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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34114/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, riguardante la dedotta tardività della querela, costituisce sostanziale reiterazione del motivo di appello al quale la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, considerando il complesso dei rapporti e interlocuzioni tra la ricorrente e la parte offesa che non consentiva di collocare il termine a quo dalla ricezione della denuncia del 15.6.2018 ( v. pg. 4 e sg. della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla dedotta rinuncia tacita alla querela è parimenti / genericamente proposto rispetto al corretto rilievo della mancanza di fatti incompatibili&bn la volontà di querelarsi (v. pg. 5); Ritenuto che anche il terzo motivo sulla configurabilità del reato di cui all'art. 367 cod. pen. è generica riproposizione del pertinente motivo di appello al quale la sentenza ha risposto rilevando che la mera prospettazione dello smarrimento delle tre tavole di separazione - incompatibile con la casuale rimozione per mero errore - era di per sé idonea a configurare le tracce di un eventuale furto ovvero di una ricettazione (v. pg. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/09/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, riguardante la dedotta tardività della querela, costituisce sostanziale reiterazione del motivo di appello al quale la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, considerando il complesso dei rapporti e interlocuzioni tra la ricorrente e la parte offesa che non consentiva di collocare il termine a quo dalla ricezione della denuncia del 15.6.2018 ( v. pg. 4 e sg. della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla dedotta rinuncia tacita alla querela è parimenti / genericamente proposto rispetto al corretto rilievo della mancanza di fatti incompatibili&bn la volontà di querelarsi (v. pg. 5); Ritenuto che anche il terzo motivo sulla configurabilità del reato di cui all'art. 367 cod. pen. è generica riproposizione del pertinente motivo di appello al quale la sentenza ha risposto rilevando che la mera prospettazione dello smarrimento delle tre tavole di separazione - incompatibile con la casuale rimozione per mero errore - era di per sé idonea a configurare le tracce di un eventuale furto ovvero di una ricettazione (v. pg. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/
Sentenza Cassazione n. 34114/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris