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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26711/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Quanto a Fago: Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di evasione, risulta reiterativo di analoga censura ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, con complessivo e coerente apprezzamento dei dati processuali, le ragioni che portavano a giudicare non veritiera la versione resa dal ricorrente tesa a giustificare l'assenza dall'abitazione, in ragione di un guasto all'autovettura accaduto al rientro dal lavoro, fatto smentito con motivazione adeguata non sindacabile in sede di legittimità, tanto più essendo preclusa una analisi parcellizzata degli elementi adeguatamente analizzati ed unitariamente valutati specie nella parte in cui il traffico telefonico del cellulare del Fago risultava incompatibile rispetto al momento in cui si sarebbe verificato il narrato guasto al mezzo; detto dato risulta tanto più significativo in quanto coerente con quello che vedeva il ricorrente agganciare celle telefoniche in Brindisi in un momento incompatibile con il tempo del rappresentato guasto avvenuto in Lecce; aggancio delle celle che, seppure ex se non dirimente, lo è in concreto nella parte in cui la Corte di merito lo ha analizzato unitamente ad altri elementi, quali le stesse contraddizioni emerse sul punto dal ricorrente quanto al luogo ed alle cause del guasto; osservato che, quanto al motivo che censura l'omessa motivazione in ordine alla richiesta applicazione nel verbale d'udienza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. con specifico riferimento alla posizione del Fago, deve farsi rinvio al principio di diritto ormai consolidato secondo cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); preciso, seppure enunciato ai fini della valutazione inerente alla posizione del Corrado, risulta il giudizio della Corte territoriale in ordine alla gravità dell'intera vicenda sottoposta al vaglio (tanto ribadito anche in ordine alle negate attenuanti generiche per il Fago), sviluppatasi in un modo complesso tanto da rendere necessarie approfondite indagini onde contrastare l'alterazione del contesto fattuale, operazione di alterazione che la sentenza ha ricondotto proprio alla figura del Fago; rilevato che, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen., ineccepibile risulta la motivazione fornita dalla decisione impugnata nella parte in cui, facendo pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte, ha escluso che il ricorrente si fosse consegnato a personale incaricato di tradurlo in carcere, essendosi limitato a rientrare in casa ove era agli arresti domiciliari; osservato che, quanto alle non riconosciute attenuanti generiche, la Corte di merito ha correttamente rilevato sia la gravità del fatto che la pessima personalità del ricorrente, ma soprattutto l'assenza di allegazione ad opera della parte di elementi positivi da valutare a tali fini.

Quanto al Corrado: rilevato che il primo motivo di ricorso, attraverso il quale si contesta - sotto differenti profili - la ritenuta responsabilità, risulta declinato in fatto, tenuto conto che, smentito il guasto al mezzo del Fago, tenta di accreditare una versione alternativa adeguatamente e complessivamente smentita apprezzata dai Giudici di merito nella parte in cui hanno potuto accertare come fossero false le dichiarazioni in linea con tale versione; ritenuto che assolutamente generico risulta il secondo motivo attraverso cui il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge facendo riferimento ad un non meglio declinato "art. 219 ultimo comma", dolendosi dell'entità della pena, della mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esclusa con motivazione adeguata dai giudici di merito (vedasi posizione del Fago), della mancata concessione delle attenuanti generiche per la cui esclusione risulta esaustiva la valutazione che ha valorizzato l'assenza di allegazioni positivamente apprezzabili (come per il Fago); rilevato, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Quanto a Fago: Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di evasione, risulta reiterativo di analoga censura ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, con complessivo e coerente apprezzamento dei dati processuali, le ragioni che portavano a giudicare non veritiera la versione resa dal ricorrente tesa a giustificare l'assenza dall'abitazione, in ragione di un guasto all'autovettura accaduto al rientro dal lavoro, fatto smentito con motivazione adeguata non sindacabile in sede di legittimità, tanto più essendo preclusa una analisi parcellizzata degli elementi adeguatamente analizzati ed unitariamente valutati specie nella parte in cui il traffico telefonico del cellulare del Fago risultava incompatibile rispetto al momento in cui si sarebbe verificato il narrato guasto al mezzo; detto dato risulta tanto più significativo in quanto coerente con quello che vedeva il ricorrente agganciare celle telefoniche in Brindisi in un momento incompatibile con il tempo del rappresentato guasto avvenuto in Lecce; aggancio delle celle che, seppure ex se non dirimente, lo è in concreto nella parte in cui la Corte di merito lo ha analizzato unitamente ad altri elementi, quali le stesse contraddizioni emerse sul punto dal ricorrente quanto al luogo ed alle cause del guasto; osservato che, quanto al motivo che censura l'omessa motivazione in ordine alla richiesta applicazione nel verbale d'udienza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. con specifico riferimento alla posizione del Fago, deve farsi rinvio al principio di diritto ormai consolidato secondo cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); preciso, seppure enunciato ai fini della valutazione inerente alla posizione del Corrado, risulta il giudizio della Corte territoriale in ordine alla gravità dell'intera vicenda sottoposta al vaglio (tanto ribadito anche in ordine alle negate attenuanti generiche per il Fago), sviluppatasi in un modo complesso tanto da rendere necessarie approfondite indagini onde contrastare l'alterazione del contesto fattuale, operazione di alterazione che la sentenza ha ricondotto proprio alla figura del Fago; rilevato che, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen., ineccepibile risulta la motivazione fornita dalla decisione impugnata nella parte in cui, facendo pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte, ha escluso che il ricorrente si fosse consegnato a personale incaricato di tradurlo in carcere, essendosi limitato a rientrare in casa ove era agli arresti domiciliari; osservato che, quanto alle non riconosciute attenuanti generiche, la Corte di merito ha correttamente rilevato sia la gravità del fatto che la pessima personalità del ricorrente, ma soprattutto l'assenza di allegazione ad opera della parte di elementi positivi da valutare a tali fini. Quanto al Corrado: rilevato che il primo motivo di ricorso, attraverso il quale si contesta - sotto differenti profili - la ritenuta responsabilità, risulta declinato in fatto, tenuto conto che, smentito il guasto al mezzo del Fago, tenta di accreditare una versione alternativa adeguatamente e complessivamente smentita apprezzata dai Giudici di merito nella parte in cui hanno potuto accertare come fossero false le dichiarazioni in linea con tale versione; ritenuto che assolutamente generico risulta il secondo motivo attraverso cui il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge facendo riferimento ad un non meglio declinato "art. 219 ultimo comma", dolendosi dell'entità della pena, della mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esclusa con motivazione adeguata dai giudici di merito (vedasi posizione del Fago), della mancata concessione delle attenuanti generiche per la cui esclusione risulta esaustiva la valutazione che ha valorizzato l'assenza di allegazioni positivamente apprezzabili (come per il Fago); rilevato, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore d
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