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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 agosto 2021

Cassazione n. 37689/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria di invalidità o di inefficacia o la modifica dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di costui il 15 giugno 2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Venezia il 27 agosto 2019, per l'espiazione della pena complessiva di otto anni, sette mesi e quindici giorni di reclusione, ottenuta mediante cumulo delle pene inflitte con varie sentenze.

In particolare, l'istante affermava, per un verso, che il Pubblico Ministero non avrebbe potuto emettere l'ordine di esecuzione predetto, perché in esso erano comprese frazioni di pena in relazione alle quali il Pubblico Ministero aveva emesso il precedente ordine di esecuzione del 2 luglio 2020, che recava la contestuale sospensione dell'esecuzione della pena ivi indicata, di tre anni e quattro mesi di reclusione; affermava, per altro verso, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto detrarre dalla pena complessiva il periodo in riferimento al quale il condannato aveva richiesto la liberazione anticipata.

2. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 27 agosto 2021, rigettava l'istanza, affermando: che l'ordine di esecuzione del 15 giugno 2021 tiene correttamente conto del cumulo operato il 2 luglio 2020 dal Pubblico Ministero di Rimini; che quest'ultimo, nell'operare il calcolo della pena, aveva considerato la fungibilità del periodo di custodia cautelare sofferto dall'istante dal 24 agosto 2018 al 17 febbraio 2019 in relazione al reato giudicato con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 27 agosto 2019; che, se si aderisse alla tesi dell'istante, tale periodo di detenzione sarebbe computato due volte; che il periodo di liberazione anticipata non può essere computato in assenza di un provvedimento che riconosca il beneficio.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt. 13 Cost., 5 e 6 CEDU, 656 cod. proc. pen., 54

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.Il ricorrente sostiene sia che il Pubblico Ministero non avrebbe potuto emettere l'ordine di esecuzione predetto, perché in esso erano comprese frazioni di pena in relazione alle quali era stato emesso il precedente ordine di esecuzione del 2 luglio 2020, che recava la contestuale sospensione dell'esecuzione della pena ivi indicata, di tre anni e quattro mesi di reclusione; sia che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sottrarre dalla pena complessiva il periodo di duecentoventicinque giorni in relazione al quale il condannato aveva ottenuto la liberazione anticipata in forza di ordinanza datata 11 agosto 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato solo in parte.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il Pubblico Ministero è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva.

Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998, non può essere più disposta (Sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017, Rv. 270618 - 01).

In applicazione del richiamato principio, pienamente condivisibile, deve affermarsi nel caso in esame l'infondatezza del primo profilo di censura volto a criticare il mancato riconoscimento della pretesa illegittimità del provvedimento di cumulo più recente, comprensivo di una porzione di pena la cui esecuzione era stata precedentemente sospesa.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha correttamente affermato che l'ordine di esecuzione del 2 luglio 2020 è stato sostituito da quello del 15 giugno 2021 per l'espiazione di una pena complessiva maggiore, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Venezia il 27 agosto 2019.

1.2. È fondato il secondo profilo di censura, volto a lamentare la mancata considerazione dell'avvenuta presentazione, da parte del condannato, di un'istanza di liberazione anticipata, che, se accolta, avrebbe comportato la necessità di un determinato periodo dalla pena complessiva.

In effetti, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto svolgere, mediante l'esercizio dei suoi poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., gli approfondimenti opportuni, volti a verificare se il Tribunale di sorveglianza competente avesse già emesso, al momento della decisione del giudice dell'esecuzione, datata 27 agosto 2021, il provvedimento di concessione dì liberazione anticipata che, secondo l'affermazione del ricorrente, sarebbe stato adottato il giorno 11 agosto 2021, con riduzione di pena di duecentoventicinque giorni.

Basandosi sull'esito di tale attività istruttoria, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto determinare in modo compiuto, rendendo adeguata motivazione, quale fosse la pena da espiare e, quindi, se la doglianza proposta dall'istante sul punto fosse fondata.

2. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria di invalidità o di inefficacia o la modifica dell'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di costui il 15 giugno 2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Venezia il 27 agosto 2019, per l'espiazione della pena complessiva di otto anni, sette mesi e quindici giorni di reclusione, ottenuta mediante cumulo delle pene inflitte con varie sentenze. In particolare, l'istante affermava, per un verso, che il Pubblico Ministero non avrebbe potuto emettere l'ordine di esecuzione predetto, perché in esso erano comprese frazioni di pena in relazione alle quali il Pubblico Ministero aveva emesso il precedente ordine di esecuzione del 2 luglio 2020, che recava la contestuale sospensione dell'esecuzione della pena ivi indicata, di tre anni e quattro mesi di reclusione; affermava, per altro verso, che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto detrarre dalla pena complessiva il periodo in riferimento al quale il condannato aveva richiesto la liberazione anticipata. 2. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 27 agosto 2021, rigettava l'istanza, affermando: che l'ordine di esecuzione del 15 giugno 2021 tiene correttamente conto del cumulo operato il 2 luglio 2020 dal Pubblico Ministero di Rimini; che quest'ultimo, nell'operare il calcolo della pena, aveva considerato la fungibilità del periodo di custodia cautelare sofferto dall'istante dal 24 agosto 2018 al 17 febbraio 2019 in relazione al reato giudicato con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 27 agosto 2019; che, se si aderisse alla tesi dell'istante, tale periodo di detenzione sarebbe computato due volte; che il periodo di liberazione anticipata non può essere computato in assenza di un provvedimento che riconosca il beneficio. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt. 13 Cost., 5 e 6 CEDU, 656 cod. proc. pen., 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.Il ricorrente sostiene sia che il Pubblico Ministero non avrebbe potuto emettere l'ordine di esecuzione predetto, perché in esso erano comprese frazioni di pena in relazione alle quali era stato emesso il precedente ordine di esecuzione del 2 luglio 2020, che recava la contestuale sospensione dell'esecuzione della pena ivi indicata, di tre anni e quattro mesi di reclusione; sia che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sottrarre dalla pena complessiva il periodo di duecentoventicinque giorni in relazione al quale il condannato aveva ottenuto la liberazione anticipata in forza di ordinanza datata 11 agosto 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solo in parte. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini dell'esecutività di una condanna a pena detentiva, il Pubblico Ministero è tenuto ad emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva. Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l'obbligo di provvedere al cumulo, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998, non può essere più disposta (Sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017, Rv. 270618 - 01). In applicazione del richiamato principio, pienamente condivisibile, deve affermarsi nel caso in esame l'infondatezza del primo profilo di censura volto a criticare il mancato riconoscimento della pretesa illegittimità del provvedimento di cumulo più recente, comprensivo di una porzione di pena la cui esecuzione era stata precedentemente sospesa. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha correttamente affermato che l'ordine di esecuzione del 2 luglio 2020 è stato sostituito da quello del 15 giugno 2021 per l'espiazione di una pena complessiva maggiore, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Venezia il 27 agosto 2019. 1.2. È fondato il secondo profilo di censura, volto a lamentare la mancata considerazione dell'avvenuta presentazione, da parte del condannato, di un'istanza di liberazione anticipata, che, se accolta, avrebbe comportato la necessità di un determinato periodo dalla pena complessiva. In effetti, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto svolgere, mediante l'esercizio dei suoi poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., gli approfondimenti opportuni, volti a verificare se il Tribunale di sorveglianza competente avesse già emesso, al momento della decisione del giudice dell'esecuzione, datata 27 agosto 2021, il provvedimento di concessione dì liberazione anticipata che, secondo l'affermazione del ricorrente, sarebbe stato adottato il giorno 11 agosto 2021, con riduzione di pena di duecentoventicinque giorni. Basandosi sull'esito di tale attività istruttoria, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto determinare in modo compiuto, rendendo adeguata motivazione, quale fosse la pena da espiare e, quindi, se la doglianza proposta dall'istante sul punto fosse fondata. 2. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. d
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