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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2020

Cassazione n. 13522/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 19041-202C proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2NZILLO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F [OSCURATO:PERSONA] RAPP.[OSCURATO:PERSONA]-TFMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto n. 1314/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

13. R.G. 19041/2020 [OSCURATO:PERSONA] Il notaio [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto 28 aprile 2020, n. 1314, con il quale la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente contro la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina della Calabria. [OSCURATO:PERSONA] gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione notarile per la durata di un anno, all'esito di un procedimento disciplinare, avviato su iniziativa del Consiglio notarile, con cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile per il tardivo pagamento delle imposte principali, collegato alla tardiva registrazione di quattordici atti stipulati tra il 25 ottobre 2017 e il 31 gennaio 2018.

La Corte d'appello, dopo avere stigmatizzato la non occasionalità della condotta del notaio, la precedente erogazione di sanzioni disciplinari a suo carico, nonché lo svolgimento di ulteriori e analoghi procedimenti disciplinari e il presunto danno procurato ai clienti, ha escluso la circostanza attenuante del cosiddetto ravvedimento operoso, consistendo la condotta incolpata proprio nel ritardo dell'adempimento, così che non sarebbe possibile ipotizzare un comportamento successivo al ritardato adempimento che valga ad attenuarne gli effetti.

Resiste con controricorso il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola.

Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente.

Il ricorrente ha inoltre depositato ricorso per la rimessione della causa alle sezioni unite, ai sensi del secondo comma dell'art. 376 c.p.c.

L'istanza è stata respinta con provvedimento del primo presidente depositato il 1° dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è basato su un motivo che denuncia "violazione dell'art. 144, comma 1, della legge n. 89/1913": l'illecito disciplinare contestato è di tipo omissivo proprio, in relazione al quale il ricorrente si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione, provvedendo successivamente, e 'comunque prima di ogni contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate, ad assolvere agli adempimenti omessi, effettuando la registrazione dei rogiti e il pagamento delle imposte principali dovute, così che può fondatamente ipotizzarsi che nessun danno sia stato o potrà in futuro essere arrecato ai terzi; d'altro canto l'art. 144, comma 1, della legge notarile non assegna alcuna discrezionalità nella concessione del beneficio del ravvedimento operoso, attribuendo all'organo giudicante soltanto il potere/dovere di verificare l'effettiva sussistenza di condotte dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose dell'illecito disciplinare o alla integrale reintegrazione del danno prodotto.

Il motivo è infondato.

Come ha sottolineato il primo presidente, nel provvedimento di rigetto dell'istanza di rimessione alle sezioni unite che denunciava un supposto contrasto di giurisprudenza in tema di applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso nelle violazioni disciplinari di tipo omissivo proprio, non si registra sul tema alcun contrasto di giurisprudenza.

La più recente giurisprudenza, infatti, senza porsi in contrasto con la pronuncia n. 3203/2014 invocata dal ricorrente, ha precisato che l'attenuante non è compatibile con la sistematicità delle infrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolare negligenza ovvero di incapacità di attenersi alle norme (v.

Cass. n. 8033/2015 e Cass. n. 23947/2019).

Nel caso in esame, nel quale i casi riscontrati sono stati quattordici, la Corte d'appello ha correttamente affermato che la reiterata violazione delle norme di legge di deontologia permane anche in caso di tardivo adempimento dei doveri professionali, con conseguente inapplicabilità della circostanza attenuante del cosiddetto ravvedimento operoso.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 7.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 9 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 19041-202C proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2NZILLO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F [OSCURATO:PERSONA] RAPP.[OSCURATO:PERSONA]-TFMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto n. 1314/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; 13. R.G. 19041/2020 [OSCURATO:PERSONA] Il notaio [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto 28 aprile 2020, n. 1314, con il quale la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente contro la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina della Calabria. [OSCURATO:PERSONA] gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione notarile per la durata di un anno, all'esito di un procedimento disciplinare, avviato su iniziativa del Consiglio notarile, con cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile per il tardivo pagamento delle imposte principali, collegato alla tardiva registrazione di quattordici atti stipulati tra il 25 ottobre 2017 e il 31 gennaio 2018. La Corte d'appello, dopo avere stigmatizzato la non occasionalità della condotta del notaio, la precedente erogazione di sanzioni disciplinari a suo carico, nonché lo svolgimento di ulteriori e analoghi procedimenti disciplinari e il presunto danno procurato ai clienti, ha escluso la circostanza attenuante del cosiddetto ravvedimento operoso, consistendo la condotta incolpata proprio nel ritardo dell'adempimento, così che non sarebbe possibile ipotizzare un comportamento successivo al ritardato adempimento che valga ad attenuarne gli effetti. Resiste con controricorso il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola. Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente. Il ricorrente ha inoltre depositato ricorso per la rimessione della causa alle sezioni unite, ai sensi del secondo comma dell'art. 376 c.p.c. L'istanza è stata respinta con provvedimento del primo presidente depositato il 1° dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è basato su un motivo che denuncia "violazione dell'art. 144, comma 1, della legge n. 89/1913": l'illecito disciplinare contestato è di tipo omissivo proprio, in relazione al quale il ricorrente si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione, provvedendo successivamente, e 'comunque prima di ogni contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate, ad assolvere agli adempimenti omessi, effettuando la registrazione dei rogiti e il pagamento delle imposte principali dovute, così che può fondatamente ipotizzarsi che nessun danno sia stato o potrà in futuro essere arrecato ai terzi; d'altro canto l'art. 144, comma 1, della legge notarile non assegna alcuna discrezionalità nella concessione del beneficio del ravvedimento operoso, attribuendo all'organo giudicante soltanto il potere/dovere di verificare l'effettiva sussistenza di condotte dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose dell'illecito disciplinare o alla integrale reintegrazione del danno prodotto. Il motivo è infondato. Come ha sottolineato il primo presidente, nel provvedimento di rigetto dell'istanza di rimessione alle sezioni unite che denunciava un supposto contrasto di giurisprudenza in tema di applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso nelle violazioni disciplinari di tipo omissivo proprio, non si registra sul tema alcun contrasto di giurisprudenza. La più recente giurisprudenza, infatti, senza porsi in contrasto con la pronuncia n. 3203/2014 invocata dal ricorrente, ha precisato che l'attenuante non è compatibile con la sistematicità delle infrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolare negligenza ovvero di incapacità di attenersi alle norme (v. Cass. n. 8033/2015 e Cass. n. 23947/2019). Nel caso in esame, nel quale i casi riscontrati sono stati quattordici, la Corte d'appello ha correttamente affermato che la reiterata violazione delle norme di legge di deontologia permane anche in caso di tardivo adempimento dei doveri professionali, con conseguente inapplicabilità della circostanza attenuante del cosiddetto ravvedimento operoso. II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 7.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, in data 9 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]
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