CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11297/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 37733/23 Semilia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, oltre ad avanzare censure generiche, non si confronta con la decisione che ha ritenuto di non poter escludere la contestata recidiva evidenziando che il giudizio di bilanciamento con le già concesse attenuanti generiche incontra i limil:i legali di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen.; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), evidenziando altresì che, in ragione del tempus commissi delicti, la sussistenza del reato ex art. 337 cod. pen. è presupposto ostativo all'applicazione della causa di non punibilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci