CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 21763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17626-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del P.M., domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA , depositata il 24/05/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dal P.M. avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendola tardiva. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il P.M. presso il Tribunale di Roma, affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, l’ufficio ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, del fatto che il provvedimento di liquidazione del compenso oggetto di opposizione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato. Di conseguenza, il ricorrente censura la statuizione di tardività del ricorso, evidenziando l’assenza di prova in relazione all’effettiva trasmissione del fascicolo, completo del provvedimento di liquidazione, all’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Con il secondo motivo, l’ufficio ricorrente contesta la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica, secondo la quale non vi sarebbe mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento di liquidazione del compenso in favore del Pitorri, da parte della competente cancelleria del Tribunale civile di Roma. Le censure, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.Innanzitutto, va rilevato che il ricorso difetta dell’esposizione sommaria esposizione dei fatti di causa: sol per questo, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 7825 del 04/04/2006, Rv. 590121; Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924; Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020, Rv. 659427). In ogni caso, anche nel merito le due doglianze proposte dal P.M. ricorrente sono inammissibili. La comunicazione del provvedimento di liquidazione del compenso, infatti, può essere assicurata anche in forma equipollente a quella prevista dal combinato-disposto degli artt.136 e 702 bis c.p.c., quali ad esempio il“visto per presa visione” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 11319 del 16/06/2004, Rv. 573669 e Cass. Sez. 6-L, Sentenza n. 21428 del 10/10/2014 , Rv. 633165), purché sia comunque assicurata l’effettiva conoscenza in capo al destinatario (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 24742 del 21/11/2006 , Rv. 594169). Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che “… dall’estratto storico del fascicolo del procedimento a quo o comunque, ove assente, dalla nota del 21.2.2022 su richiamata può ritenersirisultante l’annotazione “al visto PM” in data 17.8.2018 …” (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) ed ha dedotto che il provvedimento, insieme al fascicolo al quale si riferiva, fosse entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ha inoltre dato atto che l’ufficio ricorrente non aveva fornito prova della conoscenza del provvedimento, per causa non imputabile, in un momento successivo, e che al riguardo non potevano essere considerate le difficoltà organizzative dell’ufficio, “… in quanto inconvenienti di mero fatto del tutto irrilevanti ai fini delle considerazioni di cui sopra” (cfr. pag. 4). Rispetto alla data suindicata (17.8.2018) l’opposizione, proposta dal P.M. il 04.02.2020, a distanza di quasi un anno e mez z o , è stata ritenuta tardiva, perché introdotta oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge. A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, l’opposizione di cui anzidetto risulta proposta oltre il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., pacificamente applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio(cfr. ex multis Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 1057 del 10/04/1956, Rv. 882865 ; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1146 del 08/06/1965, Rv. 312215; Cass. Sez. U , Sentenza n. 5615 del 08/06/1998, Rv. 516173 ; Cass. Sez. L , Sentenza n. 14936 del 18/11/2000, Rv. 541858 ; Cass. Sez. L , Sentenza n. 260 del 10/01/2001, Rv. 543024 ; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 7480 del 20/04/2004, Rv. 572174 ; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 24000 del 16/11/2011, Rv. 620490 ; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 15343 del 25/07/2016, Rv. 641022). L’applicabilità del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. a tutti i provvedimenti a contenuto decisorio, a decorrere dal giorno della loro pubblicazione, è stata confermata anche dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, relativamente alle ordinanze conclusive del procedimento sommario di cognizione pronunciate ai sensi dell’art. 702 quarter c.p.c. che non siano state comunicate o notificate (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28975 del 05/10/2022, Rv. 665762). Va infine evidenziato che la questione oggetto della presente impugnazione è stata già affrontata dalla sezione, che, con una serie di ordinanze ha dichiarato inammissibili ricorsi del tutto analoghi a quello introduttivo del presente giudizio di legittimità. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. Sez.U, Sentenza n.5165 del 12/03/2004 , Rv. 571109; conf. Cass. Sez. U , Sentenza n. 5079 del 09/03/2005 , Rv. 579598 ), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in R