CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 18348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27885/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1365/2020 depositata il24/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: formulando sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 1365/2020 emessa d alla Corte d'Appello di Bari, resa pubblica il 24 luglio 2020,notificata il 31 luglio 2020; resiste con controricorso la Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; la ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto di essere stata convenuta, dinanzi al Tribunale di Bari, dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., dell’atto di compravendita della abitazione sita in Triggiano, via [OSCURATO:PERSONA], 29 o, in via subordinata, l’accertamento della sua simulazione; ilTribunale, con sentenza n. 5653/2016, accoglieva la domanda e dichiarava inefficace l’atto di compravendita, accertata la sussistenza dell’eventusdamni, della scientia damni e del consilium fraudis; la Corte d'Appello di Bari, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello; segnatamente, la Corte territoriale ha confermato la sussistenza: a) dell’eventus damni, in considerazione sia della variazione in senso qualitativo del patrimonio sociale, avendo destinando parte della liquidità a finalità extrasocietarie, sia della riduzione dell’attivo; b) della scientia damni del venditore , attesa la consapevolezza dell’evento dannoso, integrata anche dall’aver sostituito un bene facilmente aggredibile in sede esecutiva con altro facilmente occultabile e confermata dai dati di bilancio da cui emergeva una riduzione delle rimanenze dovuta alla dismissione del cespite immobiliare e un aumento dell’esposizione debitoria; c) il consilium fraudis del terzo acquirente, considerando che l’odierna ricorrente non solo era sorella dell’amministratrice della società disponente nonché figlia del titolare dell’impresa, ma aveva fatto parte della compagine della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., costituita per proseguire l’attività imprenditoriale avviata con altre imprese dichiarate fallite, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. , edaveva prestato la sua competenza professionale a favore del padre, con il quale aveva rilevato la RSP [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis-1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Considerato che: 1)con il primo motivo la ricorrent e deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 35/2005, art. 2, comma a, lett. a) e degli artt. 66 e 67 l.f. e dell’art. 2901 cod.civ.; 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4 e n 5, cod.proc.civ., di aver violato e falsamente applicato gli artt. 2901 cod.civ., dell’art. 66 l.f., 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.; 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, 2082 e 1470 cod.civ., dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.; nullità per motivazione apparente, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., l’omesso esame di circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; 4) con il quarto motivo laricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2423, 2423 bis, 2424, 2425, 2426 cod.civ., dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ. nonché, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; 5) con il quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2423, 2423 bis, 2424, 2425, 2426 cod.civ., 2901 cod.civ. dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., e, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n.5, cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; 6) con il sesto ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente contesta che il consilium fraudis potesse essere desunto solo dai vincoli parentali tra le parti e dal fatto che 50 giorni prima dell’atto di vendita revocando avesse prestato a favore del padre la propria attività professionale e lamenta l’omesso esame di una congerie di fatti relativi al conflitto esistente tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il resto della famiglia, dall’altro; 7) in data 23 maggio 2023 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], accettato dalla controparte; 8) deve pertanto dichiararsi la estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione; nulla deve essere liquidato per le spese. PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così dec