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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45641/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha determinato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto responsabile dei delitti di rapina pluriaggravata di cui agli artt. 110, 112, 628 commi primo e terzo nr. 1, 2 e 3 bis cod. pen. (capo A); del delitto di sequestro di persona cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 605 comma primo cod. pen. (capo B); del delitto di ricettazione di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 e 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo C); della contravvenzione di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 697 cod. pen. (capo D). considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62bis cod. pen., è formulato in termini del tutto generici limitandosi, la difesa, a richiamare una serie di principi e di massime giurisprudenziali senza essere in grado di segnalare profili di manifesta illogicità della motivazione articolata sul punto nella sentenza impugnata che, a pag. 3, ha evidenziato come gli elementi che possono essere valorizzati a tal fine non siano automaticamente ricompresi in quelli da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., "... essendo piuttosto afferenti a situazioni rilevanti e speciali tanto da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena ..."; sicché, pertinentemente, i giudici d'appello hanno ritenuto di non concederle nel caso di specie, "... non essendo stata apprezzata alcuna resipiscenza del prevenuto e considerato pure il tentativo di distruzione delle prove posto in essere dal medesimo subito dopo la rapina ..." e, in tal modo, dando rilievo a profili di rilevanza soggettiva essendo appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 2.609, Sermone); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha determinato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto responsabile dei delitti di rapina pluriaggravata di cui agli artt. 110, 112, 628 commi primo e terzo nr. 1, 2 e 3 bis cod. pen. (capo A); del delitto di sequestro di persona cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 605 comma primo cod. pen. (capo B); del delitto di ricettazione di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 e 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo C); della contravvenzione di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 697 cod. pen. (capo D). considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62bis cod. pen., è formulato in termini del tutto generici limitandosi, la difesa, a richiamare una serie di principi e di massime giurisprudenziali senza essere in grado di segnalare profili di manifesta illogicità della motivazione articolata sul punto nella sentenza impugnata che, a pag. 3, ha evidenziato come gli elementi che possono essere valorizzati a tal fine non siano automaticamente ricompresi in quelli da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., "... essendo piuttosto afferenti a situazioni rilevanti e speciali tanto da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena ..."; sicché, pertinentemente, i giudici d'appello hanno ritenuto di non concederle nel caso di specie, "... non essendo stata apprezzata alcuna resipiscenza del prevenuto e considerato pure il tentativo di distruzione delle prove posto in essere dal medesimo subito dopo la rapina ..." e, in tal modo, dando rilievo a profili di rilevanza soggettiva essendo appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 2.609, Sermone); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/
Sentenza Cassazione n. 45641/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris