Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 10/1956
ECLI:IT:COST:1956:10
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ritenuto, in fatto:
Il giorno 3 gennaio 1956, il Commissario di p.s. di Carrara
ordinava a [OSCURATO:PERSONA] di rientrare a Segni, suo comune di
residenza, e di presentarsi al Sindaco entro il successivo giorno 6.
[OSCURATO:PERSONA] veniva all'uopo munito di foglio di via obbligatorio; ma
egli non si presentava al Sindaco di Segni entro il termine
prefissatogli e il giorno 16 gennaio 1956, sorpreso in Livorno, veniva
arrestato e denunciato per contravvenzione all'ordine di rimpatrio.
Il 26 gennaio 1956, nel dibattimento davanti al Pretore di Livorno
al Vittori fu contestata la contravvenzione all'art. 163 ultimo comma
delle leggi di p.s.
La difesa sollevò l'eccezione di illegittimità costituzionale del
predetto art. 163 in relazione all'art. 16 della Costituzione, e il
Pretore, ritenuta pregiudiziale e non manifestamente infondata tale
eccezione, con ordinanza pronunciata in udienza sospese il giudizio e
dispose la rimessione degli atti a questa Corte.
[OSCURATO:PERSONA] non si costituiva.
Intervenne invece regolarmente la Presidenza del Consiglio dei
Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale
presentò e illustrò oralmente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura, in via pregiudiziale, eccepì la incompetenza della
Corte a giudicare sulle questioni di legittimità costituzionale
relative alle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione;
nel merito, concluse respingersi l'eccezione di incostituzionalità
della norma impugnata.
Considerato, in diritto:
1) Sull'eccezione pregiudiziale questa Corte, con la sentenza n. 1,
5 giugno 1956, ha dichiarato la propria competenza a giudicare le
questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi ed agli
atti aventi forza di legge anche se anteriori all'entrata in vigore
della Costituzione. Pertanto la Corte, riaffermando i motivi addotti su
tale punto nella sua precedente sentenza, giudica infondata l'eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.
2) Nel merito, la Corte ritiene che si debba respingere l'eccezione
di illegittimità costituzionale dell'art. 163 del Testo unico leggi di
p.s.
Con sentenza n. 2, 14 giugno 1956, questa Corte ha dichiarato
infondata, salvo in due punti relativi alle persone genericamente
sospette e alla traduzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 157 legge di p.s., che contempla il rimpatrio con foglio di
via obbligatorio. Ora, l'impugnato articolo 163 è intimamente
collegato con l'art. 157, ma non nelle due parti di quest'ultimo
articolo, delle quali la Corte ha dichiarato la illegittimità
costituzionale.
Ad evitare equivoci, sarà bene soggiungere: è vero che l'art.
163 nel comma 3 prevede la traduzione, ma detto comma corrisponde
fedelmente all'ultimo comma dell'art. 157 di cui la Corte ha escluso la
illegittimità costituzionale, in quanto prevede la traduzione ma non
come conseguenza di un provvedimento dell'Autorità di p.s., bensì
come conseguenza di una sentenza dell'Autorità giudiziaria, anzi come
conseguenza di una pena scontata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato, dichiara infondata la questione di legittimità
costituzionale nei riguardi dell'art. 163 T.U. leggi di p.s., sollevata
con l'ordinanza, menzionata in epigrafe, del Pretore di Livorno nel
procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1956.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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