CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2019 della Corte di Appello di Messina. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che chiesto l'annullamento senza rinvio per sopravvenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alfio COCO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Messina, in data 30 gennaio 2019, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 7 aprile 2016, dal Tribunale di Messina, ha dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. per sopravvenuta prescrizione e condannato il COCO alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen. nonché la carenza assoluta di motivazione in ordine alla commissione da parte dell'imputato del reato di ricettazione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha ignorato la doglianza avanzata con i motivi di appello secondo cui manca la prova che l'imputato abbia mai consegnato un assegno di provenienza delittuosa alla persona offesa, in quanto detto titolo di credito non è mai stato acquisito agli atti né risulta mai denunciato o smarrito. Anche l'ulteriore doglianza addotta con l'atto di appello (impossibilità di ricollegare i beni venduti dalla persona offesa all'imputato desumibile dal fatto che la merce è stata consegnata a tale MARLETTA Carmine e dal fatto che la fattura è stata intestata a MESSINA Rosario) non è stata tenuta in conto dalla Corte di merito. I giudici di appello non hanno valutato e confutato le doglianze difensive limitandosi ad affermare in modo apodittico la penale responsabilità del COCO ed hanno, inoltre, travisato i motivi di appello affermando che la difesa non avrebbe contestato la ricostruzione del fatto, affermazione che trova smentita nella mera lettura della pagina 4 dell'atto di appello. La motivazione è erronea laddove afferma che la mancata acquisizione agli atti dell'assegno asseritamente consegnato alla persona offesa è «irrilevante», affermazione del tutto illogica in quanto in assenza del titolo di credito non può parlarsi di alcuna condotta di ricettazione. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 648, comma 2, cod. pen., 516 e 521 cod. proc. pen. nonché la carenza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione giuridica della condotta nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. I giudici di appello non hanno valutato e confutato in alcun modo il motivo di appello con cui la difesa richiedeva detta riqualificazione in considerazione della mancanza di prova del danno subito dalla persona offesa non costituitasi parte civile. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. nonché la carenza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche La motivazione è meramente apparente limitandosi la Corte territoriale ad affermare che «i rilievi formulati in ordine alla commisurazione della pena devono rigettarsi» senza indicare i motivi che hanno indotto i giudici di appello ad ignorare gli elementi favorevoli indicati dalla difesa (corretto comportamento processuale, condizioni di vita familiari e sociali dell'imputato e modestissima educazione).5. Il ricorrente eccepisce, con il quarto motivo di' impugnazione, la sopravvenuta prescrizione del reato di ricettazione in data 4 gennaio 2020, come peraltro indicato nella stessa sentenza oggetto di ricorso. 6. In data 19 ottobre 2022 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo di medesime doglianze inerenti la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, sottolineato come le doglianze formulate dal ricorrente siano dirette a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). Deve, inoltre, esser richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. I giudici di merito hanno indicato con motivazione logica ed esaustiva la pluralità di elementi idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, confutando, in modo coerente alle risultanze processuali, l'eccezione con la quale la difesa aveva lamentato la mancata acquisizione del titolo di credito denunciato smarrito in considerazione del fatto che è stato dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato ne è entrato in possesso senza dare alcuna spiegazione attendibile in ordine alle modalità di acquisizione del bene di provenienza delittuosa (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado e pagina 3 della sentenza di appello). La motivazione si presenta, in conclusione, priva di vizi logici, manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte da questa Corte che con le emergenze processuali, sottraendosi ad ogni censura in questa sede. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono. La Corte di merito ha completamente ignorato lo specifico motivo di appello con il quale il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. in considerazione della tenuità del danno subito dalla persona offesa e della scarsa gravità della condotta rubricata. Di conseguenza il motivo deve esser accolto in quanto la motivazione è del tutto assente sul punto e la lettura complessiva del iter motivazionale non fornisce elementi logico-giuridici da cui desumere la ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad escludere la possibilità di riqualificare la condotta nei termini richiesti dalla difesa. 3. Anche in relazione al terzo motivo di ricorso la motivazione è del tutto carente; la Corte territoriale, nonostante lo specifico motivo di appello, non ha in alcun modo argomentato in ordine alle ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche.4. Il quarto motivo di ricorso è fondato e deve esser accolto in quanto il reato di cui all'art. 648 cod. pen. si è prescritto in data anteriore alla definizione del giudizio di cassazione. Tenuto conto della data di commissione (agosto 2009) e della presenza della causa di sospensione dei termini di prescrizione correttamente indicata nella sentenza di appello (mesi 4 e giorni 5), il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen, è spirato in data 4 gennaio 2020 e, quindi, in data successiva della emissione della sentenza di appello del 30 gennaio 2019. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato di ricettazione è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza perché