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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 25694/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 183-7850/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 17 giugno 2021, confermava la sentenza resa dal GUP del tribunale di Brescia in data 6 dicembre 2018 nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 615 quater cod. pen.. (capo A), artt.110 cod. pen., 615 ter cod. pen., 61 n° 2 cod. pen. (capo B) e artt. 81 comma 1 cod. pen., 110 cod. pen., 640 ter comma 3 cod. pen. (capo C).

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo:

2.1. erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett.

B) c.p.p., in specie artt. 110, 615 quater, 615 ter, comma 1 e 640 ter, comma 3 c.p.; manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile a cagione della natura reiterativa del motivo addotto a sostegno.

3.1. Il motivo unico ripropone le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo pertanto lo stesso considerarsi non specifico.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (per inosservanza di quanto disposto, a pena di inammissibilità esplicita, all'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.) e comunque conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, che estende all'appello il principio già consolidato in riferimento al ricorso per cassazione).

Nel caso di specie, il ricorrente solleva le stesse doglianze già portate all'attenzione della Corte di appello, ovverosia la carenza di elementi probatori sufficienti a fondare la responsabilità penale dell'imputato, nonché la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di frode informatica.

Inoltre, con lo stesso motivo, il ricorrente deplora la carenza di motivazione della Corte di appello (rectius: motivazione "fotocopia" o per relatíonem) in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale addebitatagli.

Per contro, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato, evidenziando precipuamente gli elementi posti a base dell'iter decisionale; invero, il costrutto motivazionale su cui si fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si limita a dichiarare la sussistenza dei reati, ma evidenzia - con precisione - gli elementi probatori che ne sono alla base.

Effettivamente, i giudici di seconde cure - in motivazione - hanno valorizzato l'indiscussa circostanza per cui la carta PostePay n. 402360041724358 era stata attivata proprio dall'Angeli, successivamente all'apertura del conto di gioco SNAI, ove erano transitate somme di denaro provenienti da soggetti che ne avevano preventivamente denunciato la clonazione e disconosciuto le operazioni. 183-7850/2022 Né sono valse a scardinare la responsabilità penale dell'odierno ricorrente le affermazioni generiche e destituite di fondamento fornite dallo stesso, posto che "anche a voler dar credito alla tesi difensiva, deve escludersi che l'Angeli non avesse contezza di aver posto in essere un'attivazione di favore della carta in vista e nella prospettiva di una sua illecita autorizzazione" (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza).

3.2. Nessuna motivazione "fotocopia", dunque, si appalesa nel caso in trattazione, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla mancata credibilità della versione alternativa fornita dal ricorrente, apodittica e scevra di riscontri fattuali (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza).

4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 183-7850/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 17 giugno 2021, confermava la sentenza resa dal GUP del tribunale di Brescia in data 6 dicembre 2018 nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 615 quater cod. pen.. (capo A), artt.110 cod. pen., 615 ter cod. pen., 61 n° 2 cod. pen. (capo B) e artt. 81 comma 1 cod. pen., 110 cod. pen., 640 ter comma 3 cod. pen. (capo C). 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: 2.1. erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. B) c.p.p., in specie artt. 110, 615 quater, 615 ter, comma 1 e 640 ter, comma 3 c.p.; manifesta illogicità della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile a cagione della natura reiterativa del motivo addotto a sostegno. 3.1. Il motivo unico ripropone le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo pertanto lo stesso considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (per inosservanza di quanto disposto, a pena di inammissibilità esplicita, all'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.) e comunque conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, che estende all'appello il principio già consolidato in riferimento al ricorso per cassazione). Nel caso di specie, il ricorrente solleva le stesse doglianze già portate all'attenzione della Corte di appello, ovverosia la carenza di elementi probatori sufficienti a fondare la responsabilità penale dell'imputato, nonché la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di frode informatica. Inoltre, con lo stesso motivo, il ricorrente deplora la carenza di motivazione della Corte di appello (rectius: motivazione "fotocopia" o per relatíonem) in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale addebitatagli. Per contro, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato, evidenziando precipuamente gli elementi posti a base dell'iter decisionale; invero, il costrutto motivazionale su cui si fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si limita a dichiarare la sussistenza dei reati, ma evidenzia - con precisione - gli elementi probatori che ne sono alla base. Effettivamente, i giudici di seconde cure - in motivazione - hanno valorizzato l'indiscussa circostanza per cui la carta PostePay n. 402360041724358 era stata attivata proprio dall'Angeli, successivamente all'apertura del conto di gioco SNAI, ove erano transitate somme di denaro provenienti da soggetti che ne avevano preventivamente denunciato la clonazione e disconosciuto le operazioni. 183-7850/2022 Né sono valse a scardinare la responsabilità penale dell'odierno ricorrente le affermazioni generiche e destituite di fondamento fornite dallo stesso, posto che "anche a voler dar credito alla tesi difensiva, deve escludersi che l'Angeli non avesse contezza di aver posto in essere un'attivazione di favore della carta in vista e nella prospettiva di una sua illecita autorizzazione" (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza). 3.2. Nessuna motivazione "fotocopia", dunque, si appalesa nel caso in trattazione, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulla mancata credibilità della versione alternativa fornita dal ricorrente, apodittica e scevra di riscontri fattuali (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza). 4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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