CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10871/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. E. Tonelli, sito in Roma, piazza Barberini, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Asta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], 14 - controricorrente - Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1505/16, depositata il 15 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il 15 marzo 2016, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento notificatale, ai sensi dell'art. 60 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per il pagamento dell'i.v.a. relativa ad operazioni di acquisto di autovetture, non versata dal cedente, effettuate negli anni 2006 e 2007. 2. Il giudice di appello ha disatteso il gravame della contribuente evidenziando, da un lato, che non ricorreva l'eccepito difetto di motivazione, avuto riguardo alla ricezione di precedenti comunicazioni di debito solidali, e, dall'altro, che sussistevano gli elementi della fattispecie invocata dall'Ufficio. 3. Il ricorso è affidato a sei motivi. 4. Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5. L'Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per carenza di motivazione. 1.1. Il motivo è infondato. Come rilevato in precedenza la Commissione regionale ha respinto l'appello della contribuente in ragione dell'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione della cartella di pagamento, avuto riguardo alla previa illustrazione delle ragioni della pretesa erariale esercitata contenuta nelle comunicazioni di debito solidale precedentemente notificate e avverso le quali la società aveva apprestato articolata difesa, nonché della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 60 bis, d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile ratione temporis, alle operazioni in esame. Una siffatta argomentazione consente di individuare l'iter logico seguito dal giudice e, per tale ragione, di sottrae alla censura prospettata. 2. Con il secondo motivo la contribuente si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, individuato nella fissazione del suo domicilio fiscale in un ambito territoriale estraneo alla competenza dell'agente della riscossione che aveva provveduto alla notifica dell'atto impugnato e, conseguentemente, escluso che sussistesse l'eccepito vizio di incompetenza. 2.1. Il motivo è inammissibile. La sentenza di appello non si pronuncia su tale eccezione espressamente, né una pronuncia implicita può desumersi dal rigetto dell'appello, atteso che in essa non si fa menzione, neanche nella parte narrativa, della proposizione di apposito motivo di appello sul punto. L'assenza di una statuizione sul punto osta alla configurabilità di un vizio di motivazione, che necessariamente presuppone una decisione sul punto. Inoltre, il fatto oggetto della doglianza non risulta essere controverso, non emergendo una contestazione delle controparti sulla questione dedotta. 3. Con il terzo motivo la società si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, consistente nella mancata notifica dell'atto presupposto. 4. Con il quarto motivo lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione alla mancata considerazione della mancata notifica di alcun atto propedeutico alla riscossione entro il termine decadenziale previsto dalla legge. 4.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto, anche in questo caso, la sentenza impugnata non si pronuncia su tale eccezione né espressamente, né implicitamente, e, inoltre, i fatti non risultano essere controversi. In ogni caso, può aggiungersi che la pretesa erariale esercitata ai sensi dell'art. 60 bis, d.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti del cessionario non implica la rettifica della posizione di quest'ultimo e, dunque, non va preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento (così, Cass., ord., 29 marzo 2019, n. 8857; Cass., ord., 31 gennaio 2019, n. 2853; Cass., ord., 28 giugno 2018, n. 17171). 5. Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza di appello per violazione del principio del ne bis in idem, per essersi pronunciata su una materia già sottoposta all'esame di altro giudizio, dinanzi al quale erano tate impugnate le relative comunicazioni di debito solidale. 5.1. Il motivo è infondato, atteso che i due giudizi hanno oggetti differenti, essendo l'uno rivolto all'annullamento della comunicazione di debito solidale e l'altro all'annullamento della cartella di pagamento. Si rileva, inoltre, che la sentenza emessa nel giudizio di impugnazione delle comunicazioni di debito solidale non era definitiva nei termini stabiliti dall'art. 324 c.p.c., per cui inconfigurabile è la dedotta violazione di giudicato. 6. Con l'ultimo motivo la contribuente critica la sentenza della Commissione regionale per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, da lei eccepita. 6.1. Il motivo è inammissibile, atteso l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, e, come tale, non ricomprende questioni o deduzioni difensive asseritamente non esaminate (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., ord., 18 ottobre 2018, n. 26305). 7. Per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto. 8. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore della sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a