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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 25971/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 06/07/2016, irrevocabile dal 23/10/2019; Ritenuto che si lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia motivato la revoca facendo riferimento alla stessa indole del reato successivo rispetto a quello oggetto della condanna sospesa; che la doglianza è inconferente, poiché la revoca è avvenuta in ossequio all'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. e a tal fine è sufficiente - affinchè la revoca operi di diritto - l'accertamento che la seconda condanna riguarda reati commessi nell'anno 2020, cioè entro i cinque dalla data in cui è passata in giudicato la sentenza che aveva inflitto la pena sospesa; che «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura». (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El, Rv. 273383 - 01) Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M-gli re estensore [OSCURATO:PERSONA] k.j. —; A T A IF ctiA :2i1.7:017e, V; 1 O LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat leniente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 06/07/2016, irrevocabile dal 23/10/2019; Ritenuto che si lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia motivato la revoca facendo riferimento alla stessa indole del reato successivo rispetto a quello oggetto della condanna sospesa; che la doglianza è inconferente, poiché la revoca è avvenuta in ossequio all'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. e a tal fine è sufficiente - affinchè la revoca operi di diritto - l'accertamento che la seconda condanna riguarda reati commessi nell'anno 2020, cioè entro i cinque dalla data in cui è passata in giudicato la sentenza che aveva inflitto la pena sospesa; che «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura». (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El, Rv. 273383 - 01) Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M-gli re estensore [OSCURATO:PERSONA] k.j. —; A T A IF ctiA :2i1.7:017e, V; 1 O LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat leniente 2
Sentenza Cassazione n. 25971/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris