CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/04/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del 2 dicembre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) per aver fatto parte del clan di camorra denominato «clan Moccia», in particolare, quale imprenditore intraneo al sodalizio, era a disposizione del clan e fiduciario di [OSCURATO:PERSONA] con il quale condivideva in modo occulto svariati interessi economici, ricevendo imponenti provviste finanziarie di origine illecita da investire in attività di impresa che, oltre a consentire di produrre ulteriore ricchezza, venivano utilizzate come strumento per conservare ed incrementare relazioni esterne utili al mantenimento del potere da parte della famiglia mafiosa. La misura cautelare è stata applicata al Coppola anche perché gravemente indiziato di concorso in più condotte di trasferimento fraudolento di valori per essersi fittiziamente intestato le quote, in realtà di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avente ad oggetto il commercio di prodotti petroliferi, allo scopo di consentire al Moccia di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione (capo 2), nonché del delitto di autoriciclaggio consumato, per avere reinvestito nelle attività commerciali della predetta società ingenti somme di denaro provenienti dall'associazione criminale (capo 3) e di autoriciclaggio tentato, per avere cercato di acquistare con risorse economiche provenienti dall'associazione criminale un deposito per carburanti (capo 4). In relazione ai delitti di cui ai capi 2), 3) e 4) risulta contestata l'aggravante di cui all'art. 416.bis.1 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta simultaneamente la violazione degli artt. 416-bis, 512-bis e 648-ter cod. pen. e dell'art. 273 cod. proc. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Quanto al reato associativo, il ricorrente, dopo avere lungamente illustrato l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte di cassazione relativa al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ribadendo quanto già illustrato nella memoria difensiva depositata innanzi al Tribunale del riesame, sostiene che non sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza, in assenza di specifici riscontri e di commissione di reati fine; inoltre, quanto alle esigenze cautelari, difetterebbe la motivazione circa il requisito della loro attualità. Quanto alle residue imputazioni, sostiene che dalle conversazioni intercettate non emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] sia socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che comunque la fittizia intestazione delle quote integrerebbe reato solo se attuata allo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione ed a ciò idonea. La palese esternazione della partecipazione del Moccia alle vicende economiche oggetto di contestazione dovrebbe portare ad / escludere che egli fosse un socio occulto e che dette operazioni avessero finalità elusive.3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte di cassazione una memoria contenente motivi nuovi con i quali lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., avendo il Tribunale del riesame operato un generico richiamo alla richiesta del Pubblico ministero di emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. In particolare, sostiene che non sono state indicate le ragioni per le quali detta aggravante, nella forma dell'applicazione del metodo mafioso, è stata ritenuta applicabile. L'esclusione dei gravi indizi in ordine a detta aggravante comporterebbe l'inapplicabilità delle presunzioni ad essa collegate dall'art. 275 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, con il ricorso introduttivo, si è limitato ad illustrare i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di delitto ex art. 416-bis cod. pen. senza neppure chiarire quale o quali di essi sarebbero stati disapplicati nel caso di specie. Peraltro, il contenuto del ricorso costituisce la mera reiterazione degli argomenti già dedotti innanzi al Tribunale del riesame e ritenuti infondati. Il ricorrente non muove agli argomenti sui quali il Tribunale del riesame ha fondato il suo provvedimento di rigetto una critica argomentata, cosicché il motivo di ricorso incorre nella sanzione dell'inammissibilità in quanto generico. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Laddove, poi, il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, deve osservarsi che la censura è manifestamente infondata, avendo il Tribunale chiarito nel provvedimento impugnato in questa sede le ragioni che l'hanno indotto a ritenere, anche sulla base del certificato dei carichi pendenti del ricorrente, «assolutamente attuale la sua pericolosità». Infine, in ordine alla finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzione, rilevante ai fini del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., il Tribunale del riesame ha motivato a pag. 8 del provvedimento impugnato, osservando che l'intestazione della società in capo al Coppola era finalizzata a consentire al Moccia tale elusione, essendo egli già imputato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nell'ambito di altro procedimento penale. 2. Relativamente ai motivi nuovi formulati con la memoria pervenuta in data 1 settembre 2021, deve osservarsi che il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione. (Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295). Nel caso di specie, tale connessione non sussiste, poiché con il ricorso introduttivo il ricorrente non aveva lamentato la assenza di indizi in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. Peraltro, l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione. (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp