CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 marzo 2021
Cassazione n. 44671/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;> [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 marzo 2021 (dep. in data 8 aprile 2021) il Tribunale di Bologna - per quel che qui rileva - a seguito del riesame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ha annullato, limitatamente al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione descritto al capo B1) dell'incolpazione provvisoria, l'ordinanza del 23 febbraio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, confermando nel resto il provvedimento gravato che ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai rimanenti delitti aggravati in incolpazione, allo [OSCURATO:PERSONA] attribuiti in concorso con altri, di sequestro di persona a scopo di estorsione (due ipotesi) e rapina (tre ipotesi). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'eccepita assenza della prescritta autonoma valutazione da parte del Giudice di prima istanza. 2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione di legge, indicata nell'art.273 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo si è assunta la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., allegando di aver già denunciato - in sede di riesame - il difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p.; e si è dedotto che la motivazione dell'ordinanza del Tribunale sarebbe carente sul punto. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe rilevato che fino alla pagina 14 l'ordinanza del G.i.p. abbia «ricalcato» la richiesta del Pubblico ministero ma avrebbe ritenuto che l'obbligo di motivazione sia stato ottemperato alle pagine 14 e 15 dello stesso provvedimento. Tuttavia, dalla lettura di esso emergerebbe che il primo Giudice ha fatto proprie in maniera acritica le motivazioni esposte nella richiesta cautelare, senza valutare le singole condotte in relazione a ciascuno dei delitti in incolpazione ed argomentando cumulativamente (mediante il riferimento allo stesso modus operandi che contraddistinguerebbe i fatti) e non valutando la carenza degli elementi necessari per l'applicazione allo [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare. 1.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato e deve, perciò, essere dichiarato inammissibile. 1.1.1. Non vi è dubbio che — ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. (nel testo vigente a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47) — il tribunale del riesame debba annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento e degli elementi forniti dalla difesa. In tali ipotesi opera la deroga «al principio generale secondo cui il tribunale del riesame ha la possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione», «con la conseguenza che nessun intervento ad adiuvandum del Tribunale del riesame è consentito» rispetto al provvedimento di prima istanza (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 - 01). Diviene, allora, dirimente comprendere in cosa debba ravvisarsi l'autonoma valutazione. Ebbene: - l'autonoma valutazione (prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c -bis), cod. proc. pen.) deve consistere in una autonoma decisione, che ricorre allorché «dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale» (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01) e che deve ravvisarsi anche qualora «l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza» sotto il profilo della sussistenza «nel caso concreto» sia del prescritto compendio indiziario sia delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273659 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273450 - 01); - difatti, la riferita necessità di una autonoma valutazione «impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura», sia pure «attraverso un discorso giustificativo sintetico ma che d[ia] conto del fatto che le ragioni poste a fondamento del vincolo cautelare sono state effettivamente studiate e meditate da parte del giudice» (Sez. 6, n. 46792/2017, cit.); - «in definitiva ciò che è richiesto al giudice è di manifestare attraverso la motivazione del provvedimento cautelare - rendendole così controllabili in sede di impugnazione - le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non già di provvedere altresì ad una originale parafrasi del contenuto degli atti a contenuto probatorio sottoposti alla sua valutazione» (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428 - 01). Al fine di apprezzare se la valutazione autonoma sussista, il tribunale del riesame deve analizzare l'ordinanza gravata «nel suo complesso» (Sez. 6, n. 30774/2018, cit.; cfr. pure Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 272179 - 01) e «verificare che siano esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare» (Cass., n. 30774/2018, cit.); in altre parole, il collegio del riesame deve vagliare se dal provvedimento constino le valutazioni che il giudice 3 ha tratto dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova, che esplicitano il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970 - 01), l'esame critico degli elementi allegati a sostegno della domanda cautelare e le ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336 - 01). 1.2. Nel caso di specie il provvedimento emesso dal G.i.p., e oggetto di riesame, ha dato conto della verificazione (nel mese precedente all'emissione di esso) di azione illecite in danno di cittadini cinesi, poste in essere da parte di soggetti dal volto coperto, armati e che parlavano la lingua cinese, e sostanziatesi nel privare le vittime dalla libertà per alcune ore, tenendole ammanettate in un casolare abbandonato in Granarolo dell'Emilia, usando loro violenza e minacciandole con una pistola, liberandole - dopo aver somministrato loro un narcotico o comunque lasciandole in stato confusionale in zona di compagna - solo dopo aver incassato un «bottino» (sottraendo beni agli stessi offesi, accrediti telematici di denaro anche da terzi come pagamento del riscatto). Ancora, l'ordinanza di prima istanza ha esposto gli elementi emersi nel corso delle indagini (a partire dalle sommarie informazioni degli offesi), ivi compresi quelli che hanno condotto all'arresto in flagranza dello [OSCURATO:PERSONA] e di tre suoi concittadini. In particolare, è stato riportato: quanto da ultimo ripreso dalla telecamera installata dalla polizia giudiziaria nel detto casolare, ossia l'aggressione subita il 19 febbraio 2021 da Yonqin [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato pure privato della libertà; e quanto emerso a seguito dell'intervento degli operanti (che, per l'appunto ha condotto all'arresto in flagranza). Difatti, l'ordinanza di prima istanza ha rappresentato che gli operanti, oltre alla persona offesa, hanno rinvenuto in loco a bordo di una vettura quattro cittadini cinesi, tra cui lo [OSCURATO:PERSONA], il quale indossava un paio di guanti di colore nero; e, all'interno del portabagagli del veicolo, quattro zaini contenenti un revolver con le relative munizioni, quattro coltelli da cucina, un flacone di sostanza narcotica, un paio di manette e i documenti di identità di due delle precedenti vittime. Sulla scorta di tali dati il G.i.p. ha ravvisato a carico di tutti gli indagati, e dunque anche dello [OSCURATO:PERSONA], i gravi indizi non solo dei delitti per cui erano stati arrestati in flagranza (Al e A2 dell'incolpazione) ma anche degli altri delitti oggetto della domanda cautelare, e ciò pur in assenza di un riconoscimento da parte delle persone offese. Sotto tale profilo, il primo Giudice ha fatto riferimento non al mero modus operandi (impiegato per contattare la vittime trattenerle, stordirle e vincerne la resistenza) ma anche all'identità - in tutte le ipotesi de quibus - del nascondiglio utilizzato per trattenere gli offesi fino all'incasso delle somme richieste e al rinvenimento negli zaini sequestrati di tracce inequivoche dei precedenti delitti; nonché, infine, alla difficoltà se non all'impossibilità che le altre condotte analoghe potessero essere state poste in essere da altri soggetti, dato che gli illeciti in discorso richiederebbero l'azione di una «squadra criminale» collaudata. In tal modo, il G.i.p. ha tratto le proprie conclusioni e dimostrato l'autonoma lettura degli elementi acquisiti nel corso delle investigazioni, alla luce non solo delle peculiarità delle specifiche condotte in discorso ma anche con riferimento allo specifico agire di chi le ha perpetrate e degli elementi probatori emersi a carico di tutti gli indagati. Non può, allora, negarsi che siano stati apprezzati gli elementi in atti con riferimento a ciascuno di loro - ivi compreso la [OSCURATO:PERSONA] - e si sia chiarito perché ad essi si è attribuita valenza dimostrativa, nell'ottica gravemente indiziaria che qui rileva, della concorso di tutti nei delitti in discorso. Dunque, non ricorre un difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p., potendo venire in rilievo - come correttamente rilevato dal Collegio del riesame - il diverso profilo dell'esposizione, nell'ordinanza genetica, di una motivazione congrua ed immune da censure. 2. Con il secondo motivo, pur assumendo anche una violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., è stato dedotto il vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ad avviso del ricorrente la motivazione dell'ordinanza impugnata avrebbe richiamato quanto emerso dagli atti depositati, non motivando in alcun modo sulla posizione dello [OSCURATO:PERSONA] - il cui nominativo non sarebbe stato indicato; e di tali atti il Collegio del riesame avrebbe fatto «mal governo», atteso che la presenza dello [OSCURATO:PERSONA] a Granarolo dell'Emilia è stato rilevata solo il 19 febbraio 2021, quando è stato tratto in arresto, ma non vi sarebbe alcun elemento per affermare che egli si trovasse in detto luogo il 21 e il 22 gennaio 2022. Inoltre, lo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato ricollegato agli altri episodi in incolpazione solo indirettamente sulla scorta del modus operandi che li ha caratterizzati, il che costituirebbe un evidente salto logico. Infine, nessuna delle persone offese lo avrebbe riconosciuto e lo [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato a conoscenza che all'interno del bagagliaio della vettura del coindagato Yunjie HU si trovassero gli zaini contenenti i documenti delle vittime. 2.1. Le allegazioni in discorso non erano state sollevate specificamente in sede di gravame. Difatti, la richiesta di riesame avanzata anche nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] era priva di motivi a sostegno. E con la memoria presentata al Tribunale nell'interesse dei coindagati Zuwu CHEN e Wenshen - cui, nell'udienza camerale celebrata innanzi al Giudice distrettuale, si è riportato il difensore anche nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA] - era stata mossa la medesima censura oggetto del primo motivo di ricorso per cassazione e si era argomentato in ordine a essa, aggiungendo nel corpo e a sostegno della stessa scarne ed ipotetiche allegazioni nel merito che per l'appunto, ad avviso della difesa, deponevano per il difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. (segnatamente, facendo riferimento alla circostanza che tutti gli arrestati fossero senza fissa dimora e ben avrebbero potuto occupare un casolare abbandonato nel quale altri avrebbero posto in essere le condotte delittuose, poi dandosi alla fuga; al fatto che la vettura a bordo della quale gli indagati sono stati colti fosse di proprietà di un terzo e, dunque, costoro avrebbero potuto non essere edotti del contenuto del bagagliaio, dato che gli agenti intervenuti non li hanno visti nell'atto di caricare il veicolo; al mancato riconoscimento da parte delle vittime). Ciò posto, deve considerarsi:- che «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 - dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 01). Ne deriva l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, senza che occorra dilungarsi per rilevare come esso abbia avanzato in questa sede di legittimità, ove non è consentita una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, deduzioni apodittiche e generiche, riguardanti la ricostruzione dei fatti (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a