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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 1984

Cassazione n. 25122/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/05/1984 avverso la sentenza del 16/07/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia, pronunciata dal Tribunale di Pisa con sentenza del 6 ottobre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di rapina e lesioni aggravate.

2. Ha proposto ricorso la difesà.-d'ell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 189, 192 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU, e vizio di motivazione in relazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata in punto di attendibilità dell'operata individuazione fotografica.

Secondo il ricorrente il dato probatorio dell'individuazione eseguita nel corso delle indagini, pur se richiamato attraverso la testimonianza dibattimentale, non poteva fondare da solo il giudizio di responsabilità, poiché sottratto ad ogni forma di verifica e controllo nel contraddittorio delle parti; né nel corso dell'esame dei testimoni erano stati esaminati profili idonei a dare sostegno all'affermata attendibilità di tale attività di individuazione.

2.1. Con il secondo motivo si deduce, evocando il vizio di cui all'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., il travisamento della prova con riguardo all'atto di ricognizione atipica effettuato in udienza, in quanto era stato utilizzato un risultato di prova "incontestabilmente diverso da quello reale"; nessuno dei testimoni escussi aveva riconosciuto nel corso dell'istruttoria l'imputato quale autore della rapina e la Corte territoriale aveva attribuito ai testimoni dichiarazioni mai rese.

Infatti, la persona offesa, prima di effettuare il riconoscimento in aula del responsabile, aveva smentito di avere consapevolmente reso le dichiarazioni, contenute nel verbale a lui esibito in giudizio e relative all'individuazione dell'autore della rapina; successivamente, richiesto di riconoscere nell'imputato presente in aula il soggetto che aveva posto in essere la rapina, aveva escluso di esser in grado di riconoscere il responsabile; era apodittica la giustificazione addotta dalla Corte territoriale che aveva collegato il mancato riconoscimento ad un assunto timore indotto dall'imputato, poiché il teste anche prima dell'ingresso in aula dell'imputato aveva manifestato le proprie perplessità in ordine al possibile riconoscimento; la teste Scarlatti aveva anch'essa escluso di poter effettuare il riconoscimento; infine la teste Ramundo aveva formulato un riconoscimento solo in termini di probabilità.

Ulteriore travisamento dei risultati probatori riguardava l'individuazione del veicolo utilizzato dai responsabili della rapina; dagli atti processuali non era emersa la disponibilità di un veicolo della stessa marca, tipo e colore in capo al ricorrente, come affermato invece dal Tribunale, ma era stata solo rilevata la circostanza dell'avvistamento di un veicolo di analoghe caratteristiche in più occasioni nei pressi del podere ove dimorava il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Esso trae le premesse logiche della censura da una lettura parziale e fuorviante dell'orientamento, divenuto progressivamente costante e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sul tema dell'individuazione fotografica, della relativa portata probatoria e dei rapporti tra l'attività di individuazione operata nel corso delle indagini e gli esiti dell'istruzione dibattimentale.1.1.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità l'inquadramento dell'atto di individuazione (personale o fotografica) compiuto nel corso delle indagini preliminari nella categoria generale delle manifestazioni riproduttive di una percezione visiva; in quanto tale, esso «rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili al fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01); si tratta, dunque, di prova non espressamente disciplinata dal codice di rito utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023 - 01).

Sia che l'atto di individuazione entri a far parte del patrimonio probatorio rilevante per il giudizio per effetto della scelta processuale della definizione allo stato degli atti, sia che di esso riferisca il testimone escusso nell'istruttoria dibattimentale (richiamando quanto avvenuto nel corso delle indagini preliminari, oppure quando l'individuazione avvenga direttamente nel corso del dibattimento), i criteri di valutazione di tale prova devono essere quelli propri dei risultati dichiarativi acquisiti: ciò comporta che «l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice» (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908 - 01).

Si è, così, più volte affermato che «l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa» (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01; Sez.

F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471 - 03), mettendo in rilievo la decisività del giudizio di «congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza» (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562 - 01).

Se la conferma durante il dibattimento dell'operata individuazione nel corso delle indagini da parte del testimone, mediante un nuovo atto positivo di individuazione, assicura un elevato grado di attendibilità della dichiarazione complessiva al cui interno si colloca la frazione dell'attestazione riguardante la percezione visiva riferita dal testimone, possono darsi ipotesi in cui mentre nel corso delle indagini il testimone ha eseguito l'attività di individuazione, con esiti di corrispondenza tra il soggetto individuato e la persona dell'imputato, nell'istruttoria dibattimentale il riconoscimento mediante individuazione non avviene.

Si realizza in queste circostanze la situazione processuale che è stata di frequente esaminata in relazione a deposizioni rese a dibattimento, quando la versione fornita del testimone in udienza non collima con quella resa nelle indagini o manca del tutto, perché il teste ammette di non ricordare i fatti su cui viene esaminato.

Ove si proceda a contestazioni mediante lettura dei verbali delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale, si è più volte affermato che il contenuto degli atti formati nel corso delle indagini non può esser acquisito ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen., se non nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 della norma da ultimo citata; ma si è altresì precisato che, ove alla lettura delle dichiarazioni predibattimentali faccia seguito l'affermazione del teste di ricordare di avere in precedenza reso le dichiarazioni ascoltate e di non esser in grado di ripeterle per motivi obiettivi (aventi base logico-fattuale apprezzabile e ragionevole), aggiungendo che nella comparazione tra le diverse versioni il teste indica quella maggiormente attendibile spiegandone la ragione, le dichiarazioni predibattimentali possono essere legittimamente utilizzate ai fini della decisione «come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine, Rv. 270091 - 0; Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Migliaro, Rv. 266445 - 0; Sez. 2, n. 31593 del 13/07/2011, Accardi, Rv. 250913 - 0).

Il medesimo criterio di utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali va adottato quando l'oggetto della dichiarazione riguardi la descrizione dell'attività di individuazione fotografica eseguita: pur in presenza di una nuova attività di individuazione che non abbia fornito indicazioni concordanti con quella svolta nel corso delle indagini, «la prova dell'identificazione può essere raggiunta anche valutando la dichiarazione confermativa della individuazione fotografica effettuata» cui si aggiungano elementi obiettivi, eventualmente riferiti anche dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di concordanza (Sez. 2, n. 16757 del 20/03/2015, Arena, Rv. 263509 - 01, relativa ad una fattispecie nella quale la persona offesa riconosceva, in incidente probatorio, l'imputato in termini non di certezza e, prima di procedere all'atto, confermava di avere in precedenza riconosciuto il proprio aggressore in fotografia, dichiarando che il decorso del tempo avrebbe potuto incidere sulle sue capacità di ricordo; nello stesso senso, valorizzando l'impossibilità di reiterare l'individuazione a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo rispetto al momento dell'attività svolta nel corso delle indagini, capace di incidere sulla precisione del ricordo, Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01; Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, Balan, Rv. 274470 - 01; Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015, Bartolozzi, Rv. 265813 - 01, relativa ad una fattispecie di ricognizione negativa espletata dopo oltre quattro anni dal momento dell'individuazione operata in corso di indagini; Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015, Volpini, Rv. 264969 - 01).

Nel giudizio di merito, risulta che solo il teste Salvini non ha riconosciuto l'imputato in aula, pur avendo dialogato per un certo periodo di tempo con l'imputato presente ma sempre escludendo di essere in grado di riconoscerlo come responsabile della rapina, e non ha ricordato di aver eseguito l'individuazione fotografica nel corso delle indagini; le altre due testimoni (una vittima della rapina, l'altra testimone oculare), pur non avendo reso dichiarazioni di certa e sicura capacità di individuare nell'imputato presente in aula il responsabile della rapina, hanno confermato entrambe di aver eseguito l'attività di individuazione fotografica nel corso delle indagini e di averla potuta eseguire per la vicinanza temporale rispetto al momento del fatto.

Infine, ed a completamento della censura, è errata l'affermazione secondo la quale il riconoscimento eseguito nel corso delle indagini, sottratto a qualsivoglia forma di contraddittorio, costituiva l'unico elemento di prova a carico dell'imputato, avendo omesso di considerare il ricorrente che anche il riconoscimento da parte della testimone oculare del veicolo utilizzato dai rapinatori per la fuga, corrispondente per modello e colore ad analogo veicolo più volte notato dalla polizia giudiziaria nei pressi dell'abitazione del ricorrente e ritenuto a disposizione della sua famiglia (pag. 14 del verbale di udienza del 19 maggio 2017, richiamato dallo stesso ricorrente; pag. 1 sentenza del Tribunale), risultava dato convergente nell'attribuzione del fatto all'imputato.

1.2. Il secondo motivo non è manifestamente infondato.

Come risulta dalla lettura del verbale di assunzione delle prove, espressamente indicato dal ricorrente, la Corte territoriale, nell'esaminare i contenuti dell'istruttoria dibattimentale con specifico riguardo all'attività di individuazione personale avvenuta nel corso dell'udienza da parte delle persone offese e della testimone oculare, ha fornito effettivamente delle indicazioni difformi dal testo delle dichiarazioni rese dalle testimoni Scarlatti e Ramundo, attribuendo ad entrambe il riconoscimento del responsabile della rapina nell'imputato nel corso del giudizio dibattimentale, mentre le testimoni avevano dichiarato di non essere in grado di effettuare il riconoscimento, esprimendo solo valutazioni in termini di mera possibilità di coincidenza (peraltro la Scarlatti unicamente quanto al timbro della voce).

Il rilevato travisamento di quella prova, però, non è idoneo a destrutturare l'apparato della motivazione della sentenza impugnata, per le ragioni che sono state illustrate nell'esame del primo motivo di ricorso, con riguardo all'apprezzamento complessivo delle dichiarazioni testimoniali e dei riferimenti alle attività di individuazione fotografica eseguite nel corso delle indagini.

2. La non manifesta infondatezza del ricorso impone di rilevare l'intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di lesioni di cui al capo 2), commesso il 18 agosto 2014, essendo maturato il relativo termine massimo (in difetto di periodi di sospensione del corso della prescrizione) il 12 febbraio 2022.

Ne consegue, altresì, la necessità del rinvio alla Corte territoriale per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, relativamente al delitto di rapina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di lesioni perché estinto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/05/1984 avverso la sentenza del 16/07/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia, pronunciata dal Tribunale di Pisa con sentenza del 6 ottobre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di rapina e lesioni aggravate. 2. Ha proposto ricorso la difesà.-d'ell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 189, 192 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU, e vizio di motivazione in relazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata in punto di attendibilità dell'operata individuazione fotografica. Secondo il ricorrente il dato probatorio dell'individuazione eseguita nel corso delle indagini, pur se richiamato attraverso la testimonianza dibattimentale, non poteva fondare da solo il giudizio di responsabilità, poiché sottratto ad ogni forma di verifica e controllo nel contraddittorio delle parti; né nel corso dell'esame dei testimoni erano stati esaminati profili idonei a dare sostegno all'affermata attendibilità di tale attività di individuazione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce, evocando il vizio di cui all'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., il travisamento della prova con riguardo all'atto di ricognizione atipica effettuato in udienza, in quanto era stato utilizzato un risultato di prova "incontestabilmente diverso da quello reale"; nessuno dei testimoni escussi aveva riconosciuto nel corso dell'istruttoria l'imputato quale autore della rapina e la Corte territoriale aveva attribuito ai testimoni dichiarazioni mai rese. Infatti, la persona offesa, prima di effettuare il riconoscimento in aula del responsabile, aveva smentito di avere consapevolmente reso le dichiarazioni, contenute nel verbale a lui esibito in giudizio e relative all'individuazione dell'autore della rapina; successivamente, richiesto di riconoscere nell'imputato presente in aula il soggetto che aveva posto in essere la rapina, aveva escluso di esser in grado di riconoscere il responsabile; era apodittica la giustificazione addotta dalla Corte territoriale che aveva collegato il mancato riconoscimento ad un assunto timore indotto dall'imputato, poiché il teste anche prima dell'ingresso in aula dell'imputato aveva manifestato le proprie perplessità in ordine al possibile riconoscimento; la teste Scarlatti aveva anch'essa escluso di poter effettuare il riconoscimento; infine la teste Ramundo aveva formulato un riconoscimento solo in termini di probabilità. Ulteriore travisamento dei risultati probatori riguardava l'individuazione del veicolo utilizzato dai responsabili della rapina; dagli atti processuali non era emersa la disponibilità di un veicolo della stessa marca, tipo e colore in capo al ricorrente, come affermato invece dal Tribunale, ma era stata solo rilevata la circostanza dell'avvistamento di un veicolo di analoghe caratteristiche in più occasioni nei pressi del podere ove dimorava il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Esso trae le premesse logiche della censura da una lettura parziale e fuorviante dell'orientamento, divenuto progressivamente costante e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sul tema dell'individuazione fotografica, della relativa portata probatoria e dei rapporti tra l'attività di individuazione operata nel corso delle indagini e gli esiti dell'istruzione dibattimentale.1.1. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità l'inquadramento dell'atto di individuazione (personale o fotografica) compiuto nel corso delle indagini preliminari nella categoria generale delle manifestazioni riproduttive di una percezione visiva; in quanto tale, esso «rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili al fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice» (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01); si tratta, dunque, di prova non espressamente disciplinata dal codice di rito utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023 - 01). Sia che l'atto di individuazione entri a far parte del patrimonio probatorio rilevante per il giudizio per effetto della scelta processuale della definizione allo stato degli atti, sia che di esso riferisca il testimone escusso nell'istruttoria dibattimentale (richiamando quanto avvenuto nel corso delle indagini preliminari, oppure quando l'individuazione avvenga direttamente nel corso del dibattimento), i criteri di valutazione di tale prova devono essere quelli propri dei risultati dichiarativi acquisiti: ciò comporta che «l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice» (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908 - 01). Si è, così, più volte affermato che «l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa» (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01; Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471 - 03), mettendo in rilievo la decisività del giudizio di «congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza» (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562 - 01). Se la conferma durante il dibattimento dell'operata individuazione nel corso delle indagini da parte del testimone, mediante un nuovo atto positivo di individuazione, assicura un elevato grado di attendibilità della dichiarazione complessiva al cui interno si colloca la frazione dell'attestazione riguardante la percezione visiva riferita dal testimone, possono darsi ipotesi in cui mentre nel corso delle indagini il testimone ha eseguito l'attività di individuazione, con esiti di corrispondenza tra il soggetto individuato e la persona dell'imputato, nell'istruttoria dibattimentale il riconoscimento mediante individuazione non avviene. Si realizza in queste circostanze la situazione processuale che è stata di frequente esaminata in relazione a deposizioni rese a dibattimento, quando la versione fornita del testimone in udienza non collima con quella resa nelle indagini o manca del tutto, perché il teste ammette di non ricordare i fatti su cui viene esaminato. Ove si proceda a contestazioni mediante