuta equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti, nonché l'omessa motivazione in ordine alla specifica censura della difesa. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso, illustrandoli ulteriormente, 4.11 ricorso è fondato limitatamente alla pena pecuniaria; esso è inammissibile nel resto. 4.1.1 primi due motivi che, facendo leva su determinati atti processuali redatti contro ignoti e sull'esame test;moniale di Saraceni, assumono la illogicità e contraddittorietà della motivazione, da un lato, e la mancanza di motivazione dall'altro, oltre che il travisamento probatorio, nel riproporre questioni già sollevate in appello, cadono nell'aspecificità, non considerando essi che la responsabilità dell'imputata è stata affermata sulla base di specifiche ragioni che superano le intestazioni formali degli atti che nell'immediatezza erano qualificati come denuncia e accertamenti "contro ignoti". Ed invero, nella successiva evoluzione processuale emergeva, secondo quanto riportano i giudici di merito, non solo che l'utenza rispetto alla quale vi era l'allaccio diretto era intestata all'imputata, ma anche l'esistenza di un collegamento del contatore asservito alla rete elettrica effettuato mediante dei cavi che `baypassando' il conteggio del misuratore non consentivano la rilevazione dei consumi, che infatti risultava sempre azzerata il contatore in altri termini - secondo quanto afferma il tecnico Saraceni e si riporta nello stesso ricorso - non risultava proprio alimentato, per cui - riferiva il teste - sul misuratore non era intervenuta alcuna registrazione dei consumi (si trattava cioè di prelievo irregolare attraverso allaccio diretto che, effettuato a monte del misuratore, impediva il passaggio dell'energia elettrica al misuratore). Indi la circostanza che i consumi relativi all'utenza dell'imputata che, secondo quanto si riporta sulla base degli atti nella sentenza impugnata, all'atto dell'accertamento abitava nella casa che usufruiva deWenergia elettrica (sicché a ben vedere non Neva neppure l'ulteriore aspetto, pure evidenziato dalla difesa, secondo cui l'attuale residenza dell'imputata sarebbe diversa da quella indicata in sentenza perché ciò che conta è dove abitasse all'epoca della verifica) - risultassero sempre pari a zero è stata coerentemente e in maniera nient'affatto illogica ritenuta dai giudici di merito confermativa della riconducibilità dell'allaccio abusivo all'imputata, che - per ciò che qui rileva - era colei che ne usufruiva illecitamente; la ricostruzione complessiva svolta nelle conformi pronunce dì merito esclude, altresì, che possa assumere di per sè rilievo il fatto che la cassetta elettrica contenente il contatore si trovasse all'esterno dell'abitazione e fosse accessibile a chiunque, risultando dirimente la circostanza dell'utilizzo. 4.2. Parimenti generico è il terzo motivo sui dolo, non considerando esso che la corte territoriale aveva già fornito risposta esauriente anche sul punto, evidenziando come l'imputata, quale intestataria delibtenza, e destinataria quindi delle bollette che non registravano consumi, fosse evidentemente a conoscenza del godimento illecito dell'energia elettrica di cui usufruiva la casa in cui abitava (e ciò a maggior ragione nel caso in cui non dovessero essere state proprio recapitate bollette a fronte di consumi). 4.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, dal momento che la pena detentiva edittale massima prevista per il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., pari ad anni sei di reclusione, preclude a monte la possibilità di acceoere all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4.4. Fondato è invece il quinto motivo, atteso che la pena della multa è stata determinata ;n euro 600,00, laddove, essendo state concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., la pena da considerare è quella di cui all'art. 624 cod. pen. che prevede la multa fino ad un massimo di euro 516,00; sicchè la pena inflitta è, come asserito in ricorso, illegale. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla pena pecuniaria che si determina - mutuando i parametri di valutazione della stessa pronuncia di merito - in euro 154,00 di multa, ossia nella misura minima edittale, pariikandoia a quella detentiva irrogata nel minimo (mesi sei di reciusione). Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in euro 154
Sentenza Cassazione n. 37255/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris