CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione, in data 17-6-2016, della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché nel caso in esame la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata accogliendo le doglianze difensive relativamente alla violazione del principio del ne bis in idem, non essendovi prova della permanenza del vincolo associativo oltre il periodo per il quale il ricorrente era già stato assolto. Il giudice a quo ha del tutto omesso la valutazione degli effetti che l'accertamento di tale violazione produce nell'ambito del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, in quanto nella parte motiva della ordinanza impugnata non vi è un benché minimo accenno alla violazione del principio del ne bis in idem quale presupposto della domanda di riparazione. Al fine di rigettare la domanda di riparazione, il giudice a quo fa continuo riferimento ad elementi di prova ricompresi nella frazione temporale coperta dal giudicato e quindi non più rivalutabili ex art. 649 cod.proc. pen. 2.1. Non è dato poi comprendere quale sia stata la condotta integrante la colpa grave ostativa che sarebbe stata posta in essere dall'odierno ricorrente, poiché il giudice a quo fa esclusivamente riferimento a un diverso orientamento giurisprudenziale quale causa dell'annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza di condanna emessa nei giudizi di merito. Non è dato dunque comprendere come un diverso orientamento giurisprudenziale possa tradursi in colpa grave ostativa. Nel caso in esame la Corte d'appello avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto che, con l'azione penale, neanche l'azione cautelare poteva essere iniziata o proseguita, stante la preclusione derivante dall'esistenza di un pregresso giudicato, in ossequio anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che la decisione irrevocabile che dichiari la preclusione connessa a un precedente giudicato, implicitamente accerta l'illegittimità della misura cautelare disposta in relazione a un'azione penale improcedibile.3.Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto rigetto del ricorso. 4.Con motivi aggiunti in data 29-11-2021 e con memoria del 9-12-2021, il ricorrente ha ulteriormente illustrato e argomentato le proprie doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Dalla motivazione della sentenza di annullamento senza rinvio emessa da questa Corte nei confronti del Prestopino e allegata al ricorso si evince, infatti, che, nel processo a carico dell'odierno ricorrente, la Corte di appello affermò che l'avvenuto conferimento della dote, nel dicembre del 2007, rappresentava un concreto indicatore di attivismo associativo. Il giudice di legittimità riconobbe la valenza logica di tale elemento ma ritenne che esso rappresentasse un tangibile indicatore di appartenenza associativa nel periodo coperto dal giudicato assolutorio e quindi non più valutabile ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. Il giudicato di assoluzione in rapporto alla condotta associativa si estendeva infatti fino a maggio 2010 e vi era una carenza dimostrativa in ordine alla partecipazione attiva al sodalizio del Prestopino nel periodo, al quale si estendeva la contestazione in esame, intercorrente tra maggio 2010 e marzo 2011, tanto più che l'imputato venne arrestato nell'agosto del 2010 e non era stata dimostrata l'esistenza di attività funzionali a rendere visibile la condotta associativa durante il periodo di detenzione. Il giudice di legittimità ritenne dunque che occorresse prendere atto dell'assenza di reali elementi di sostegno probatorio circa la frazione temporale rilevante, non essendo stato dimostrato che durante l'arco di quest'ultima vi fosse stato un effettivo contributo, da parte dell'imputato, alle sorti dell'associazione. Tuttavia, le considerazioni formulate dal giudice di legittimità lasciano aperto il problema della ravvisabilità o meno di comportamenti posti in essere dall'imputato e idonei a integrare il requisito della colpa grave. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, infatti, il giudice di merito deve stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, sulla base di un iter logico- argomentativo del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di cognizione, non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Cass., n. 9212 del 13-11-2013, Rv. 259082). Occorre dunque, in quest'ottica, verificare se colui che chiede l'equa riparazione abbia o meno violato gravemente una norma cautelare. La violazione è grave allorché anche un soggetto non particolarmente avveduto non si sarebbe comportato come si comportò l'istante, il quale è venuto meno all'osservanza di un dovere obiettivo di diligenza, con la possibilità di prevedere che, non rispettando quella norma precauzionale, si sarebbe verificato l'evento "restrizione della libertà personale" (Cass., Sez. 4, 20-11-1995, D'Antonio, Rv. 2042869). E vedremo, in prosieguo, come il giudice abbia affrontato tale problematica, dandone adeguatamente conto in motivazione. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9- 2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004 , Rinaldi; Sez . 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 2.1. Nel caso in disamina, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum è puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato che il Prestopino era stato condannato in via definitiva per la sua partecipazione al sodalizio di stampo ‘ndranghetistico Iamonte sino al 26 aprile 2001. Venne successivamente ritenuto, in via definitiva, responsabile del reato di favoreggiamento, aggravato ex art. 7 I. n. 203 del 1991, della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della consorteria mafiosa. Alla fine dell'anno 2007 era stata conferita al Prestopino una elevatissima "dote" di 'ndrangheta, quale quella del "Vangelo", in occasione di una riunione tenutasi in Melito, nel periodo prossimo alle festività natalizie del 2007. Tali risultanze, all'epoca di emissione dell'ordinanza custodiale, svolsero un ruolo decisivo al fine di ritenere il Prestopino appartenente al sodalizio criminoso di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] era infatti direttamente ascrivibile la condotta di partecipazione alla cosca Iamonte, peraltro già accertata in via definitiva sino al 2001 e ragionevolmente ritenuta perdurante, in assenza di dati che attestassero il recesso e in presenza delle inequivoche dichiarazioni eteroaccusatorie provenienti da due esponenti apicali della 'ndrangheta. Di qui la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, cui è approdato il giudice a quo, secondo cui sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. 3. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. U., n. 34559 del 26-6-2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente, la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto ( Sez. U., n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez. U., n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro).3. H ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM R