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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 46992/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/05/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 3 aprile 2023 dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. in relazione alle ritenute esigenze cautelari in ordine al pericolo di recidiva, erroneamente desunto dalla sola personalità del ricorrente/ che non può dare conto dei distinti profili di concretezza e attualità del pericolo, che le circostanze dedotte dalla difesa - riportate in ricorso - escludevano aie che il Tribunale ha provveduto a neutralizzare secondo una argomentazione ipotetica e congetturale.

Si censura, altresì, il giudizio di esclusiva adeguatezza della misura carceraria di natura apodittica in quanto non è fornita una motivazione sulle circostanze di fatto poste a base della decisione.

Non è stato considerato il dato dirimente secondo il quale tutti i partecipi della investigata associazione sono ristretti in carcere e che il ricorrente non è legato ad altri soggetti intranei a contesti delinquenziali radicati sul territorio di origine, risultando priva di fondamento l'affermazione secondo la quale le illecite forniture di stupefacente provenivano da fonte ubicata in "territorio della provincia reggina".

Si censura, infine, il mancato rispetto dell'obbligo della motivazione in ordine al decisivo profilo della distanza temporale rispetto alla commissione del reato che non può essere assorbito dalla valutazione in ordine alla attualità della esigenza cautelare.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Invero, il ricorrente propone - da un lato - censure manifestamente infondate e - dall'altro oppone genericamente ragioni di fatto rispetto ai giudizio f sull'elevato pericolo cautelare in termini di concretezza e attualità che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha tenuto conto della gravità e della reiterazione dei fatti ascritti al ricorrente, specie alla luce della complessiva attività posta in essere dagli associati, indicativa di singolare abilità e professionalità nel delitto oltre che di non comune spregiudicatezza criminale, segnatamente valutando le condotte dello stesso ricorrente, collocato ad un livello intermedio della filiera dello spaccio di cocaina, essendo tra i fornitori dello stupefacente trafficato dalla associazione.

Elementi che correttamente sono ritenuti rafforzativi della presunzione cautelare vigente in materia, non superata dalla collocazione dei reati fine all'anno 2019 - nella perduranza della contestazione associativa - in assenza di qualsiasi elemento che induca a ipotizzare l'allontanamento del ricorrente dai contesti delinquenziali ai quali ha mostrato di appartenere.

3. Generica, oltre che manifestamente infondata, è parimenti la censura sulla adeguatezza della misura carceraria, anche in questo caso, correttamente giustificata - al di là della presunzione pure vigente al riguardo - dallo spessore del ravvisato pericolo cautelare ed in ragione della necessità di recidere efficacemente i rapporti criminali che avevano consentito la commissione dei gravi reati.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- c ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 04/05/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 3 aprile 2023 dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. in relazione alle ritenute esigenze cautelari in ordine al pericolo di recidiva, erroneamente desunto dalla sola personalità del ricorrente/ che non può dare conto dei distinti profili di concretezza e attualità del pericolo, che le circostanze dedotte dalla difesa - riportate in ricorso - escludevano aie che il Tribunale ha provveduto a neutralizzare secondo una argomentazione ipotetica e congetturale. Si censura, altresì, il giudizio di esclusiva adeguatezza della misura carceraria di natura apodittica in quanto non è fornita una motivazione sulle circostanze di fatto poste a base della decisione. Non è stato considerato il dato dirimente secondo il quale tutti i partecipi della investigata associazione sono ristretti in carcere e che il ricorrente non è legato ad altri soggetti intranei a contesti delinquenziali radicati sul territorio di origine, risultando priva di fondamento l'affermazione secondo la quale le illecite forniture di stupefacente provenivano da fonte ubicata in "territorio della provincia reggina". Si censura, infine, il mancato rispetto dell'obbligo della motivazione in ordine al decisivo profilo della distanza temporale rispetto alla commissione del reato che non può essere assorbito dalla valutazione in ordine alla attualità della esigenza cautelare. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Invero, il ricorrente propone - da un lato - censure manifestamente infondate e - dall'altro oppone genericamente ragioni di fatto rispetto ai giudizio f sull'elevato pericolo cautelare in termini di concretezza e attualità che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha tenuto conto della gravità e della reiterazione dei fatti ascritti al ricorrente, specie alla luce della complessiva attività posta in essere dagli associati, indicativa di singolare abilità e professionalità nel delitto oltre che di non comune spregiudicatezza criminale, segnatamente valutando le condotte dello stesso ricorrente, collocato ad un livello intermedio della filiera dello spaccio di cocaina, essendo tra i fornitori dello stupefacente trafficato dalla associazione. Elementi che correttamente sono ritenuti rafforzativi della presunzione cautelare vigente in materia, non superata dalla collocazione dei reati fine all'anno 2019 - nella perduranza della contestazione associativa - in assenza di qualsiasi elemento che induca a ipotizzare l'allontanamento del ricorrente dai contesti delinquenziali ai quali ha mostrato di appartenere. 3. Generica, oltre che manifestamente infondata, è parimenti la censura sulla adeguatezza della misura carceraria, anche in questo caso, correttamente giustificata - al di là della presunzione pure vigente al riguardo - dallo spessore del ravvisato pericolo cautelare ed in ragione della necessità di recidere efficacemente i rapporti criminali che avevano consentito la commissione dei gravi reati. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- c ter