CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la sussistenza del reato di cui all'art. 385 cod.pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello chiarito come il ricorrente non sia stato rinvenuto presso il suo domicilio a notevole distanza temporale da quan&D era stato telefonicamente contattato dai Carabinieri, riferendo che si trovava a soli 200 mt. da casa e che stava rientrando, il che rende del tutto inverosimile la ricostruzione alternativa fornita in sede di ricorso; rilevato che il motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo il giudice di appello motivatamente indicato le ragioni ostative al trattamento più favorevole invocato dal ricorrente (si veda p.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]