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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27388/2026

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ro, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di XXXX rigettava ilreclamo avanzato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, condannato in viadefinitiva alla pena dell’ergastolo, avverso il decreto ministeriale applicativo delregime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.L’ordinanza riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decretoministeriale – ruolo di vertice già assunto dal detenuto all’interno della‘ndrangheta (articolazione territoriale di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), pienaoperatività del sodalizio e intatta sua capacità di controllo del territorio,persistente capacità del detenuto di interagire con gli esponenti del clan ancorain libertà – e li giudicava adeguatamente sintomatici ai fini della sottoposizione alregime speciale di restrizione.L’ordinanza dava atto dell’emissione, nell’anno 2023, di ordinanza dicustodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] (misura cautelare poisostituita con gli arresti domiciliari, esclusivamente per ragioni di salute), e delsuccessivo suo rinvio a giudizio, per perdurante affiliazione alla cosca.Tali sopravvenienze processuali costituivano indice di rinnovata pericolosità,in grado di sovvertire la contraria valutazione operata nell’anno 2022, allorché ildecreto di proroga ulteriore del regime differenziato era stato annullato in sedegiurisdizionale.2.

Il detenuto ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori difiducia.Nel motivo unico di ricorso, ripreso dal motivo nuovo e da successivamemoria, di seguito illustrato nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att.cod. proc. pen., il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. el’apparenza della motivazione.Quest’ultima sarebbe priva della doverosa attualizzazione dei pretesi sintomidi pericolosità sociale.

In particolare, il ricorrente evidenzia la risalenza dei fattioggetto della misura cautelare, che si arresterebbero al 2017, anno della suacarcerazione.Sotto altro aspetto, la restrizione inframuraria sarebbe, allo stato,unicamente riferibile al titolo irrevocabile di condanna, rispetto al quale leesigenze ex art. 41-bis Ord. pen. sarebbero già state ritenute cessate nell’anno2022.L’avvenuta applicazione, in ambito cautelare, della misura gradata degliarresti domiciliari rifletterebbe, poi, l’insussistenza di profili di eccezionalepericolosità.

Durante la fruizione effettiva, nell’anno 2023, di un periodo didetenzione domiciliare sanitaria, l’interessato avrebbe, del resto, mantenutocondotta irreprensibile.Le sua attuali condizioni di salute sarebbero, infine, incompatibili conl’applicazione del regime detentivo speciale, e sul punto l’ordinanza impugnatanon avrebbe compiuto alcun reale approfondimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e ss., l’adozione delprovvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, perragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamentopenitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno deigravi reati ivi menzionati.Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali dafar ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale,terroristica o eversiva».Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 1, n. 4857 del10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, DiGrazia, Rv. 256495-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv.232684-01; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136-01), non giàun giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio ai finidell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di unaragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumonoprimaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibilidai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso.

E,in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell’ottica della verificadel citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quellicostituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali,dall’ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolarimodalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte diun’organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1,n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508-01).2.

Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gliobiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolodi reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un piùanticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite lefunzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento conil contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di graveallarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall’art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012,Badagliacca, Rv. 253713-01).L’accertamento in questione richiede un ponderato apprezzamento di merito,in ordine agli elementi che di volta in volta impongono attenzione nel casoconcreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini dellaverifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del30/05/2012, Rv. 253713-01); apprezzamento che, se accompagnato da unamotivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamentel’esistenza e l’esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo ilsindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n.48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01; Sez. 1, n. 5338 del14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01).3.L’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri.Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge,rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati.La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragionidella decisione illustra la posizione apicale assunta dal ricorrente nel clan diriferimento, ribadita nell’imputazione che ha dato luogo al nuovo processoinscenato a carico del ricorrente, riguardante condotte associative indicate dalgiudice a quo come perduranti; evidenzia, poi, come il clan medesimo risulti,sulla base di specifici elementi citati nel decreto ministeriale, ancora attivo eoperativo nell’ambito territoriale di riferimento; rimarca l’assenza di qualsivogliasegnale di distacco del detenuto da tale allarmante contesto delinquenziale, ariprova della necessità di scongiurare il rischio di una corrispondente ripresaconcreta di contatti.4.

I dati assunti a fondamento della decisione impugnata rientrano pertantonel paradigma legale e sono adeguati a sostenerla, non risultandointrinsecamente il lusori o fittizi.5.

La decisione adottata non è, neppure, scalfita dagli ulteriori rilievi delricorrente.Quanto al profilo di legittimità formale della misura, il titolo definitivo perreati di matrice associativa legittima, in ogni caso, ai sensi dell’art. 41-bis,comma 2, Ord. pen., l’applicazione del regime differenziato nei confronti delricorrente, ove emergano, come nella specie, elementi di pericolosità socialeQuanto al profilo sanitario, l’ordinanza impugnata prende in esame lecondizioni di salute del detenuto, reputandole pienamente gestibili, sotto ogniaspetto, in ambito carcerario.

Sul punto, le ragioni di tale valutazione sonoofferte anche per relationem, attraverso il richiamo al provvedimento, che erastato recentemente adottato dal Magistrato di sorveglianza, di rigetto dell’istanzadi differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute; provvedimentosull’argomento estremamente diffuso, presente in atti, noto all’interessato, e taledunque da costituire valida base motivazionale integrativa (Sez. 2, n. 55199 del29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01) della pronuncia assunta e della suamotivazione.6.

