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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 51201/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 febbraio 2023, il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., per avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], diffondendo, quale subagente della [OSCURATO:SOCIETA], una mail in cui aveva inserito le espressioni denigratorie riportate in imputazione, irrogandogli una pena pecuniaria e condannandolo a risarcire i danni patiti dal Pensovecchio, costituitosi parte civile.

In relazione ai motivi di ricorso, il Tribunale aveva dato atto di avere rigettato, con apposita ordinanza, le eccezioni di incompetenza per materia e per territorio.

Quanto alla seconda, la competenza per territorio, il Tribunale osservava che la notizia delle mail, inviata a due indirizzi di posta della società, si era diffusa in Palermo quando [OSCURATO:PERSONA], direttore commerciale della società, ne aveva riferito alla persona offesa.

Quanto alla competenza funzionale, il Tribunale rilevava che questa apparteneva al medesimo e non all'invoc:ato Giudice di pace, essendo stata contestata, e dovendosi ritenere configurabile, l'aggravante di cui al comma terzo dell'art. 595 cod. pen..

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'art. 595, comma 3, cod. pen., esclusa la quale il processo sarebbe stato di competenza del Giudice di pace.

Siffatta eccezione, infatti, era stata tempestivamente avanzata in prime cure ma era stata rigettata in considerazione della ritenuta configurabilità dell'aggravante contestata.

La sussistenza della citata aggravante era stata confermata anche all'esito del giudizio, ma ciò erroneamente posto che le due mail indicate in imputazione erano stata inviate a soli due indirizzi di posta elettronica (uno del servizio commerciale della srl e l'altro intestato ad una delle dipendenti dello stesso), così che le stesse erano state diffuse in un ambito ristretto di persone, talchè doveva escludersi che il mezzo utilizzato potesse considerarsi quel "mezzo di pubblicità" che la norma richiede per concretare la circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] la quale, il processo andava trasmesso al Giudice di pace.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per essere stato giudicato, il reato in questione, da giudice territorialmente incompetente (l'autorità giudiziaria di Palermo e non quella di Lugo, indicando ovviamente l'ufficio del Giudice di pace, in provincia di Ravenna).

L'eccezione era stata proposta fin dalla fase degli atti preliminari ma il Tribunale l'aveva respinta affermando che la persona offesa era venuta a conoscenza dello scritto da tale Cocchi quando si trovava a Palermo.

La competenza territoriale però si radica ove lo scritto diffamatorio è stato diffuso e non dove la persona offesa aveva appreso il fatto.

E la diffusione era avvenuta con l'invio della mail agli indirizzi della società, ove questa aveva sede, in [OSCURATO:PERSONA] di Lugo, in provincia di Ravenna.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato nota scritta con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnato in accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'odierno ricorso è stato presentato ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., potendo l'imputato proporre l'appello avverso la sentenza, di primo grado, impugnata.

1. Deve, allora, considerarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talchè, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (Sez. 2, n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441).

2. Alla luce di tale precisazione in diritto, si rileva come, nell'odierno ricorso, si siano sviluppate censure che, seppure indicate come relative a violazioni di legge, muovono da presupposti di fatto non pacifici: la questione inerente alla competenza per materia, quanto le mail a cui erano state recapitate gli scritti diffamatori potessero, e non potessero essere considerate - in particolare quella impersonale - un mezzo di indiscriminata diffusione degli stessi; quanto alla competenza per territorio se realmente le medesime mail fossero state consultate nella località indicata, Lugo, o non in altra, differente da questa.

Peraltro, in ordine alla competenza funzionale deve anche valutarsi il portato, rispetto all'odierno processo, del principio di diritto fissato dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, secondo cui, seppure l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace debba essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo (in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen.), in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace (come si invoca nell'odierna fattispecie), resta la competenza del giudice togato, in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis", quando il reato gli sia stato correttamente attribuito "ah origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo.

3. In conclusione, l'odierno ricorso deve essere convertito in appello.

Tale conversione non consente a questa Corte di esaminare non solo le questioni sollevate in ricorso ma neppure quelle ad esso eventualmente accessorie, come, ad esempio, l'eventuale prescrizione del reato.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2023, il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., per avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], diffondendo, quale subagente della [OSCURATO:SOCIETA], una mail in cui aveva inserito le espressioni denigratorie riportate in imputazione, irrogandogli una pena pecuniaria e condannandolo a risarcire i danni patiti dal Pensovecchio, costituitosi parte civile. In relazione ai motivi di ricorso, il Tribunale aveva dato atto di avere rigettato, con apposita ordinanza, le eccezioni di incompetenza per materia e per territorio. Quanto alla seconda, la competenza per territorio, il Tribunale osservava che la notizia delle mail, inviata a due indirizzi di posta della società, si era diffusa in Palermo quando [OSCURATO:PERSONA], direttore commerciale della società, ne aveva riferito alla persona offesa. Quanto alla competenza funzionale, il Tribunale rilevava che questa apparteneva al medesimo e non all'invoc:ato Giudice di pace, essendo stata contestata, e dovendosi ritenere configurabile, l'aggravante di cui al comma terzo dell'art. 595 cod. pen.. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'art. 595, comma 3, cod. pen., esclusa la quale il processo sarebbe stato di competenza del Giudice di pace. Siffatta eccezione, infatti, era stata tempestivamente avanzata in prime cure ma era stata rigettata in considerazione della ritenuta configurabilità dell'aggravante contestata. La sussistenza della citata aggravante era stata confermata anche all'esito del giudizio, ma ciò erroneamente posto che le due mail indicate in imputazione erano stata inviate a soli due indirizzi di posta elettronica (uno del servizio commerciale della srl e l'altro intestato ad una delle dipendenti dello stesso), così che le stesse erano state diffuse in un ambito ristretto di persone, talchè doveva escludersi che il mezzo utilizzato potesse considerarsi quel "mezzo di pubblicità" che la norma richiede per concretare la circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] la quale, il processo andava trasmesso al Giudice di pace. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per essere stato giudicato, il reato in questione, da giudice territorialmente incompetente (l'autorità giudiziaria di Palermo e non quella di Lugo, indicando ovviamente l'ufficio del Giudice di pace, in provincia di Ravenna). L'eccezione era stata proposta fin dalla fase degli atti preliminari ma il Tribunale l'aveva respinta affermando che la persona offesa era venuta a conoscenza dello scritto da tale Cocchi quando si trovava a Palermo. La competenza territoriale però si radica ove lo scritto diffamatorio è stato diffuso e non dove la persona offesa aveva appreso il fatto. E la diffusione era avvenuta con l'invio della mail agli indirizzi della società, ove questa aveva sede, in [OSCURATO:PERSONA] di Lugo, in provincia di Ravenna. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato nota scritta con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnato in accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'odierno ricorso è stato presentato ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., potendo l'imputato proporre l'appello avverso la sentenza, di primo grado, impugnata. 1. Deve, allora, considerarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talchè, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello (Sez. 2, n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441). 2. Alla luce di tale precisazione in diritto, si rileva come, nell'odierno ricorso, si siano sviluppate censure che, seppure indicate come relative a violazioni di legge, muovono da presupposti di fatto non pacifici: la questione inerente alla competenza per materia, quanto le mail a cui erano state recapitate gli scritti diffamatori potessero, e non potessero essere considerate - in particolare quella impersonale - un mezzo di indiscriminata diffusione degli stessi; quanto alla competenza per territorio se realmente le medesime mail fossero state consultate nella località indicata, Lugo, o non in altra, differente da questa. Peraltro, in ordine alla competenza funzionale deve anche valutarsi il portato, rispetto all'odierno processo, del principio di diritto fissato dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, secondo cui, seppure l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace debba essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo (in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen.), in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace (come si invoca nell'odierna fattispecie), resta la competenza del giudice togato, in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis", quando il reato gli sia stato correttamente attribuito "ah origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo. 3. In conclusione, l'odierno ricorso deve essere convertito in appello. Tale conversione non consente a questa Corte di esaminare non solo le questioni sollevate in ricorso ma neppure quelle ad esso eventualmente accessorie, come, ad esempio, l'eventuale prescrizione del reato. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo
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