CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02031/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione alla pena irrogatagli (1500 euro di multa), che assume essere illegale, e con un secondo motivo vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di un reato colposo che nulla avrebbe a che fare con i precedenti penali dell'imputato, su cui il giudice di pace ha fondato il diniego. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto deduce un vizio di motivazione non consentito ex art. 606, comma, 2-bis cod. proc. pen.a norrma del quale "contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)". 2. È invece fondato il primo motivo di ricorso avendo il giudice applicato una pena illegale in quanto superiore al massimo edittale. Ed invero, la pena pecuniaria massima per il reato di cui all'art. 590, comma 1, è di 309 euro di multa. E se anche si volesse considerare che la lesione perso- nale contestata ha comportato una prognosi di 50 giorni, assumendo la valenza di lesione personale grave, la pena irrogata di 16500 euro di multa sarebbe comun- que al di sopra del massimo edittale (euro 619). 3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitata- mente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], diversa persona fisica, per nuovo oiudizio sul punto. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.