CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 settembre 2021
Cassazione n. 23846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Chieti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 2 settembre 2021, e depositata il medesimo giorno, il Tribunale di Chieti, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo di 1360 dispositivi FFP2 (mascherine marca KN9 95 mod. OR - 008 bianca). I Il reato per il quale è stato effettuato il sequestro è quello di immissione sul mercato di dispositivi di protezione individuale non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, ex art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 475 del 1992. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 27 Cost., nonché 96, 125, 321, 324 e 325, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta esclusione della nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore della ditta [OSCURATO:SOCIETA]p. Si deduce che la responsabilità penale è personale e che, in ogni caso, l'attuale ricorrente è indagata proprio in quanto legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]." 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 27 Cost., nonché 96, 125, 321, 324 e 325 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermata esistenza di campioni nella disponibilità della Camera di Commercio delle Marche. Si deduce che l'ordinanza impugnata è priva di qualunque motivazione in ordine alle modalità di conservazione del campione. Si rappresenta che non è in alcun modo precisato perché i dispositivi di protezione individuale prelevati siano proprio quelli consegnati. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 27 Cost., nonché 96, 125, 321, 324 e 325 cod. proc. pen., 223 disp. att. cod. proc. pen., 107 d.lgs. n. 206 del 2005 e 14 d.lgs. n. 475 del 1992, nonché ancora al Regolamento UE n. 425/2016, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo al ritenuto accreditamento della struttura presso la quale sono state effettuate le analisi e all'affidabilità del risultato di queste ultime. Si deduce che illegittimamente il Tribunale ha ritenuto a carico dell'attuale ricorrente l'onere di dimostrare il mancato accreditamento del laboratorio che ha effettuato le analisi sui campioni dei dispositivi di protezione individuale. Si osserva che, nella specie, a nulla rileva la natura pubblica dell'ente che ha effettuato le analisi, mancando il marchio "Accredia" per l'accreditamento del laboratorio, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE 765/CE/2008. Si rappresenta, inoltre, che, per le analisi di prima istanza, e per le comunicazioni del loro esito, non è stata eseguita alcuna notifica rituale, e che questa non può essere surrogata da forme atipiche di comunicazioni, con conseguente nullità ed inutilizzabilità 7 ill anche del referto di analisi successivo.2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 27 Cost., nonché 96, 125, 321, 324 e 325 cod. proc. pen., 223 disp. att. cod. proc. pen., 107 d.lgs. n. 206 del 2005 e 14 d.lgs. n. 475 del 1992, nonché ancora al Regolamento UE n. 425/2016, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delícti e del periculum in mora. Si deduce, quanto al fumus commissi delicti, che il rapporto di prova attiene ad un unico campione e, quindi, non può essere ritenuto significativo per tutti i dispositivi in sequestro, e che nulla si dice sul merito dell'imputazione, nonché, quanto al periculum in mora, che la motivazione è una mera parafrasi del disposto dell'art. 321 cod. proc. pen. Si rileva che la necessità di una effettiva motivazione è, nella specie, ancor più forte, perché la merce era già stata certificata e qualificata conforme proprio da parte dell'Agenzia Dogane e Monopoli. 3. In data 22 marzo 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per conto della ricorrente, ha depositato memoria da lui sottoscritta. Nel reiterare le richieste, si evidenzia che la ricorrente aveva interesse al ricorso in quanto legale rappresentante di una società a responsabilità semplificata a socio unico, e che l'ordinanza impugnata si è limitata a rilevare l'assenza di procura speciale in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione o comunque di interesse del proponente alla proposizione del riesame. 2. Costituisce principio ormai assolutamente univoco e condiviso quello secondo cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992-01, e Sez. 3, n. 472313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231-01, le quali, entrambe, hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società di cui egli era il legale rappresentante, il quale aveva agito in proprio e non quale legale rappresentante dell'impresa mediante un difensore munito procura speciale).3. Nella specie, non risulta controverso che la richiesta di riesame sia stata proposta dall'indagata [OSCURATO:PERSONA], e non dalla società di cui ella era legale rappresentante. E del resto, anche nell'epigrafe del ricorso per cassazione, si rappresenta che l'impugnazione è proposta «PER [OSCURATO:PERSONA], nata a [...] il giorno [...] e residente a [...] alla via [...] ove ha eletto domicilio, indagata come dagli atti nel Procedimento penale n. 1520/21 R.G. Not. R. PM di Chieti - 997/2021 R.G. GIP Chieti - 029/21 R.G. Riesame/R AVVERSO l'ordinanza del Tribunale del riesame di Chieti [...]». 4. Di conseguenza, deve concludersi che la richiesta di riesame, al cui esito è stata emessa l'ordinanza impugnata in questa sede, è stata presentata da soggetto non legittimato o comunque privo di interesse concreto ed attuale a proporre detta impugnazione, e che, quindi, corretta è la decisione del Tribunale. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s