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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2025

Cassazione n. 18306/2026

Testo disponibile della fonte

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 12 maggio 2025, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 309/90 per aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 art. 73 d.p.r. 309/1990; b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva; c) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della confisca ex art. 240 c.p. dell'autovettura e della somma di denaro.

3. Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello, i motivi ora proposti si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, do-vendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen-tenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01).

4. La prima censura è manifestamente infondata, tenuto conto del'orienta-mento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità ri-chiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, mo-dalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in con-formità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle so-stanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguente-mente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art.. 73, comma 5, 2D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri nor-mativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motiva-zione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Risulta allora che, nei caso di spe-cie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. pp. 3-4-5 delia sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professio-nalità, e non estemporaneità, con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di ele-menti cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa ri-spetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

5. Parimenti manifestamente infondata è la censura relativa alla recidiva.

I giudici del merito si sono attenuti al principio, costantemente affermato dalla giu-risprudenza di questa Corte, secondo cui la recidiva non è un automatismo fondato sul mero dato formale della precedente condanna, ma richiede una verifica con-creta della sua significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01; Sez. 3, n. 33290 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01).

Secondo tali arresti, nel valutare gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., il giudice deve considerare ele-menti quali: la natura dei reati, la qualità e il grado di offensività dei comporta-menti, la distanza temporale tra i fatti, il tipo di devianza di cui essi sono il segno e ogni altro elemento individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esi-stenza di precedenti penali.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali criteri, valorizzando come l'imputato sia gravato da tre precedenti specifici in materia di stupefacenti, oltre che da ulteriori condanne per reati gravi quali rapina, ricettazione, furto, spaccio, contrabbando di t.l.e. ed evasione, elementi ritenuti indicativi della reiterazione nel tempo di condotte criminose e della persistente inclinazione alla violazione della legge penale.

La motivazione, pertanto, non si esaurisce in un generico richiamo ai precedenti penali, ma si fonda sulla valuta-zione complessiva della personalità dell'imputato e della sua persistente inclina-zione alla commissione di reati, elementi pienamente idonei a giustificare la con-ferma della recidiva.

Lì

36. Quanto al terzo motivo, il giudice di merito ha disposto correttamente la confisca della somma di denaro e dell'autovettura.

La prima è dipesa dall'accertata sussistenza del nesso eziologico tra la somma confiscata in banconote di piccolo taglio e le cessioni di sostanze stupefacenti.

La seconda è stata disposta in consi-derazione delle modalità di realizzazione del reato, evidenziando che l'autovettura fungeva da deposito e, quindi, era strettamente connessa all'attività di spaccio.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.Mmende.

Così deciso il 28/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] f • - DonallaJerranti DEpostTATA [OSCURATO:PERSONA] 2 2026 FurYz' 4wt: stantis 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 12 maggio 2025, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 309/90 per aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 art. 73 d.p.r. 309/1990; b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva; c) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della confisca ex art. 240 c.p. dell'autovettura e della somma di denaro. 3. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello, i motivi ora proposti si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, do-vendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sen-tenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01). 4. La prima censura è manifestamente infondata, tenuto conto del'orienta-mento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità ri-chiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, mo-dalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in con-formità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle so-stanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguente-mente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art.. 73, comma 5, 2D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri nor-mativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motiva-zione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Risulta allora che, nei caso di spe-cie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. pp. 3-4-5 delia sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professio-nalità, e non estemporaneità, con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di ele-menti cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa ri-spetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 5. Parimenti manifestamente infondata è la censura relativa alla recidiva. I giudici del merito si sono attenuti al principio, costantemente affermato dalla giu-risprudenza di questa Corte, secondo cui la recidiva non è un automatismo fondato sul mero dato formale della precedente condanna, ma richiede una verifica con-creta della sua significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01; Sez. 3, n. 33290 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01). Secondo tali arresti, nel valutare gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., il giudice deve considerare ele-menti quali: la natura dei reati, la qualità e il grado di offensività dei comporta-menti, la distanza temporale tra i fatti, il tipo di devianza di cui essi sono il segno e ogni altro elemento individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esi-stenza di precedenti penali. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali criteri, valorizzando come l'imputato sia gravato da tre precedenti specifici in materia di stupefacenti, oltre che da ulteriori condanne per reati gravi quali rapina, ricettazione, furto, spaccio, contrabbando di t.l.e. ed evasione, elementi ritenuti indicativi della reiterazione nel tempo di condotte criminose e della persistente inclinazione alla violazione della legge penale. La motivazione, pertanto, non si esaurisce in un generico richiamo ai precedenti penali, ma si fonda sulla valuta-zione complessiva della personalità dell'imputato e della sua persistente inclina-zione alla commissione di reati, elementi pienamente idonei a giustificare la con-ferma della recidiva. Lì 36. Quanto al terzo motivo, il giudice di merito ha disposto correttamente la confisca della somma di denaro e dell'autovettura. La prima è dipesa dall'accertata sussistenza del nesso eziologico tra la somma confiscata in banconote di piccolo taglio e le cessioni di sostanze stupefacenti. La seconda è stata disposta in consi-derazione delle modalità di realizzazione del reato, evidenziando che l'autovettura fungeva da deposito e, quindi, era strettamente connessa all'attività di spaccio. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al paga-mento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.Mmende. Così deciso il 28/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] f • - DonallaJerranti DEpostTATA [OSCURATO:PERSONA] 2 2026 FurYz' 4wt: stantis 4