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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09311/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 06DGC07 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità dell'interrogatorio reso dall'odierno ricorrente in sede di convalida, anche a prescindere dalla manifesta infondatezza delle deduzioni, risulta oltremodo generico, poiché in presenza di un variegato compendio istruttorio, omette di illustrare l'incidenza dell'eventuale espunzione delle dichiarazioni confessorie, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue, solide emergenze (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucannarini, Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218- 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 Febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 06DGC07 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità dell'interrogatorio reso dall'odierno ricorrente in sede di convalida, anche a prescindere dalla manifesta infondatezza delle deduzioni, risulta oltremodo generico, poiché in presenza di un variegato compendio istruttorio, omette di illustrare l'incidenza dell'eventuale espunzione delle dichiarazioni confessorie, alla luce del criterio della cosiddetta "prova di resistenza" delle residue, solide emergenze (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucannarini, Rv. 279829-01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218- 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 Febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 09311/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris