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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33826/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22/03/2024, ha applicato alla ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione ai reati di rapina, lesioni personali ed altro. 2.Con il ricorso la ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito. 4.Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 5.La ricorrente si limita a dolersi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (e, dunque, come prevalenti rispetto al già effettuato giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze di opposto segno), richiesta che non faceva parte dell'accordo da lei stessa richiesto ed ottenuto sulla pena, con rinuncia ad ogni altro motivo.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22/03/2024, ha applicato alla ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione ai reati di rapina, lesioni personali ed altro. 2.Con il ricorso la ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito. 4.Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 5.La ricorrente si limita a dolersi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (e, dunque, come prevalenti rispetto al già effettuato giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze di opposto segno), richiesta che non faceva parte dell'accordo da lei stessa richiesto ed ottenuto sulla pena, con rinuncia ad ogni altro motivo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 33826/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris