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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2021

Cassazione n. 33138/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni scritte, pervenute il 13 giugno 2022, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 gennaio 2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata in data 19 febbraio 2020 dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica a seguito di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo con accesso al rito abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato era stato condannato in primo grado, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], alla pena detentiva di 6 mesi di reclusione per due tentati furti aggravati (artt.56,624,625 n.2 cod. pen.) per avere nel medesimo giorno 4 gennaio 2020, tentato di impossessarsi di quanto contenuto in un esercizio commerciale colpendo la vetrina dello stesso e danneggiandola completamente; per avere successivamente tentato di impossessarsi di quanto contenuto in un altro esercizio commerciale , scavalcando la recinzione ed aggirandosi nelle pertinenze; eventi non verificatisi per cause indipendenti dalla sua volontà.

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali in relazione alla disciplina del giudizio cartolare in appello ai sensi della disciplina emergenziale ed in particolare dell'art.23 bis 1.176/2020.

In particolare, il ricorrente deduce di avere inviato in data 28 dicembre 2020, attraverso il precedente difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo p.e.c. le conclusioni scritte relative al processo di appello all'indirizzo di posta elettronica certificata "[OSCURATO:EMAIL] " con attestazione di accettazione e consegna in pari data.

Tuttavia, come risulta dal verbale di udienza del 18 gennaio 2021, di siffatto deposito non è stato dato atto e il verbale non riporta alcuna conclusione depositata dal difensore con conseguente nullità della sentenza ex art.178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché viola il principio di autosufficienza e perché è manifestamente infondato.

1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), ed in particolare dall'esame del verbale di udienza del 18 gennaio 2021, risulta l'allegazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale della Corte di Appello e del coimputato appellante, ma none conclusioni del ricorrente.

In siffatta ipotesi, in ragione del contenuto della doglianza, il ricorrente avrebbe dovuto produrre, unitamente al ricorso, la prova della intervenuta spedizione delle conclusioni scritte presso la Corte di Appello, conclusioni poi non allegate, né valutate dal Collegio in sede di udienza camerale.

A tal riguardo nei documenti allegati al ricorso vi è:- la copia della mail inviata dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di Appello avente ad oggetto il "deposito atto di impugnazione-ricorso per cassazione.

Appello sentenza n.183/2021.

Imp. [OSCURATO:PERSONA]".

La mail di invio indica anche quali siano gli allegati all'atto di impugnazione e specifica l'invio di: -decreto di citazione in grado di appello (indicato come doc.1); -decreto Corte di appello di Firenze n.388/2020 (indicato come doc.2); -nomina difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] (indicato come doc.3); -conclusioni scritte in grado di appello avv. [OSCURATO:PERSONA] (indicato come doc.4); - verbale di udienza in appello del 18 febbraio 2021 (indicato come doc.5).

Tuttavia, dall'esame degli atti pervenuti, non risulta presente il documento n.4, e quindi l'allegato che dimostrava la intervenuta spedizione da parte del ricorrente attraverso il proprio difensore, per l'udienza in Corte di appello in data 18 febbraio 2021, delle conclusioni scritte.

La mancanza di siffatto documento rende il ricorso privo di autosufficienza, mancando un documento che si presenta rilevante al fine della verifica del motivo presentato e come tale rende il motivo di ricorso inammissibile.

1.2. Per completezza occorre inoltre evidenziare che, nell'ipotesi in cui le conclusioni del difensore fossero state spedite e non valutate in sede di udienza, il motivo è comunque da ritenersi manifestamente infondato.

Va al riguardo richiamata sul punto la giurisprudenza di questa Corte che ha stabilito che "In tema di disciplina ennergenziale da Covid-19, il mancato inserimento nel fascicolo processuale cartaceo delle conclusioni difensive, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, non determina alcuna ipotesi di nullità della sentenza". (Sez. 6, n. 46086 del 19/10/2021, Rv„ 282297).

L'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia. (Sez. 4 n. 48770 del 24/10/2019, Rv. 277876).

Dalle massime sopra indicate si può escludere che la mancata riproduzione delle conclusioni pervenute sia concettualmente equiparabile alla paralisi di una facoltà difensiva.

Se una lesione del contraddittorio può ravvisarsi, la si può al più cogliere, previa verifica, sul piano sostanziale e sul versante motivazionale, analogamente alle ipotesi di mancata menzione di una memoria.

Il difensore non ha, del resto, dedotto da quali inequivoci passaggi della decisione assunta possa evincersi che l'inserimento nel fascicolo telematico non si sia realmente perfezionata.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condan la del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte, pervenute il 13 giugno 2022, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 gennaio 2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata in data 19 febbraio 2020 dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica a seguito di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo con accesso al rito abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato era stato condannato in primo grado, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], alla pena detentiva di 6 mesi di reclusione per due tentati furti aggravati (artt.56,624,625 n.2 cod. pen.) per avere nel medesimo giorno 4 gennaio 2020, tentato di impossessarsi di quanto contenuto in un esercizio commerciale colpendo la vetrina dello stesso e danneggiandola completamente; per avere successivamente tentato di impossessarsi di quanto contenuto in un altro esercizio commerciale , scavalcando la recinzione ed aggirandosi nelle pertinenze; eventi non verificatisi per cause indipendenti dalla sua volontà. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali in relazione alla disciplina del giudizio cartolare in appello ai sensi della disciplina emergenziale ed in particolare dell'art.23 bis 1.176/2020. In particolare, il ricorrente deduce di avere inviato in data 28 dicembre 2020, attraverso il precedente difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo p.e.c. le conclusioni scritte relative al processo di appello all'indirizzo di posta elettronica certificata "[OSCURATO:EMAIL] " con attestazione di accettazione e consegna in pari data. Tuttavia, come risulta dal verbale di udienza del 18 gennaio 2021, di siffatto deposito non è stato dato atto e il verbale non riporta alcuna conclusione depositata dal difensore con conseguente nullità della sentenza ex art.178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'unico motivo di ricorso è inammissibile perché viola il principio di autosufficienza e perché è manifestamente infondato. 1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), ed in particolare dall'esame del verbale di udienza del 18 gennaio 2021, risulta l'allegazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale della Corte di Appello e del coimputato appellante, ma none conclusioni del ricorrente. In siffatta ipotesi, in ragione del contenuto della doglianza, il ricorrente avrebbe dovuto produrre, unitamente al ricorso, la prova della intervenuta spedizione delle conclusioni scritte presso la Corte di Appello, conclusioni poi non allegate, né valutate dal Collegio in sede di udienza camerale. A tal riguardo nei documenti allegati al ricorso vi è:- la copia della mail inviata dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di Appello avente ad oggetto il "deposito atto di impugnazione-ricorso per cassazione. Appello sentenza n.183/2021. Imp. [OSCURATO:PERSONA]". La mail di invio indica anche quali siano gli allegati all'atto di impugnazione e specifica l'invio di: -decreto di citazione in grado di appello (indicato come doc.1); -decreto Corte di appello di Firenze n.388/2020 (indicato come doc.2); -nomina difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] (indicato come doc.3); -conclusioni scritte in grado di appello avv. [OSCURATO:PERSONA] (indicato come doc.4); - verbale di udienza in appello del 18 febbraio 2021 (indicato come doc.5). Tuttavia, dall'esame degli atti pervenuti, non risulta presente il documento n.4, e quindi l'allegato che dimostrava la intervenuta spedizione da parte del ricorrente attraverso il proprio difensore, per l'udienza in Corte di appello in data 18 febbraio 2021, delle conclusioni scritte. La mancanza di siffatto documento rende il ricorso privo di autosufficienza, mancando un documento che si presenta rilevante al fine della verifica del motivo presentato e come tale rende il motivo di ricorso inammissibile. 1.2. Per completezza occorre inoltre evidenziare che, nell'ipotesi in cui le conclusioni del difensore fossero state spedite e non valutate in sede di udienza, il motivo è comunque da ritenersi manifestamente infondato. Va al riguardo richiamata sul punto la giurisprudenza di questa Corte che ha stabilito che "In tema di disciplina ennergenziale da Covid-19, il mancato inserimento nel fascicolo processuale cartaceo delle conclusioni difensive, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, non determina alcuna ipotesi di nullità della sentenza". (Sez. 6, n. 46086 del 19/10/2021, Rv„ 282297). L'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia. (Sez. 4 n. 48770 del 24/10/2019, Rv. 277876). Dalle massime sopra indicate si può escludere che la mancata riproduzione delle conclusioni pervenute sia concettualmente equiparabile alla paralisi di una facoltà difensiva. Se una lesione del contraddittorio può ravvisarsi, la si può al più cogliere, previa verifica, sul piano sostanziale e sul versante motivazionale, analogamente alle ipotesi di mancata menzione di una memoria. Il difensore non ha, del resto, dedotto da quali inequivoci passaggi della decisione assunta possa evincersi che l'inserimento nel fascicolo telematico non si sia realmente perfezionata. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condan la del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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