Seguono la reiezione del ricorso, infondato per le ragioni sopra precisate,e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di XXXX rigettava ilreclamo avanzato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, condannato in viadefinitiva alla pena dell’ergastolo, avverso il decreto ministeriale applicativo delregime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.L’ordinanza riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decretoministeriale – ruolo di vertice già assunto dal detenuto all’interno della‘ndrangheta (articolazione territoriale di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), pienaoperatività del sodalizio e intatta sua capacità di controllo del territorio,persistente capacità del detenuto di interagire con gli esponenti del clan ancorain libertà – e li giudicava adeguatamente sintomatici ai fini della sottoposizione alregime speciale di restrizione.L’ordinanza dava atto dell’emissione, nell’anno 2023, di ordinanza dicustodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] (misura cautelare poisostituita con gli arresti domiciliari, esclusivamente per ragioni di salute), e delsuccessivo suo rinvio a giudizio, per perdurante affiliazione alla cosca.Tali sopravvenienze processuali costituivano indice di rinnovata pericolosità,in grado di sovvertire la contraria valutazione operata nell’anno 2022, allorché ildecreto di proroga ulteriore del regime differenziato era stato annullato in sedegiurisdizionale.2. Il detenuto ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori difiducia.Nel motivo unico di ricorso, ripreso dal motivo nuovo e da successivamemoria, di seguito illustrato nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att.cod. proc. pen., il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. el’apparenza della motivazione.Quest’ultima sarebbe priva della doverosa attualizzazione dei pretesi sintomidi pericolosità sociale. In particolare, il ricorrente evidenzia la risalenza dei fattioggetto della misura cautelare, che si arresterebbero al 2017, anno della suacarcerazione.Sotto altro aspetto, la restrizione inframuraria sarebbe, allo stato,unicamente riferibile al titolo irrevocabile di condanna, rispetto al quale leesigenze ex art. 41-bis Ord. pen. sarebbero già state ritenute cessate nell’anno2022.L’avvenuta applicazione, in ambito cautelare, della misura gradata degliarresti domiciliari rifletterebbe, poi, l’insussistenza di profili di eccezionalepericolosità. Durante la fruizione effettiva, nell’anno 2023, di un periodo didetenzione domiciliare sanitaria, l’interessato avrebbe, del resto, mantenutocondotta irreprensibile.Le sua attuali condizioni di salute sarebbero, infine, incompatibili conl’applicazione del regime detentivo speciale, e sul punto l’ordinanza impugnatanon avrebbe compiuto alcun reale approfondimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e ss., l’adozione delprovvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, perragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamentopenitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno deigravi reati ivi menzionati.Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali dafar ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale,terroristica o eversiva».Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 1, n. 4857 del10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, DiGrazia, Rv. 256495-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv.232684-01; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136-01), non giàun giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio ai finidell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di unaragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumonoprimaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibilidai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E,in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell’ottica della verificadel citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quellicostituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali,dall’ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolarimodalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte diun’organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1,n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508-01).2. Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gliobiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolodi reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un piùanticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite lefunzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento conil contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di graveallarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall’art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012,Badagliacca, Rv. 253713-01).L’accertamento in questione richiede un ponderato apprezzamento di merito,in ordine agli elementi che di volta in volta impongono attenzione nel casoconcreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini dellaverifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del30/05/2012, Rv. 253713-01); apprezzamento che, se accompagnato da unamotivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamentel’esistenza e l’esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo ilsindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n.48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01; Sez. 1, n. 5338 del14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01).3.L’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri.Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge,rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati.La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragionidella decisione illustra la posizione apicale assunta dal ricorrente nel clan diriferimento, ribadita nell’imputazione che ha dato luogo al nuovo processoinscenato a carico del ricorrente, riguardante condotte associative indicate dalgiudice a quo come perduranti; evidenzia, poi, come il clan medesimo risulti,sulla base di specifici elementi citati nel decreto ministeriale, ancora attivo eoperativo nell’ambito territoriale di riferimento; rimarca l’assenza di qualsivogliasegnale di distacco del detenuto da tale allarmante contesto delinquenziale, ariprova della necessità di scongiurare il rischio di una corrispondente ripresaconcreta di contatti.4. I dati assunti a fondamento della decisione impugnata rientrano pertantonel paradigma legale e sono adeguati a sostenerla, non risultandointrinsecamente il lusori o fittizi.5. La decisione adottata non è, neppure, scalfita dagli ulteriori rilievi delricorrente.Quanto al profilo di legittimità formale della misura, il titolo definitivo perreati di matrice associativa legittima, in ogni caso, ai sensi dell’art. 41-bis,comma 2, Ord. pen., l’applicazione del regime differenziato nei confronti delricorrente, ove emergano, come nella specie, elementi di pericolosità socialeQuanto al profilo sanitario, l’ordinanza impugnata prende in esame lecondizioni di salute del detenuto, reputandole pienamente gestibili, sotto ogniaspetto, in ambito carcerario. Sul punto, le ragioni di tale valutazione sonoofferte anche per relationem, attraverso il richiamo al provvedimento, che erastato recentemente adottato dal Magistrato di sorveglianza, di rigetto dell’istanzadi differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute; provvedimentosull’argomento estremamente diffuso, presente in atti, noto all’interessato, e taledunque da costituire valida base motivazionale integrativa (Sez. 2, n. 55199 del29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01) della pronuncia assunta e della suamotivazione.6. Seguono la reiezione del ricorso, infondato per le ragioni sopra precisate,e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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