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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 04676/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato, perché commesso con violenza sulle cose (artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha articolato tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), in particolare: - eccependo la prescrizione del reato (primo motivo); - deducendo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - il difetto della condizione di procedibilità dell'azione penale, tenuto conto della novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (secondo motivo); - prospettando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputata (terzo motivo).

3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Deve considerarsi che: - il regime di procedibilità per il reato in imputazione è oggi mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 (cfr. art. 99- bis d.

Igs. 150 cit.); difatti, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»; - nel caso in esame, l'ente offeso non ha presentato querela, neppure entro il termine previsto dall'art. 85 d.

Igs. 150 cit., ossia tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. quanto rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nella nota pervenuta il 18 ottobre 2023 a riscontro della richiesta inviata da questa Corte tramite l'Ufficio per il processo); - nonostante l'oggetto materiale del reato sia l'energia elettrica, come descritto in imputazione, l'editto accusatorio indica gli «artt. 624 e 625 n. 2 c.p.», non richiamando alcuna delle ipotesi di furto procedibili d'ufficio; e - quel che è dirimente - il Tribunale ha affermato la responsabilità dell'imputata - come anticipato - per furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose (aggravante, per l'appunto, contemplata dall'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., senza che possa venire in rilievo, proprio in ragione della decisione già del primo Giudice, la destinazione a pubblico servizio dell'energia (cfr. Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 01; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021 - dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01) che determinerebbe la procedibilità d'ufficio.Con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita proprio per difetto di querela (statuizione più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: cfr. Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita per mancanza di que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 settembre 2022 la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato, perché commesso con violenza sulle cose (artt. 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha articolato tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), in particolare: - eccependo la prescrizione del reato (primo motivo); - deducendo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - il difetto della condizione di procedibilità dell'azione penale, tenuto conto della novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (secondo motivo); - prospettando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputata (terzo motivo). 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Deve considerarsi che: - il regime di procedibilità per il reato in imputazione è oggi mutato in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 (cfr. art. 99- bis d. Igs. 150 cit.); difatti, a mente dell'art. 624, comma 3, cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»; - nel caso in esame, l'ente offeso non ha presentato querela, neppure entro il termine previsto dall'art. 85 d. Igs. 150 cit., ossia tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. quanto rappresentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nella nota pervenuta il 18 ottobre 2023 a riscontro della richiesta inviata da questa Corte tramite l'Ufficio per il processo); - nonostante l'oggetto materiale del reato sia l'energia elettrica, come descritto in imputazione, l'editto accusatorio indica gli «artt. 624 e 625 n. 2 c.p.», non richiamando alcuna delle ipotesi di furto procedibili d'ufficio; e - quel che è dirimente - il Tribunale ha affermato la responsabilità dell'imputata - come anticipato - per furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose (aggravante, per l'appunto, contemplata dall'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., senza che possa venire in rilievo, proprio in ragione della decisione già del primo Giudice, la destinazione a pubblico servizio dell'energia (cfr. Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 - 01; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021 - dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 - 01) che determinerebbe la procedibilità d'ufficio.Con la conseguenza che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non deve essere proseguita proprio per difetto di querela (statuizione più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: cfr. Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non deve essere proseguita per mancanza di que
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