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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2021

Cassazione n. 18175/2026

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ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto larichiesta di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzatada [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 147 n. 2 cod. pen. e 47-ter della legge 26 luglio 1975,n. 354.2.

Avverso l’ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unicoarticolato motivo, la violazione degli artt. 125, 684 cod. proc. pen., 147 n. 2 cod. pen. e 47-terOrd. pen., nonché l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la manifestaillogicità della motivazione.In particolare, ad avviso della difesa le argomentazioni del Tribunale risultano carenti inordine alla valutazione dell’età avanzata del ricorrente, persona ottantunenne; alla idoneitàdel domicilio indicato per la espiazione della misura, trattandosi di una casa di cura distantedal luogo di commissione del reato di circa 854 Km; ed alla circostanza che il ricorrente haespresso il consenso all’eventuale applicazione del braccialetto elettronico.Tali circostanze, da valutare congiuntamente alle plurime gravi patologie da cui èa f f e t t o i l condanna to ( t r a ques te XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,e X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ,XXXXXXXXXXXXXX ed altre) a fronte della diminuita pericolosità del condannato anziano,renderebbero la pena inumana, in violazione dell’art. 27 Cost. anche alla luce dei principiaffermati sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2021, che hanno evidenziato lapresunzione della generale diminuzione della pericolosità sociale del condannato anziano el’accrescimento del carico di sofferenza cagionato dalla detenzione carceraria con l’avanzaredell’età.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Va premesso che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questaCorte l'istituto del differimento facoltativo della pena, previsto dall'art. 147, n. 2, cod. pen. èapplicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., quandoricorra almeno una delle seguenti condizioni: - stato patologico del detenuto che configuriuna prognosi infausta quoad vítam ravvicinata; affezione che determini la probabilità dirilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti nonpraticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensidell'art. 11 Ord. pen. (così Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi, Rv. 281225 – 01, Sez. 1,n. 37216 del 5/3/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del 5/7/2011, Vardaro, Rv.251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv. 218229); condizioni disalute talmente gravi da porre la espiazione della pena in contrasto con il senso, di umanitào comunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processorieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 3 24/1/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del8/5/2009, Aquino, Rv. 244132), tenuto conto della durata della pena e dell'età delcondannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del17/10/2018, Cina', Rv. 274879).

Al riguardo si è specificamente affermato la inevitabileincidenza dell’età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. e 47-terord. pen. in relazione ai principi costituzionali di riferimento (Sez. 1, n. 52979 del 13/07/2016,Di, Rv. 268653 - 01)L'istituto della detenzione domiciliare per un periodo di tempo determinato previstodall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. - a differenza di quello di cui all'art. 47- ter, comma 1lett. c), che ha presupposti diversi, a cominciare dal limite di pena in relazione al quale puòessere concesso (" ... non superiore a quattro anni, anche se costituisce parte residua dimaggior pena") - per espressa volontà del legislatore (" quando potrebbe essere disposto ilrinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione") è privo di ambito applicativo autonomo,potendo - la relativa misura - essere riconosciuta, in via surrogatoria, a condizione chericorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 147 (o 146)cod. pen.(Sez. 1, n. 47868 del 26/09/2019, Paiano, Rv. 277460; Sez. 1, n. 25841 del29/04/2015, Coku, Rv. 263971; Sez.

F, n. 38036 del 28/08/2014, Sibio, Rv. 261235).3.

Tanto premesso, le doglianze difensive non scalfiscono la congruità dellamotivazione dell’ordinanza impugnata la quale, sulla base della relazione sanitaria del 14gennaio 2025 dell’[OSCURATO:PERSONA] 2, fornisce un quadro puntuale delle patologie del ricorrenteevidenziando, come le stesse siano adeguatamente seguite in ambito carcerario, essendogarantite le terapie farmacologiche di cui necessita e che in ogni caso le condizioni di salutenon risultano suscettibili di repentini e gravi peggioramenti risultando non incompatibili con ladetenzione in carcere.L’ordinanza ha altresì dato conto di condizioni che assicurano al detenuto la tutela dellasalute rilevando che le patologie di cui il ricorrente è affetto si caratterizzano per una sicurapossibilità di programmare l’osservazione e le cure necessarie così da non dover sottoporreil detenuto a continui contatti con i presidi medici esterni.Altrettanto attenta è la valutazione effettuata dal Tribunale di sorveglianza della ancoracommesso in danno della ex moglie nei confronti della quale ha compiuto nel 2024 condotteaggressive e minacciose che hanno determinato la revoca della detenzione domiciliare chegli era stata concessa.Deve dunque concludersi che la motivazione dell’ordinanza impugnata si sottrae allecensure difensive avendo dato esaustivo conto, in conformità ai principi giurisprudenzialisopra riportati, delle ragioni del diniego.4.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Consegue allapronuncia la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto larichiesta di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzatada [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 147 n. 2 cod. pen. e 47-ter della legge 26 luglio 1975,n. 354.2. Avverso l’ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unicoarticolato motivo, la violazione degli artt. 125, 684 cod. proc. pen., 147 n. 2 cod. pen. e 47-terOrd. pen., nonché l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la manifestaillogicità della motivazione.In particolare, ad avviso della difesa le argomentazioni del Tribunale risultano carenti inordine alla valutazione dell’età avanzata del ricorrente, persona ottantunenne; alla idoneitàdel domicilio indicato per la espiazione della misura, trattandosi di una casa di cura distantedal luogo di commissione del reato di circa 854 Km; ed alla circostanza che il ricorrente haespresso il consenso all’eventuale applicazione del braccialetto elettronico.Tali circostanze, da valutare congiuntamente alle plurime gravi patologie da cui èa f f e t t o i l condanna to ( t r a ques te XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,e X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ,XXXXXXXXXXXXXX ed altre) a fronte della diminuita pericolosità del condannato anziano,renderebbero la pena inumana, in violazione dell’art. 27 Cost. anche alla luce dei principiaffermati sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2021, che hanno evidenziato lapresunzione della generale diminuzione della pericolosità sociale del condannato anziano el’accrescimento del carico di sofferenza cagionato dalla detenzione carceraria con l’avanzaredell’età.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Va premesso che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questaCorte l'istituto del differimento facoltativo della pena, previsto dall'art. 147, n. 2, cod. pen. èapplicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., quandoricorra almeno una delle seguenti condizioni: - stato patologico del detenuto che configuriuna prognosi infausta quoad vítam ravvicinata; affezione che determini la probabilità dirilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti nonpraticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensidell'art. 11 Ord. pen. (così Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi, Rv. 281225 – 01, Sez. 1,n. 37216 del 5/3/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del 5/7/2011, Vardaro, Rv.251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv. 218229); condizioni disalute talmente gravi da porre la espiazione della pena in contrasto con il senso, di umanitào comunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processorieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 3 24/1/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del8/5/2009, Aquino, Rv. 244132), tenuto conto della durata della pena e dell'età delcondannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del17/10/2018, Cina', Rv. 274879). Al riguardo si è specificamente affermato la inevitabileincidenza dell’età del detenuto sulle valutazioni richieste dagli artt. 147 cod. pen. e 47-terord. pen. in relazione ai principi costituzionali di riferimento (Sez. 1, n. 52979 del 13/07/2016,Di, Rv. 268653 - 01)L'istituto della detenzione domiciliare per un periodo di tempo determinato previstodall'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. - a differenza di quello di cui all'art. 47- ter, comma 1lett. c), che ha presupposti diversi, a cominciare dal limite di pena in relazione al quale puòessere concesso (" ... non superiore a quattro anni, anche se costituisce parte residua dimaggior pena") - per espressa volontà del legislatore (" quando potrebbe essere disposto ilrinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione") è privo di ambito applicativo autonomo,potendo - la relativa misura - essere riconosciuta, in via surrogatoria, a condizione chericorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 147 (o 146)cod. pen.(Sez. 1, n. 47868 del 26/09/2019, Paiano, Rv. 277460; Sez. 1, n. 25841 del29/04/2015, Coku, Rv. 263971; Sez. F, n. 38036 del 28/08/2014, Sibio, Rv. 261235).3. Tanto premesso, le doglianze difensive non scalfiscono la congruità dellamotivazione dell’ordinanza impugnata la quale, sulla base della relazione sanitaria del 14gennaio 2025 dell’[OSCURATO:PERSONA] 2, fornisce un quadro puntuale delle patologie del ricorrenteevidenziando, come le stesse siano adeguatamente seguite in ambito carcerario, essendogarantite le terapie farmacologiche di cui necessita e che in ogni caso le condizioni di salutenon risultano suscettibili di repentini e gravi peggioramenti risultando non incompatibili con ladetenzione in carcere.L’ordinanza ha altresì dato conto di condizioni che assicurano al detenuto la tutela dellasalute rilevando che le patologie di cui il ricorrente è affetto si caratterizzano per una sicurapossibilità di programmare l’osservazione e le cure necessarie così da non dover sottoporreil detenuto a continui contatti con i presidi medici esterni.Altrettanto attenta è la valutazione effettuata dal Tribunale di sorveglianza della ancoracommesso in danno della ex moglie nei confronti della quale ha compiuto nel 2024 condotteaggressive e minacciose che hanno determinato la revoca della detenzione domiciliare chegli era stata concessa.Deve dunque concludersi che la motivazione dell’ordinanza impugnata si sottrae allecensure difensive avendo dato esaustivo conto, in conformità ai principi giurisprudenzialisopra riportati, delle ragioni del diniego.4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Consegue allapronuncia la condanna del ricorrente alle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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