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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31236/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostitutp PG [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'orcinanza impugnata e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto respingersi il ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Perugia, con ordinanza del 14/9/2022, ha rigetta- to la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 6/1/2021 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 27/3/2021 agli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 74 co. 2 DPR 309/90 Il ricorrente veniva poi assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del GIP di Perugia del 26/3/2021 divenuta irrevocabile il 13/7/2021.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Saggiorato che propone, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale.

Ci si duole che l'impugnato provvedimento non si confronti con l'istanza del ricorrente, in quanto la misura cautelare veniva emessa in mancanza dei neces- sari presupposti, tanto che all'esito di giudizio abbreviato il Saggiorato veniva as- solto sulla base degli stessi elementi probatori.

La Corte distrettuale offrendo una ricostruzione del tutto avulsa dal materia- le probatorio, richiama integralmente quanto dedotto nella memoria del MEF in relazione alle intercettazioni telefoniche.

Si precisa che il contenuto delle stesse intercettazioni veniva chiarito in sede di interrogatoria di garanzia, fornendo una ricostruzione dei fatti alternativa e verificabile.

In particolare, si rileva che, in relazione alle conversazioni del 5/5/2019 e 15/5/2019 con [OSCURATO:PERSONA], nelle stesse veniva fatta la richiesta di ni- trato di potassio e nitrato di ammonio da utilizzarsi per un allevamento di luma- che che il Saggiorato voleva intraprendere e cui poi rinunciava.

Si precisa che il Canzonieri non si è mai recato a Terni a consegnare i pro- dotti e la conversazione è successiva a tutti i reati fine, rimanendo incomprensi- bile, pertanto, quale sostanza l'indagato avrebbe dovuto lavorare.

In relazione alle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] si precisa che nelle stesse si faceva riferimento alla carena della moto e che, anche a volerle interpretare in maniera criptica, le stesse non appaiono riferibili a sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato sorpreso dalla P.G. a lavorare eroina, non gli è mai stato contestato alcun reato fine e nessuna sostanza è stata rinvenuta nella sua disponibilità.Né risulta mai identificato alcun soggetto tossicodipendente che si sarebbe rifornito dall'indagato o vi sono mai state operazioni di controllo per presunte cessioni.

Anche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio -prosegue il ricorso- non hanno alcuna causalità rispetto all'adozione della misura, ma anzi avrebbero do- vuto determinarne l'immediata scarcerazione.

Ci si duole che l'impugnato provvedimento non effettui alcuna valutazione della circostanza per cui l'assoluzione è stata pronunciata sulla base degli stessi elementi sui quali è stata disposta la misura custodiale.

Si aggiunge che essendovi piena corrispondenza tra il materiale indiziario a disposizione del giudice della cautela e quello sul quale è stata pronunciata l'assoluzione, la condotta dell'indagato non assume rilievo ai fini del diritto all'indennizzo, pur non essendovi, nel caso che ci occupa, alcuna condotta colpo- sa rimproverabile al ricorrente.

Tale condotta, in ogni caso, non è stata valorizzata nell'impugnato provve- dimento che con motivazione meramente apparente non spiega quale sia la col- pa ostativa del Saggiorato.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con i conse- guenziali provvedimenti di legge.

3. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe in epigrafe [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati.

Per contro, l'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelle- gibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territoriale valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nes- sun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezza- menti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogi- cita e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va rigettato.

2. Ed invero, il ricorrente lamenta che il giudice della riparazione non avreb- be risposto alla proposta questione secondo cui ci si troverebbe di fronte ad un caso di c.d. ingiustizia formale della subita detenzione, riconducibile al disposto normativo di cui all'art. 314 co. 2 cod. proc. pen. in quanto l'assoluzione si sa- rebbe fondata sui medesimi elementi che avevano costituito i presupposti di gra- vità indiziaria per l'adozione della misura.

Orbene, anche volendo tralasciare la circostanza che non si palesa alcun elemento per cui possa dirsi che la custodia cautelare sia stata disposta in difetto delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen, essendo peraltro intervenuto il giudicato cautelare rispetto alla disposta misura, l'esame dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione a firma del medesimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] odierno ricorrente in data 9/2/2022 evidenzia che in quella sede non risulta proposta alcuna questione di ingiusta detenzione di tipo c.d. formale.

Peraltro, l'istanza in questione è assolutamente generica, limitandosi a riper- correre gli snodi processuali, a segnalare che il Saggiorato già nell'interrogatorio di garanzia aveva rappresentato di essere estraneo ai fatti addebitati, e limitan- dosi ad affermare che non può ritenersi in alcun modo che l'odierno ricorrente abbia concorso a dare causa alla detenzione subita per dolo o colpa grave.

Nessun cenno si fa, nell'istanza in questione, ai contenuti delle intercettazio- ni ovvero agli altri comportamenti del Saggiorato che potessero essere valutabili ai fini della preclusione al beneficio richiesto, ed in particolar modo ai monitorati incontri del medesimo Saggiorato con tale [OSCURATO:PERSONA] (Mashara) ritenuto uno dei principali artefici dei l'associazione criminosa.

Pertanto, di fronte ad una richiesta formulata genericamente in tali termini, il giudice della riparazione offre una risposta del tutto congrua valutando gli ele- menti che ostano alla concessione dell'indennizzo secondo i principi di riferimen- to di cui all'art. 314 cod. 1 cod. proc. pen. 3.

Non sussistono, dunque, i vizi di legittimità lamentati, in quanto la Corte perugina offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai mo- tivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta deten- zione costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'a- vere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indi- pendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimen- to riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di al- larme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della co- munità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).

Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, re- golamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal pre- detto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un proce- dimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

Sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia date o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in se- de di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).

4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fon- danti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto diffe- renti.

Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la riva- lutazione dei fatti non nella loro portata indiziarla o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi sia- no stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligen- te od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in in- ganno il giudice.

E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valu- tazione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti.

A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez.

Un. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipen- dente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di meri- to tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presup- posto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto' (cfr. anche la pre- cedente Sez.

Un. 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]).

A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice del- la cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010).La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta al- la realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento ripara- torio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di espe- rienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme so- ciale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ra- gionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interes- sano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al ricono- scimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risul- tati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, tra- scuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazio- ne tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrit- tivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ...".

5. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come estremamente significativi, considerato il contesto, risultavano i colloqui telefonici intercettati fra il Saggiorato ed il Canzonieri aventi ad oggetto l'uso di sostanze chimiche, in quanto pienamente compatibili con l'originaria ipo- tesi investigativa che assegnava al Saggiorato un ruolo nella preparazione dello stupefacente; e che di stupefacente si trattasse e non di altro avrebbe potuto ra- gionevolmente dedursi quantomeno a quell'epoca - per effetto dei monitorati in- contri del medesimo Saggiorato con tale [OSCURATO:PERSONA] (Mashara) ritenuto uno dei principali artefici dei l'associazione criminosa.

Tutto ciò -secondo il logico argomentare del giudice della riparazione- ren- deva oggettivamente ravvisabili condotte dell'odierno ricorrente da ritenersi - se- condo una valutazione ex ante - sufficientemente coerenti con la grave ipotesi accusatoria a suo carico formulata e nemmeno convincentemente smentita per effetto delle "spiegazioni" fornite dall'Indagato nell'interrogatorio di garanzia.

La scarsa credibilità delle spiegazioni "alternative" -si legge nella logica mo- tivazione del provvedimento impugnato- si evidenzia anche dalla lettura delle motivazioni della sentenza del GIP di Perugia del 26.3.2020 nella quale (fra l'al- tro) risultano riportati con analitica elencazione i numerosi colloqui (per telefono e sms) ed incontri intercorsi fra Saggiorato e l'altro imputato ([OSCURATO:PERSONA], per il quale si era separatamente proceduto), nonché quelli con tale [OSCURATO:PERSONA]- nuele, per poi testualmente concludere che <...così riportati tutti gli elementi raccolti, si osserva dunque che da essi si ricava affidabilmente una forma di con- divisione tra il Khan e il Saggiorato avente ad oggetto con ogni probabilità attivi- tà illecite..> (pag.23) e ancora che <..assume sicuro significato indiziario la ri- chiesta del Saggiorato ad un suo amico di procurargli una sostanza chimica che sulla base degli accenni contenuti nella conversazione sopra citata può persuasi- vamente identificarsi in nitrato di ammonio e che si ipotizza potrebbe essere sta- to utilizzato per trasformare lo stupefacente.

Gli elementi indiziari raccolti, seb- bene sicuramente significativi, non consentono però di ritenere raggiunta la pro- va di una fattiva collaborazione del Saggiorato al sodalizio criminoso.> (pag.24).

Logica e coerente con la giurisprudenza di legittimità sopra ricordata, per- tanto, appare la conclusione del giudice della riparazione che la misura custodia- le all'epoca irrogata, prima in forma carceraria e poi domiciliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata "cagionata" anche da non-occasionali condotte --- non immuni da gravi profili di colpa --- tenute da costui in correlazione ad un quadro circostanziale, sotteso all'intera vicenda, da ritenersi (all'epoca) tutt'altro che rassicurante.

Non va trascurato, infatti, che costituisce ius receptum il principio secondo cui le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevoiezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, o le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali, ben possono dare luogo ad un comportamento gra- vemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa" (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878) e che per tali si intendono anche quelle con soggetti coinvolti nel medesimo procedimento penale.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimentoLt Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese al resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostitutp PG [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'orcinanza impugnata e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto respingersi il ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Perugia, con ordinanza del 14/9/2022, ha rigetta- to la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 6/1/2021 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 27/3/2021 agli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 74 co. 2 DPR 309/90 Il ricorrente veniva poi assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del GIP di Perugia del 26/3/2021 divenuta irrevocabile il 13/7/2021. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Saggiorato che propone, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale. Ci si duole che l'impugnato provvedimento non si confronti con l'istanza del ricorrente, in quanto la misura cautelare veniva emessa in mancanza dei neces- sari presupposti, tanto che all'esito di giudizio abbreviato il Saggiorato veniva as- solto sulla base degli stessi elementi probatori. La Corte distrettuale offrendo una ricostruzione del tutto avulsa dal materia- le probatorio, richiama integralmente quanto dedotto nella memoria del MEF in relazione alle intercettazioni telefoniche. Si precisa che il contenuto delle stesse intercettazioni veniva chiarito in sede di interrogatoria di garanzia, fornendo una ricostruzione dei fatti alternativa e verificabile. In particolare, si rileva che, in relazione alle conversazioni del 5/5/2019 e 15/5/2019 con [OSCURATO:PERSONA], nelle stesse veniva fatta la richiesta di ni- trato di potassio e nitrato di ammonio da utilizzarsi per un allevamento di luma- che che il Saggiorato voleva intraprendere e cui poi rinunciava. Si precisa che il Canzonieri non si è mai recato a Terni a consegnare i pro- dotti e la conversazione è successiva a tutti i reati fine, rimanendo incomprensi- bile, pertanto, quale sostanza l'indagato avrebbe dovuto lavorare. In relazione alle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] si precisa che nelle stesse si faceva riferimento alla carena della moto e che, anche a volerle interpretare in maniera criptica, le stesse non appaiono riferibili a sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato sorpreso dalla P.G. a lavorare eroina, non gli è mai stato contestato alcun reato fine e nessuna sostanza è stata rinvenuta nella sua disponibilità.Né risulta mai identificato alcun soggetto tossicodipendente che si sarebbe rifornito dall'indagato o vi sono mai state operazioni di controllo per presunte cessioni. Anche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio -prosegue il ricorso- non hanno alcuna causalità rispetto all'adozione della misura, ma anzi avrebbero do- vuto determinarne l'immediata scarcerazione. Ci si duole che l'impugnato provvedimento non effettui alcuna valutazione della circostanza per cui l'assoluzione è stata pronunciata sulla base degli stessi elementi sui quali è stata disposta la misura custodiale. Si aggiunge che essendovi piena corrispondenza tra il materiale indiziario a disposizione del giudice della cautela e quello sul quale è stata pronunciata l'assoluzione, la condotta dell'indagato non assume rilievo ai fini del diritto all'indennizzo, pur non essendovi, nel caso che ci occupa, alcuna condotta colpo- sa rimproverabile al ricorrente. Tale condotta, in ogni caso, non è stata valorizzata nell'impugnato provve- dimento che con motivazione meramente apparente non spiega quale sia la col- pa ostativa del Saggiorato. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con i conse- guenziali provvedimenti di legge. 3. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come riportato in epigrafe in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati. Per contro, l'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelle- gibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territoriale valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nes- sun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezza- menti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogi- cita e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va rigettato. 2. Ed invero, il ricorrente lamenta che il giudice della riparazione non avreb- be risposto alla proposta questione secondo cui ci si troverebbe di fronte ad un caso di c.d. ingiustizia formale della subita detenzione, riconducibile al disposto normativo di cui all'art. 314 co. 2 cod. proc. pen. in quanto l'assoluzione si sa- rebbe fondata sui medesimi elementi che avevano costituito i presupposti di gra- vità indiziaria per l'adozione della misura. Orbene, anche volendo tralasciare la circostanza che non si palesa alcun elemento per cui possa dirsi che la custodia cautelare sia stata disposta in difetto delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen, essendo peraltro intervenuto il giudicato cautelare rispetto alla disposta misura, l'esame dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione a firma del medesimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] odierno ricorrente in data 9/2/2022 evidenzia che in quella sede non risulta proposta alcuna questione di ingiusta detenzione di tipo c.d. formale. Peraltro, l'istanza in questione è assolutamente generica, limitandosi a riper- correre gli snodi processuali, a segnalare che il Saggiorato già nell'interrogatorio di garanzia aveva rappresentato di essere estraneo ai fatti addebitati, e limitan- dosi ad affermare che non può ritenersi in alcun modo che l'odierno ricorrente abbia concorso a dare causa alla detenzione subita per dolo o colpa grave. Nessun cenno si fa, nell'istanza in questione, ai contenuti delle intercettazio- ni ovvero agli altri comportamenti del Saggiorato che potessero essere valutabili ai fini della preclusione al beneficio richiesto, ed in particolar modo ai monitorati incontri del medesimo Saggiorato con tale [OSCURATO:PERSONA] (Mashara) ritenuto uno dei principali artefici dei l'associazione criminosa. Pertanto, di fronte ad una richiesta formulata genericamente in tali termini, il giudice della riparazione offre una risposta del tutto congrua valutando gli ele- menti che ostano alla concessione dell'indennizzo secondo i principi di riferimen- to di cui all'art. 314 cod. 1 cod. proc. pen. 3. Non sussistono, dunque, i vizi di legittimità lamentati, in quanto la Corte perugina offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai mo- tivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta deten- zione costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'a- vere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indi- pendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimen- to riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di al- larme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della co- munità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, re- golamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal pre- detto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un proce- dimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia date o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in se- de di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fon- danti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto diffe- renti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la riva- lutazione dei fatti non nella loro portata indiziarla o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi sia- no stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligen- te od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in in- ganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valu- tazione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipen- dente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di meri- to tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presup- posto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto' (cfr. anche la pre- cedente Sez. Un. 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice del- la cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010).La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta al- la realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento ripara- torio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di espe- rienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme so- ciale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ra- gionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interes- sano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al ricono- scimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risul- tati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, tra- scuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazio- ne tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrit- tivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ...". 5. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come estremamente significativi, considerato il contesto, risultavano i colloqui telefonici intercettati fra il Saggiorato ed il Canzonieri aventi ad oggetto l'uso di sostanze chimiche, in quanto pienamente compatibili con l'originaria ipo- tesi investigativa che assegnava al Saggiorato un ruolo nella preparazione dello stupefacente; e che di stupefacente si trattasse e non di altro avrebbe potuto ra- gionevolmente dedursi quantomeno a quell'epoca - per effetto dei monitorati in- contri del medesimo Saggiorato con tale [OSCURATO:PERSONA] (Mashara) ritenuto uno dei principali artefici dei l'associazione criminosa. Tutto ciò -secondo il logico argomentare del giudice della riparazione- ren- deva oggettivamente ravvisabili condotte dell'odierno ricorrente da ritenersi - se- condo una valutazione ex ante - sufficientemente coerenti con la grave ipotesi accusatoria a suo carico formulata e nemmeno convincentemente smentita per effetto delle "spiegazioni" fornite dall'Indagato nell'interrogatorio di garanzia. La scarsa credibilità delle spiegazioni "alternative" -si legge nella logica mo- tivazione del provvedimento impugnato- si evidenzia anche dalla lettura delle motivazioni della sentenza del GIP di Perugia del 26.3.2020 nella quale (fra l'al- tro) risultano riportati con analitica elencazione i numerosi colloqui (per telefono e sms) ed incontri intercorsi fra Saggiorato e l'altro imputato ([OSCURATO:PERSONA], per il quale si era separatamente proceduto), nonché quelli con tale [OSCURATO:PERSONA]- nuele, per poi testualmente concludere che <...così riportati tutti gli elementi raccolti, si osserva dunque che da essi si ricava affidabilmente una forma di con- divisione tra il Khan e il Saggiorato avente ad oggetto con ogni probabilità attivi- tà illecite..> (pag.23) e ancora che <..assume sicuro significato indiziario la ri- chiesta del Saggiorato ad un suo amico di procurargli una sostanza chimica che sulla base degli accenni contenuti nella conversazione sopra citata può persuasi- vamente identificarsi in nitrato di ammonio e che si ipotizza potrebbe essere sta- to utilizzato per trasformare lo stupefacente. Gli elementi indiziari raccolti, seb- bene sicuramente significativi, non consentono però di ritenere raggiunta la pro- va di una fattiva collaborazione del Saggiorato al sodalizio criminoso.> (pag.24). Logica e coerente con la giurisprudenza di legittimità sopra ricordata, per- tanto, appare la conclusione del giudice della riparazione che la misura custodia- le all'epoca irrogata, prima in forma carceraria e poi domiciliare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata "cagionata" anche da non-occasionali condotte --- non immuni da gravi profili di colpa --- tenute da costui in correlazione ad un quadro circostanziale, sotteso all'intera vicenda, da ritenersi (all'epoca) tutt'altro che rassicurante. Non va trascurato, infatti, che costituisce ius receptum il principio secondo cui le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevoiezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, o le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali, ben possono dare luogo ad un comportamento gra- vemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa" (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878) e che per tali si intendono anche quelle con soggetti coinvolti nel medesimo procedimento penale. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimentoLt Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese al resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
Sentenza Cassazione n. 31236/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris