Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02001/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente h ORDINANZA (,)(1, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato ay‘so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale avverso la sentenza della corte d'Appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613 cod. proc. pen, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione e che comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; Considerato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); Considerato che, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 ttembre 2022 Il consigliere e tensore Il president

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente h ORDINANZA (,)(1, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato ay‘so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale avverso la sentenza della corte d'Appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613 cod. proc. pen, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione e che comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; Considerato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); Considerato che, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 ttembre 2022 Il consigliere e tensore Il president
Sentenza Cassazione n. 02001/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris