CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18208/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roricorrenteE contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore-intimata-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.8030/03/21, depositata in data 11.11.2021Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19.5.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 12814/2022Numero sezionale 4291/2026Numero di raccolta generale 18208/2026Data pubblicazione 05/06/20261. In data 16 giugno 2014 era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] la cartella dipagamento n. 07120130148592572000, relativa all’attività di controlloautomatizzato della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 36 bis d.p.r.600/73 e dell’art. 54 bis del d.p.r. 633/1972, per l’anno di imposta 2010, nonchéavvisi di accertamento nn. TF3010505337/2013 (notificato in data 5/12/2013)e TF30105025252/2013 (notificato in data 28/5/2013), per gli anni di imposta2007 e 2009, resi definitivi per mancata impugnazione.2. Il contribuente aveva proposto impugnazione lamentando la mancatanotifica della cartella di pagamento, nonché l’omessa notifica degli avvisi diaccertamento e l’intervenuta prescrizione del credito. La CTP accoglieva il ricorsosolo limitatamente alla ritenuta mancata notifica della cartella, ritenendovalidamente notificati gli avvisi di accertamento.3. A seguito di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché di appelloincidentale del contribuente, e della costituzione in giudizio della DirezioneProvinciale di Napoli, già parte del procedimento dinnanzi al giudice di primecure, con la produzione in giudizio della raccomandata informativa relativaall’avviso di accertamento n. TF3010505337/2013, la CGT2, pur ritenendoammissibile la produzione documentale, aveva ritenuto non correttamentenotificato l’atto, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., essendo l’avviso di ricevimentoprodotto privo dell’attestazione di avvenuta ricezione da parte del destinatario.Inoltre, aveva ritenuto invalidamente notificato l’avviso di accertamento n.TF3010502525/2013, risultando la notifica fatta a mani della moglie delcontribuente, ma mancando la copia dell’avviso di ricevimento dellaraccomandata informativa. Aveva, pertanto, accolto l’appello incidentaleproposto dal contribuente.4. Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, affidato a duemotivi; spiega controricorso [OSCURATO:PERSONA].Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 12814/2022Numero sezionale 4291/2026Numero di raccolta generale 18208/2026Data pubblicazione 05/06/20261. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 139 c.p.c..Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto invalido il procedimento di notifica dell’avviso di accertamento n.TF3010502525/2013: a seguito della consegna a mani della moglie delcontribuente, infatti, era stato dato avviso mediante raccomandata n.14232285498-7, come risulta, in assenza di contestazione, dalla relazione dinotifica in atti, e detto adempimento, come chiarito dall’art. 60 lettera b- bis)del d.p.r. 600/1973, e confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.S.U. 10012/2021, Cass. 20863/2017), doveva ritenersi sufficiente ai fini dellaregolarità del procedimento notificatorio.1.1.Il primo motivo è fondato.In base al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui siintende dare seguito, «In tema di notificazione a mezzo del servizio postale,eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anchetemporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almenoprovvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovatonell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare,onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancataindicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento dellaraccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piegoraccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinariae non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ.» (Sez. 5, Sentenza n. 15973del 11/07/2014, Rv. 632118 - 01).La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio didiritto, peraltro essendo pacifico che la persona ricevente gli atti impositivi inquestione fosse la moglie del controricorrente.Peraltro, risulta che la previsione speciale di cui all'art. 60, primo comma,lett. b) bis, d.P.R. 600/1973 sia stata pienamente rispettata dal messonotificatore, il quale ha attestato, con validità probatoria fino a querela di falso,Numero registro generale 12814/2022Numero sezionale 4291/2026Numero di raccolta generale 18208/2026Data pubblicazione 05/06/2026l'avvenuta spedizione della "raccomandata informativa" da questa disposizionelegislativa prevista nel caso, come quello di specie, in cui l'atto notificando nonsia stato consegnato direttamente al destinatario. Trattasi, peraltro, comericordato dalla giurisprudenza citata, della spedizione di una «letteraraccomandata», non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c.,parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 138 e 140 c.p.c..Deduce il ricorrente che la CGT di secondo grado avrebbe erroneamenteritenuto invalido il procedimento di notifica dell’avviso di accertamento n.TF3010505337/2013, difettando agli atti la prova dell’inoltro e del successivorecapito della raccomandata (CAD) prevista dall’art. 140 c.p.c., in quanto dettoulteriore adempimento non sarebbe stato necessario, a fronte della produzionenella fase del secondo grado di giudizio, della copia dell’avviso di ricevimentodella raccomandata informativa n. 14693358335-5, rifiutata in data 13.12.2013(sul punto, Cass. 8076/2017 e sezioni unite 14916/2016).2.1 Il secondo motivo è fondato.In base al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui siintende dare seguito in questa sede, il procedimento notificatorio, ove sianostate rispettate le prescrizioni di legge, si intende perfezionato nei confronti deldestinatario, anche quando questi per sua inerzia consapevole o anche soltantoper negligenza, non provveda al ritiro dell’atto che lo riguarda e che, proprio inragione dell’osservanza del relativo regime legale, è entrato nella sua sfera diconoscibilità.Nel caso di specie, figura nel ricorso l’immagine dell’attestazione relativa alrifiuto della ricezione da parte del controricorrente che, pertanto, integra, aisensi della giurisprudenza citata, il perfezionamento della notifica nei confrontidel destinatario dell’atto.In definitiva, la CGT2 avrebbe dovuto, per i motivi illustrati, ritenereperfezionato per entrambi gli avvisi di accertamento il procedimentonotificatorio.Numero registro generale 12814/2022Numero sezionale 4291/2026Numero di raccolta generale 18208/2026Data pubblicazione 05/06/2026In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguenterimessione delle ulteriori valutazioni al giudice di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizioneper gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relativeanche al presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il19.5.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]