lettura dei verbali delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale, si è più volte affermato che il contenuto degli atti formati nel corso delle indagini non può esser acquisito ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen., se non nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 della norma da ultimo citata; ma si è altresì precisato che, ove alla lettura delle dichiarazioni predibattimentali faccia seguito l'affermazione del teste di ricordare di avere in precedenza reso le dichiarazioni ascoltate e di non esser in grado di ripeterle per motivi obiettivi (aventi base logico-fattuale apprezzabile e ragionevole), aggiungendo che nella comparazione tra le diverse versioni il teste indica quella maggiormente attendibile spiegandone la ragione, le dichiarazioni predibattimentali possono essere legittimamente utilizzate ai fini della decisione «come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni» (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine, Rv. 270091 - 0; Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Migliaro, Rv. 266445 - 0; Sez. 2, n. 31593 del 13/07/2011, Accardi, Rv. 250913 - 0). Il medesimo criterio di utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali va adottato quando l'oggetto della dichiarazione riguardi la descrizione dell'attività di individuazione fotografica eseguita: pur in presenza di una nuova attività di individuazione che non abbia fornito indicazioni concordanti con quella svolta nel corso delle indagini, «la prova dell'identificazione può essere raggiunta anche valutando la dichiarazione confermativa della individuazione fotografica effettuata» cui si aggiungano elementi obiettivi, eventualmente riferiti anche dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di concordanza (Sez. 2, n. 16757 del 20/03/2015, Arena, Rv. 263509 - 01, relativa ad una fattispecie nella quale la persona offesa riconosceva, in incidente probatorio, l'imputato in termini non di certezza e, prima di procedere all'atto, confermava di avere in precedenza riconosciuto il proprio aggressore in fotografia, dichiarando che il decorso del tempo avrebbe potuto incidere sulle sue capacità di ricordo; nello stesso senso, valorizzando l'impossibilità di reiterare l'individuazione a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo rispetto al momento dell'attività svolta nel corso delle indagini, capace di incidere sulla precisione del ricordo, Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01; Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, Balan, Rv. 274470 - 01; Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015, Bartolozzi, Rv. 265813 - 01, relativa ad una fattispecie di ricognizione negativa espletata dopo oltre quattro anni dal momento dell'individuazione operata in corso di indagini; Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015, Volpini, Rv. 264969 - 01). Nel giudizio di merito, risulta che solo il teste Salvini non ha riconosciuto l'imputato in aula, pur avendo dialogato per un certo periodo di tempo con l'imputato presente ma sempre escludendo di essere in grado di riconoscerlo come responsabile della rapina, e non ha ricordato di aver eseguito l'individuazione fotografica nel corso delle indagini; le altre due testimoni (una vittima della rapina, l'altra testimone oculare), pur non avendo reso dichiarazioni di certa e sicura capacità di individuare nell'imputato presente in aula il responsabile della rapina, hanno confermato entrambe di aver eseguito l'attività di individuazione fotografica nel corso delle indagini e di averla potuta eseguire per la vicinanza temporale rispetto al momento del fatto. Infine, ed a completamento della censura, è errata l'affermazione secondo la quale il riconoscimento eseguito nel corso delle indagini, sottratto a qualsivoglia forma di contraddittorio, costituiva l'unico elemento di prova a carico dell'imputato, avendo omesso di considerare il ricorrente che anche il riconoscimento da parte della testimone oculare del veicolo utilizzato dai rapinatori per la fuga, corrispondente per modello e colore ad analogo veicolo più volte notato dalla polizia giudiziaria nei pressi dell'abitazione del ricorrente e ritenuto a disposizione della sua famiglia (pag. 14 del verbale di udienza del 19 maggio 2017, richiamato dallo stesso ricorrente; pag. 1 sentenza del Tribunale), risultava dato convergente nell'attribuzione del fatto all'imputato. 1.2. Il secondo motivo non è manifestamente infondato. Come risulta dalla lettura del verbale di assunzione delle prove, espressamente indicato dal ricorrente, la Corte territoriale, nell'esaminare i contenuti dell'istruttoria dibattimentale con specifico riguardo all'attività di individuazione personale avvenuta nel corso dell'udienza da parte delle persone offese e della testimone oculare, ha fornito effettivamente delle indicazioni difformi dal testo delle dichiarazioni rese dalle testimoni Scarlatti e Ramundo, attribuendo ad entrambe il riconoscimento del responsabile della rapina nell'imputato nel corso del giudizio dibattimentale, mentre le testimoni avevano dichiarato di non essere in grado di effettuare il riconoscimento, esprimendo solo valutazioni in termini di mera possibilità di coincidenza (peraltro la Scarlatti unicamente quanto al timbro della voce). Il rilevato travisamento di quella prova, però, non è idoneo a destrutturare l'apparato della motivazione della sentenza impugnata, per le ragioni che sono state illustrate nell'esame del primo motivo di ricorso, con riguardo all'apprezzamento complessivo delle dichiarazioni testimoniali e dei riferimenti alle attività di individuazione fotografica eseguite nel corso delle indagini. 2. La non manifesta infondatezza del ricorso impone di rilevare l'intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di lesioni di cui al capo 2), commesso il 18 agosto 2014, essendo maturato il relativo termine massimo (in difetto di periodi di sospensione del corso della prescrizione) il 12 febbraio 2022. Ne consegue, altresì, la necessità del rinvio alla Corte territoriale per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, relativamente al delitto di rapina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di lesioni perché estinto pe
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