CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge sede di legittimità in quanto rassegna mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e non manifestamente incong -ua lettura del materiale probatorio resa, del resto, senza avvalersi di emergenze non utilizzabili vedi pag. 6 quanto alla ritenuta irrilevanza, ai fini della decisione, delle dichiarazioni riportate e non sottoscritte nel verbale di arresto) ;levato che aTinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. Dem P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorse condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023