CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 18452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4016-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. ORSINI, 25 BIS, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 49, preso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - control-Icon-ente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimati- avverso la sentenza n. 281/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 04016 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza n. 281 del 2021 della Corte di appello di Roma esponendo che: - aveva proposto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., avverso un'ordinanza di assegnazione con cui era stata negata al deducente, ritenendolo intervenuto tardivamente, la spettanza di un credito privilegiato per onorari professionali; - il Tribunale, respinta l'istanza di sospensione, conclusivamente aveva dichiarato inammissibile l'opposizione osservando che il decreto ingiuntivo prodotto a supporto dal deducente era stato emesso dopo il decesso del debitore, ed era quindi nullo, la fattura autenticata sottesa non era utilizzabile in sede esecutiva alla stregua delle scritture contabili, e d'altra parte l'opposizione era da qualificare come agli atti esecutivi, contestando la validità della notificazione di titolo e pignoramento ad opera del procedente, ed era tardiva; - la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il gravame, con condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata per abuso del mezzo procedimentale, perché il mezzo era stato interposto contro una opposizione qualificata e da ritenere agli atti esecutivi; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e la Cassa di Sovvenzioni e Risparmio per il personale della Banca d'Italia che hanno depositato, altresì, memorie; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 615, 616, 617, 618 cod. proc. civ., atteso che il Tribunale, come riferito dalla Corte di appello, aveva qualificato l'opposizione anche come all'esecuzione, e in caso di RG n 4016 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA]/reca I kO-R-n scissione del relativo contenuto, andavano scissi anche i gravami come fatto dal deducente; con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., e del d.m. n. 55 del 2014, atteso che la Corte di appello avrebbe errato liquidando i compensi secondo uno scaglione maggiore e avendo riguardo a fasi in concreto mai svolte, come quelle di trattazione istruttoria e decisionale; con il terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., atteso che, come desumibile dal contenuto della prima censura, non era stato integrato alcun abuso processuale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; la Corte di appello ha rilevato che: a) l'opposizione era stata qualificata dal Tribunale come formale; b) la qualificazione in parola, corrispondente alla stessa indicazione della parte, era corretta, essendo l'unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito di un pignoramento presso terzi; quanto al primo profilo il Collegio di merito ha evidenziato che il Tribunale aveva aggiunto che «ad ogni modo, anche a voler qualificare tale contestazione come opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., tale contestazione sarebbe comunque inammissibile, essendo stata proposta solamente nel presente giudizio di merito»; ora, è evidente che la qualificazione data dal giudice di prime cure, e decisiva in applicazione degprincipio di apparenza processuale, era quella di opposizione formale, risolvendosi l'aggiunta sopra riportata in un "obiter" meramente ipotetico e dunque non influente, come confermato dalrincipit" e infine dall'uso del tempo condizionale;RG n 4016 del 2021 Cons. rel. Paolo P rreca in secondo luogo, la Corte territoriale ha ritenuto essa stessa corretta la qualificazione poiché s'impugnava un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., e anche perché si deducevano irregolarità di notificazione imputate al creditore procedente, aggiungendo che la qualificazione corrispondeva a quella data dalla stessa parte e non censurata nell'atto di appello; rispetto alla qualificazione fatta propria dalla Corte territoriale non vi è idonea censura; parte ricorrente ricorda la giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12730, arg. ex Cass., 14/02/2020, n. 3722); ma, escluso, per quanto sopra si è detto, che possa operare in senso opposto il principio dell'apparenza come se il Tribunale avesse invece operato un'univoca qualificazione della domanda in termini di opposizione all'esecuzione, la stessa parte non spiega perché e neppure dimostra - anche con idonee trascrizioni rispettose dei requisiti di cui agli artt. 366 nn. 3 e 6 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469) - in quale ipotetica e in tesi distinguibile parte la sua opposizione sarebbe stata considerata tale dal Tribunale ovvero dovrebbe essere ritenuta tale, laddove essa stessa ammette che l'unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione è l'opposizione agli atti, come ricordato dalla Corte territoriale e come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, che fa salva solo l'ipotesi d'inesistenza dell'ordinanza stessa (quale titolo esecutivo: Cass., 23/04/2019, n. 11191, pag. 3); in altri termini, il sopra menzionato principio di scissione non significa, come mostra di equivocare il ricorrente, che una domanda possa essere contemporaneamente e contraddittoriamente qualificata come opposizione all'esecuzione e agli atti, altrimenti restando esclusa ogni apparenza RG n 4016 del 2021 5 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] eca s, processuale, non essendovi una qualificazione univoca che la giustifichi, e spettando allora la stessa al giudice "ad quem"; ne deriva che sotto alcun profilo la decisione sulla spiegata opposizione era appellabile; il secondo motivo è infondato; come pure eccepito dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], è la stessa parte (a pag. 7 del ricorso) a indicare la pretesa sottesa al suo ricorso in oltre 13 mila euro; inoltre, le fasi istruttoria e decisionale sono state presenti strutturalmente e in via documentale, secondo quanto riferito dalla stessa parte; deve infatti ritenersi fase istruttoria anche quella inerente all'acquisizione e all'esame elle prove precostituite (cfr. Cass., 16/11/2021, n. 34575, che resclud)ffienso per la fase in parola anche in assenza dell'istruzione probatoria, escludendolo solo per l'ipotesi di giudizio di rinvio destinato al mero ricomputo delle spese processuali); il terzo motivo è infondato; la Corte territoriale ha motivato il ritenuto abuso del processo evidenziando la palese inammissibilità del ricorso da lei scrutinato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte a mente della quale l'ipotesi di cui all'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., è integrata dalla pretestuosità dell'azione o della resistenza in giudizio, a prescindere dall'elemento soggettivo, stante la natura pubblicistica dell'istituto volto a prevenire sviamenti della funzione giurisdizionale che si traducono anche negli inutili ritardi cagionati agli altri giudizi (Cass., 15/02/2021, n. 3830, Cass., 04/08/2021, n. 22208, Cass., Sez. U., 16/09/2021, n. 25041); come si è visto, l'appello era effettivamente pretestuoso in punto di sua (in)ammissibilità; spese secondo soccombenza; P.Q.M. RG n 4016 del 2021 Cons. rel. Paolo 13/5-rreca La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite di ciascuna delle parti controricorrenti liquidate in euro 3.200,00 oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]