CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 1993
Cassazione n. 04847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/09/1993 avverso la sentenza del 10/07/2020 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bergamo, decidendo in sede di rito abbreviato conseguente a giudizio per direttissima, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di furto pluriaggravato in rubrica ascrittogli, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., ritenuta equivalente alle contestate circostanze aggravanti. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione per saltum il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia, lamentando violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., di cui, a suo avviso, non ricorrono i presupposti. 2.1. Con requisitoria scritta del 14.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata venga annullata con rinvio. 3. Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. 4. Evidente l'errore di diritto, concretizzatosi nella denunciata violazione di legge penale, in cui è incorso il giudice di primo grado nel riconoscere in favore dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato per essersi illecitamente impossessato, come da contestazione, "di due consolle portatili [OSCURATO:PERSONA] del valore complessivo di 398,00 euro, che sottraeva dai locali dell'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA]", la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., sul presupposto "del minimo valore della merce sottratta valutato in rapporto al patrimonio della persona offesa, nonché considerato che nessun ulteriore danno è stato arrecato a quest'ultima a cui la merce integra è stata subito prontamente restituita" (cfr. p. 4 della sentenza impugnata). Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, invero, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, e tale non può certo considerarsi quello della merce sottratta dall'imputato, pari a ben 398,00 euro, avendo riguardo non solo al valore intrinseco ed economico della cosa oggetto del reato al momento della consumazione dell'illecito, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato stesso, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296; Cass., Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615; Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez. V, 31/05/2011, n. 32097, D'A.; Cass., sez. IV, 21/04/2010, n. 31391, S.). Di conseguenza, non è valutabile a tal fine la restituzione della refurtiva, che rappresenta solo un "post factum", rispetto al momento della sottrazione del bene. Proprio in applicazione di tale condivisibile principio è stata ritenuta irrilevante ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui si discute il fatto che il bene oggetto di furto fosse stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine o, come nel caso che ci occupa, dagli addetti alla sicurezza di un esercizio commerciale (cfr., in questo senso, Cass., Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922). Quanto alla rilevanza delle condizioni economiche del soggetto passivo, si tratta, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di un criterio meramente sussidiario, che rileva solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche, sicché risulta del tutto irrilevante che il valore del bene illecitamente sottratto sia tale da non incidere significativamente sulle condizioni economiche della persona offesa, quando quest'ultima è in grado di sopportare il danno economico derivante dal reato, come sembra ipotizzare il tribunale di Bergamo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, Rv. 265669, nonché, nello stesso senso, Cass. Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). 5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, ai sensi del disposto dell'art. 569, co. 4, c.p.p., alla corte di appello di Brescia, che procederà a nuovo giudizio, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, uniformandosi ai principi di diritto innanzi indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma il 5.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] P e ente jAULA2--", CORTE DI CASSAZIONE V