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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 1961

Cassazione n. 17071/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1961 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Serrao d'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni fatte pervenire dalla difesa, avv.

P. Cannoletta,, a mezzo p.e.c. del giorno 11 maggio 2023, con le quali ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha ammesso alla semilibertà [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena complessiva di anni venti e mesi sei di reclusione, come da provvedimento emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Lecce, tra cui pene irrogate per reati di associazione di stampo mafioso, partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, violazione della legge in tema di armi, violazione degli obblighi di assistenza familiare, bancarotta.

Il Tribunale ha esposto che Primiceri ha medio tempore espiato la pena irrogata per reati ostativi e che, senz'altro, è stato avviato processo di revisione critica dei propri agiti, valorizzando, ai fini dell'accoglimento della richiesta, lo stile comportamentale intramurario e la prolungata osservazione con esito positivo.

2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari denunciando, nei motivi di seguito riassunti, due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce erronea applicazione degli artt. 4-bis e 50 Ord. pen.

Il ricorrente evidenzia che il Tribunale non ha considerato il parere negativo della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, dal quale emerge l'esistenza, all'attualità, di collegamento tra il clan mafioso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, riportando elementi in tal senso indicati come rilevanti (cfr. p. 2 del ricorso, come da nota del 27 ottobre 2022 della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce).

Inoltre, si evidenzia che anche l'Autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, ha espresso valutazione di contenuto non favorevole alla concessione della misura alternativa, in quanto si è notato che gli orari di lavoro, indicati nella dichiarazione di disponibilità, da parte della ditta di onoranze funebri, non sono programnnabili né prevedibili proprio per il tipo di attività che si dovrà prestare (attività funebre).

Il ricorrente, inoltre, riporta precedente di legittimità (Sez. 1, Rv. 261137) che individua i requisiti necessari per accedere alla semilibertà in caso di detenuto in espiazione di reati ostativi e sottolinea che il Tribunale non ha svolto alcuna motivazione, a fronte della riscontrata espiazione della pena irrogata per detti reati, rispetto al requisito della mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, omettendo, anzi, ogni confronto con le informazioni provenienti dal Procuratore distrettuale antimafia e dagli organi di polizia.

Si rimarca che, nel caso al vaglio, le informative richiamate hanno attestato la perdurante contiguità di Primiceri con la consorteria criminale di riferimento (sacra corona unita) che include nel proprio ambito di operatività, proprio il territorio di Surbo in cui opera la ditta aggiudicataria dei servizi cimiteriali del medesimo comune, indicata come quella che ha manifestato disponibilità alla prestazione di attività lavorativa da parte del condannato, con conseguente rientro di questi proprio nel territorio di riferimento della cosca, con esposizione ad elevato rischio di recidiva.

Si rileva, inoltre, che, dai brani intercettati riportati a p. 2 del ricorso, emerge il mantenimento in carcere, da parte della cosca di appartenenza, durante la detenzione di Prinnicerio. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione.

L'ordinanza si sofferma su elementi non decisivi, mentre trascurerebbe le risultanze istruttorie attestanti la perdurante appartenenza del condannato alla cosca, giungendo a una motivazione in aperto contrasto con le risultanze istruttorie (parere della Direzione distrettuale competente e degli organi della Polizia giudiziaria competente per territorio). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, P. Serrao d'Aquino, ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

La difesa, avv.

P. Cannoletta, ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte pubblica, rilevando, in sostanza, che, avendo Primiceri scontato l'intera pena irrogata per reati ostativi, non può operare, quale necessaria condizione di ammissibilità del beneficio richiesto, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni innanzi indicate. 1.1.Si osserva che l'art. 50 ord. pen., nel disciplinare i requisiti di ammissibilità della misura della semilibertà, prevede cinque ipotesi.

Nel caso di esecuzione della pena dell'arresto ovvero della reclusione sino a sei mesi non è richiesto alcun requisito attinente alla porzione di pena espiata (comma primo).

Nel caso di condanna all'ergastolo è necessaria l'avvenuta espiazione di "almeno venti anni di pena" (comma quinto).Al di fuori delle condizioni di applicabilità del primo comma (e dunque nel caso di esecuzione della pena della reclusione per un tempo superiore a mesi sei) il secondo comma prevede tre ipotesi, delineate in relazione ai criteri del quantum di pena espiata e del titolo della condanna.

Innanzitutto, in via generale, viene richiesto che sia espiata almeno metà della pena, limite che viene elevato a due terzi qualora il titolo della condanna sia costituito da uno dei delitti indicati dall'art. 4-bis ord. pen., ai commi 1, 1-ter e 1-quater.

Infine, lo stesso secondo comma stabilisce che, qualora vi siano i requisiti di ammissibilità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ("... nei casi previsti dall'art. 47 ...") e questa non fosse concedibile ("... se mancano i presupposti previsti per l'affidamento in prova al servizio sociale ...") e il titolo della condanna è "un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis", la misura della semilibertà è ammissibile "anche prima dell'espiazione di metà della pena".

Dunque, il terzo periodo del secondo comma prevede che, ove sia in esecuzione una pena inferiore al limite di anni quattro di reclusione, ma non sia in concreto concedibile la più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, sia ammissibile la misura della semilibertà senza la previsione di un quantum di pena già espiata e sempre che il titolo della condanna non rientri tra i delitti indicati dall'art. 4-bis, comma 1, ord. pen. (reati cd. di prima fascia: cfr. Sez. 1, n. 24438 del 26/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284756).

La pronuncia della Corte costituzionale n. 74 del 2020, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 ord. pen.

"ne/la parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50", ha ricostruito l'istituto in esame, definendo l'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 50 ord. pen. come semilibertà cd. surrogatoria rispetto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Va, inoltre, sottolineato che l'art. 4-bis Ord. pen., nel testo antecedente al d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, prevedeva, al primo comma, una presunzione di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per i reati ostativi cd. di prima fascia non collaborante, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen.

Proprio in virtù di tale presunzione — assoluta, non essendo superabile se non dalla collaborazione — la disposizione comportava che le richieste di concessione di misure alternative proposte da soggetto non collaborante dovessero dichiararsi in limine inammissibili.Le uniche eccezioni erano rappresentate dai casi di collaborazione accertata come impossibile o irrilevante di cui al comma 1 -bis della medesima disposizione.

La giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 45896 del 15/10/2014, Chianese, Rv. 261137) ha affermato che l'ammissione al beneficio della semilibertà, in favore del condannato per uno dei reati previsti dall'art. 4- bis, commi 1-ter e 1-quater, Ord. pen., è consentita alla duplice condizione che non vi siano elementi per ritenere il collegamento del condannato con la criminalità organizzata e che siano stati espiati almeno due terzi della pena, salvo l'accertamento dell'intervenuta collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter cit.

In tale caso, la misura della semilibertà è ritenuta fruibile dopo l'espiazione del termine ordinario (della metà della pena), pervenendo a tale conclusione in base alla lettura combinata degli artt. 4-bis, 50 e 58-ter Ord.pen.

Secondo la disciplina attualmente in vigore, poi, gli elementi che deve valutare il giudice di sorveglianza devono consentire di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali.

Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022, che ha previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'art. 4-bis ord. pen., prevede che i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia' possono essere concessi "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", purché l'istante dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza; elementi, questi, che devono consentire di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali.

Non va trascurato, poi, che secondo un indirizzo espresso in plurime pronunce di questa Corte, deve trovare immediata applicazione lo ius superveniens (anche in sede di legittimità) con riferimento specifico ai permessi premio (in tal senso, Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Rv. 285203 - 01: in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd.

"di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum).

1.2. Ciò premesso, si rileva, in primo luogo, che, nel caso al vaglio, il Tribunale di sorveglianza evidenzia l'avvenuta espiazione della pena irrogata per reati ostativi al 30 settembre 2022, ma non indica, per la pena residua (con fine pena indicato al 7 agosto 2027) a quali titoli di reato si faccia riferimento, né indica la sussistenza di alcuna condotta collaborativa del detenuto.

Con riguardo ai restanti reati per i quali il condannato ha riportato la pena compresa nel provvedimento di cumulo in esecuzione, anche ove superata la prima condizione di ammissibilità, il Tribunale, comunque, in secondo luogo, non compie adeguata motivazione in relazione alla valutazione degli atti istruttori acquisiti.

Al di là del contestato mancato esame di elementi tali da far ritenere la sussistenza, all'attualità, di collegamenti con l'ambiente in cui si colloca la condotta illecita, in ogni caso il Tribunale omette di dare conto dell'esame delle dettagliate informazioni assunte, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2-bis Ord. pen. (note informative provenienti dal Procuratore Distrettuale della Repubblica e altre comunicazioni provenienti dagli organi di polizia).

In particolare, la motivazione resa (cfr. p. 3) non tiene in alcuna considerazione, come dedotto dal ricorrente, il contenuto e le ragioni del parere (negativo) della Direzione distrettuale Antimafia di Lecce, nonché le circostanze segnalate nell'annotazione dei Carabinieri di Lecce, con riferimento agli orari della ditta di pompe funebri Greco, dichiaratasi disponibile a dare lavoro al condannato, nonostante questa annotazione sia indicata, nella descrizione delle fonti istruttorie, come atto esaminato dal Tribunale (cfr. p. 1).

Il provvedimento, in sostanza, nel concedere la misura, finisce per attribuire esclusivo rilievo alla condotta inframuraria e alla correttezza del comportamento tenuto dal condannato, durante il periodo di espiazione già sofferto con esito che il Tribunale valuta — con motivazione che, tuttavia, appare assertiva — come "prevalente" rispetto alle informazioni di segno contrario provenienti dalle Forze dell'ordine.

Invero, si reputano idonei gli orari di lavoro presso le pompe funebri Greco, ditta che, secondo la puntuale prospettazione del ricorrente, risulta operare proprio nel territorio di Surbo, in cui agisce il sodalizio di appartenenza, così rendendo una motivazione che non si allinea ai necessari parametri di logicità e coerenza onde superare il vaglio di legittimità.Sicché il provvedimento è senz'altro carente, dal punto di vista della tenuta della motivazione, anche al di là del fatto di non aver illustrato compiutamente le ragioni per le quali non si considerano, in alcun modo, eventuali possibili ragioni di collegamento con la sacra corona uníta (a fronte della segnalata raccomandazione di un apicale del clan di provvedere al mantenimento economico di Primiceri in carcere).

È, invero, il caso di osservare che i precedenti cui si riferisce la difesa nella memoria fatta pervenire tempestivamente, attengono all'esigenza di scioglimento del cumulo ai fini dell'ammissibilità della domanda di concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258403; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860).

Tale indirizzo interpretativo afferma che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. è legittimo procedere allo scioglimento del «cumulo» nel corso dell'esecuzione nei casi in cui debba essere compiuto il giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario e qualora, tra le pene unificate, solo alcune si riferiscano a reati ricompresi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis Ord. pen. (Sez. 1, n. 2285 del 3/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.; Sez. 1, n. 5158 del 17/1/2012, Marino, Rv. cit.; Sez. 1, n. 1405 del 14/12/2010, dep. 2011, Zingale, Rv. 249425).

Sicché, una volta operato lo scioglimento, deve ritenersi che vengano meno le ostatività riferite ai reati le cui pene dovessero risultare già espiate.

Tuttavia, nel caso di specie, si rileva che al di là dell'avvenuta espiazione integrale della pena irrogata per reati ostativi, la motivazione risulta carente dal punto di vista della sussistenza dei presupposti per la concessione della misura di cui all'art. 50 Ord. pen., tenuto conto che, in ogni caso, il lavoro da prestare, secondo i criteri fissati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere svolto in condizioni atte a consentire la risocializzazione del condannato, oltre che il suo graduale reinserimento.

Sotto tale profilo, quindi, la motivazione non supera il vaglio di legittimità per la parte in cui non tiene conto della circostanza che l'attività lavorativa indicata dal condannato, oltre ad essere del tutto estemporanea quanto ad orari di lavoro, è tale da essere espletata proprio in un territorio in cui, secondo le informazioni assunte, continua ad operare il sodalizio per la cui appartenenza il ricorrente ha riportato condanna. 2.Segue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, onde integrare la motivazione nel senso indicato nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1961 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Serrao d'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni fatte pervenire dalla difesa, avv. P. Cannoletta,, a mezzo p.e.c. del giorno 11 maggio 2023, con le quali ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha ammesso alla semilibertà [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena complessiva di anni venti e mesi sei di reclusione, come da provvedimento emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Lecce, tra cui pene irrogate per reati di associazione di stampo mafioso, partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, violazione della legge in tema di armi, violazione degli obblighi di assistenza familiare, bancarotta. Il Tribunale ha esposto che Primiceri ha medio tempore espiato la pena irrogata per reati ostativi e che, senz'altro, è stato avviato processo di revisione critica dei propri agiti, valorizzando, ai fini dell'accoglimento della richiesta, lo stile comportamentale intramurario e la prolungata osservazione con esito positivo. 2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari denunciando, nei motivi di seguito riassunti, due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce erronea applicazione degli artt. 4-bis e 50 Ord. pen. Il ricorrente evidenzia che il Tribunale non ha considerato il parere negativo della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, dal quale emerge l'esistenza, all'attualità, di collegamento tra il clan mafioso capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, riportando elementi in tal senso indicati come rilevanti (cfr. p. 2 del ricorso, come da nota del 27 ottobre 2022 della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce). Inoltre, si evidenzia che anche l'Autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, ha espresso valutazione di contenuto non favorevole alla concessione della misura alternativa, in quanto si è notato che gli orari di lavoro, indicati nella dichiarazione di disponibilità, da parte della ditta di onoranze funebri, non sono programnnabili né prevedibili proprio per il tipo di attività che si dovrà prestare (attività funebre). Il ricorrente, inoltre, riporta precedente di legittimità (Sez. 1, Rv. 261137) che individua i requisiti necessari per accedere alla semilibertà in caso di detenuto in espiazione di reati ostativi e sottolinea che il Tribunale non ha svolto alcuna motivazione, a fronte della riscontrata espiazione della pena irrogata per detti reati, rispetto al requisito della mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, omettendo, anzi, ogni confronto con le informazioni provenienti dal Procuratore distrettuale antimafia e dagli organi di polizia. Si rimarca che, nel caso al vaglio, le informative richiamate hanno attestato la perdurante contiguità di Primiceri con la consorteria criminale di riferimento (sacra corona unita) che include nel proprio ambito di operatività, proprio il territorio di Surbo in cui opera la ditta aggiudicataria dei servizi cimiteriali del medesimo comune, indicata come quella che ha manifestato disponibilità alla prestazione di attività lavorativa da parte del condannato, con conseguente rientro di questi proprio nel territorio di riferimento della cosca, con esposizione ad elevato rischio di recidiva. Si rileva, inoltre, che, dai brani intercettati riportati a p. 2 del ricorso, emerge il mantenimento in carcere, da parte della cosca di appartenenza, durante la detenzione di Prinnicerio. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione. L'ordinanza si sofferma su elementi non decisivi, mentre trascurerebbe le risultanze istruttorie attestanti la perdurante appartenenza del condannato alla cosca, giungendo a una motivazione in aperto contrasto con le risultanze istruttorie (parere della Direzione distrettuale competente e degli organi della Polizia giudiziaria competente per territorio). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, P. Serrao d'Aquino, ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. La difesa, avv. P. Cannoletta, ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte pubblica, rilevando, in sostanza, che, avendo Primiceri scontato l'intera pena irrogata per reati ostativi, non può operare, quale necessaria condizione di ammissibilità del beneficio richiesto, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni innanzi indicate. 1.1.Si osserva che l'art. 50 ord. pen., nel disciplinare i requisiti di ammissibilità della misura della semilibertà, prevede cinque ipotesi. Nel caso di esecuzione della pena dell'arresto ovvero della reclusione sino a sei mesi non è richiesto alcun requisito attinente alla porzione di pena espiata (comma primo). Nel caso di condanna all'ergastolo è necessaria l'avvenuta espiazione di "almeno venti anni di pena" (comma quinto).Al di fuori delle condizioni di applicabilità del primo comma (e dunque nel caso di esecuzione della pena della reclusione per un tempo superiore a mesi sei) il secondo comma prevede tre ipotesi, delineate in relazione ai criteri del quantum di pena espiata e del titolo della condanna. Innanzitutto, in via generale, viene richiesto che sia espiata almeno metà della pena, limite che viene elevato a due terzi qualora il titolo della condanna sia costituito da uno dei delitti indicati dall'art. 4-bis ord. pen., ai commi 1, 1-ter e 1-quater. Infine, lo stesso secondo comma stabilisce che, qualora vi siano i requisiti di ammissibilità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ("... nei casi previsti dall'art. 47 ...") e questa non fosse concedibile ("... se mancano i presupposti previsti per l'affidamento in prova al servizio sociale ...") e il titolo della condanna è "un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis", la misura della semilibertà è ammissibile "anche prima dell'espiazione di metà della pena". Dunque, il terzo periodo del secondo comma prevede che, ove sia in esecuzione una pena inferiore al limite di anni quattro di reclusione, ma non sia in concreto concedibile la più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, sia ammissibile la misura della semilibertà senza la previsione di un quantum di pena già espiata e sempre che il titolo della condanna non rientri tra i delitti indicati dall'art. 4-bis, comma 1, ord. pen. (reati cd. di prima fascia: cfr. Sez. 1, n. 24438 del 26/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284756). La pronuncia della Corte costituzionale n. 74 del 2020, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 ord. pen. "ne/la parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50", ha ricostruito l'istituto in esame, definendo l'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 50 ord. pen. come semilibertà cd. surrogatoria rispetto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Va, inoltre, sottolineato che l'art. 4-bis Ord. pen., nel testo antecedente al d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, prevedeva, al primo comma, una presunzione di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per i reati ostativi cd. di prima fascia non collaborante, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. Proprio in virtù di tale presunzione — assoluta, non essendo superabile se non dalla collaborazione — la disposizione comportava che le richieste di concessione di misure alternative proposte da soggetto non collaborante dovessero dichiararsi in limine inammissibili.Le uniche eccezioni erano rappresentate dai casi di collaborazione accertata come impossibile o irrilevante di cui al comma 1 -bis della medesima disposizione. La giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 45896 del 15/10/2014, Chianese, Rv. 261137) ha affermato che l'ammissione al beneficio della semilibertà, in favore del condannato per uno dei reati previsti dall'art. 4- bis, commi 1-ter e 1-quater, Ord. pen., è consentita alla duplice condizione che non vi siano elementi per ritenere il collegamento del condannato con la criminalità organizzata e che siano stati espiati almeno due terzi della pena, salvo l'accertamento dell'intervenuta collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter cit. In tale caso, la misura della semilibertà è ritenuta fruibile dopo l'espiazione del termine ordinario (della metà della pena), pervenendo a tale conclusione in base alla lettura combinata degli artt. 4-bis, 50 e 58-ter Ord.pen. Secondo la disciplina attualmente in vigore, poi, gli elementi che deve valutare il giudice di sorveglianza devono consentire di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali. Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022, che ha previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'art. 4-bis ord. pen., prevede che i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia' possono essere concessi "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", purché l'istante dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza; elementi, questi, che devono consentire di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali. Non va trascurato, poi, che secondo un indirizzo espresso in plurime pronunce di questa Corte, deve trovare immediata applicazione lo ius superveniens (anche in sede di legittimità) con riferimento specifico ai permessi premio (in tal senso, Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Rv. 285203 - 01: in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum). 1.2. Ciò premesso, si rileva, in primo luogo, che, nel caso al vaglio, il Tribunale di sorveglianza evidenzia l'avvenuta espiazione della pena irrogata per reati ostativi al 30 settembre 2022, ma non indica, per la pena residua (con fine pena indicato al 7 agosto 2027) a quali titoli di reato si faccia riferimento, né indica la sussistenza di alcuna condotta collaborativa del detenuto. Con riguardo ai restanti reati per i quali il condannato ha riportato la pena compresa nel provvedimento di cumulo in esecuzione, anche ove superata la prima condizione di ammissibilità, il Tribunale, comunque, in secondo luogo, non compie adeguata motivazione in relazione alla valutazione degli atti istruttori acquisiti. Al di là del contestato mancato esame di elementi tali da far ritenere la sussistenza, all'attualità, di collegamenti con l'ambiente in cui si colloca la condotta illecita, in ogni caso il Tribunale omette di dare conto dell'esame delle dettagliate informazioni assunte, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2-bis Ord. pen. (note informative provenienti dal Procuratore Distrettuale della Repubblica e altre comunicazioni provenienti dagli organi di polizia). In particolare, la motivazione resa (cfr. p. 3) non tiene in alcuna considerazione, come dedotto dal ricorrente, il contenuto e le ragioni del parere (negativo) della Direzione distrettuale Antimafia di Lecce, nonché le circostanze segnalate nell'annotazione dei Carabinieri di Lecce, con riferimento agli orari della ditta di pompe funebri Greco, dichiaratasi disponibile a dare lavoro al condannato, nonostante questa annotazione sia indicata, nella descrizione delle fonti istruttorie, come atto esaminato dal Tribunale (cfr. p. 1). Il provvedimento, in sostanza, nel concedere la misura, finisce per attribuire esclusivo rilievo alla condotta inframuraria e alla correttezza del comportamento tenuto dal condannato, durante il periodo di espiazione già sofferto con esito che il Tribunale valuta — con motivazione che, tuttavia, appare assertiva — come "prevalente" rispetto alle informazioni di segno contrario provenienti dalle Forze dell'ordine. Invero, si reputano idonei gli orari di lavoro presso le pompe funebri Greco, ditta che, secondo la puntuale prospettazione del ricorrente, risulta operare proprio nel territorio di Surbo, in cui agisce il sodalizio di appartenenza, così rendendo una motivazione che non si allinea ai necessari parametri di logicità e coerenza onde superare il vaglio di legittimità.Sicché il provvedimento è senz'altro carente, dal punto di vista della tenuta della motivazione, anche al di là del fatto di non aver illustrato compiutamente le ragioni per le quali non si considerano, in alcun modo, eventuali possibili ragioni di collegamento con la sacra corona uníta (a fronte della segnalata raccomandazione di un apicale del clan di provvedere al mantenimento economico di Primiceri in carcere). È, invero, il caso di osservare che i precedenti cui si riferisce la difesa nella memoria fatta pervenire tempestivamente, attengono all'esigenza di scioglimento del cumulo ai fini dell'ammissibilità della domanda di concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258403; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860). Tale indirizzo interpretativo afferma che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. è legittimo procedere allo scioglimento del «cumulo» nel corso dell'esecuzione nei casi in cui debba essere compiuto il giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario e qualora, tra le pene unificate, solo alcune si riferiscano a reati ricompresi nel novero di quelli elencati nell'art. 4-bis Ord. pen. (Sez. 1, n. 2285 del 3/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. cit.; Sez. 1, n. 5158 del 17/1/2012, Marino, Rv. cit.; Sez. 1, n. 1405 del 14/12/2010, dep. 2011, Zingale, Rv. 249425). Sicché, una volta operato lo scioglimento, deve ritenersi che vengano meno le ostatività riferite ai reati le cui pene dovessero risultare già espiate. Tuttavia, nel caso di specie, si rileva che al di là dell'avvenuta espiazione integrale della pena irrogata per reati ostativi, la motivazione risulta carente dal punto di vista della sussistenza dei presupposti per la concessione della misura di cui all'art. 50 Ord. pen., tenuto conto che, in ogni caso, il lavoro da prestare, secondo i criteri fissati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere svolto in condizioni atte a consentire la risocializzazione del condannato, oltre che il suo graduale reinserimento. Sotto tale profilo, quindi, la motivazione non supera il vaglio di legittimità per la parte in cui non tiene conto della circostanza che l'attività lavorativa indicata dal condannato, oltre ad essere del tutto estemporanea quanto ad orari di lavoro, è tale da essere espletata proprio in un territorio in cui, secondo le informazioni assunte, continua ad operare il sodalizio per la cui appartenenza il ricorrente ha riportato condanna. 2.Segue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, onde integrare la motivazione nel senso indicato nella
Sentenza Cassazione n. 17071/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris