CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva ed al trattamento sanzionatorio risultano eccentrici rispetto alla motivazione resa sul punto dalla Corte di appello che, quanto al primo profilo, ha dato conto delle ragioni che faceva ritenere il nuovo reato sintomo di accresciuta pericolosità, al contempo valorizzando, quanto al trattamento sanzionatorio, la non positiva personalità del ricorrente che giustificava il leggero scarto dal minimo edittale operato per la pena base, così mostrando di aver fatto oculato riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; osservato che nessuna censura era stata rivolta in sede di gravame in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con conseguente inammissibilità della comunque generica questione posta in questa sede ex art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1