CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 1977
Cassazione n. 13843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/12/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/04/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 06/07/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1983 avverso la sentenza del 01/03/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava- la sentenza con cui il tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in data 12.3.2013, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso loro in rubrica ascritto. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure, del tutto generiche ed eminentemente di merito, non sc:rutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione i ricoi-renti, in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, 'c.p.p., ai pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza -che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P Q M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.12.2021. [OSCURATO:PERSONA] pr(24rvizz, t EPOSITATA CANCEt.LER i 4. 1 1 022 [OSCURATO:PERSONA] ns , [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE \ - 'p 3 - e 9- 6 ( ( C ):)) ),QU L , v