CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19048/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 28 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta aQu Haifen con sentenza dello stesso giudice n. 547 del 2017, confermata dalla Corte diappello di Genova n. 1724 del 2018, previa esclusione della recidiva, nella misura di dueanni, un mese e dieci giorni di reclusione e 3.666,67 euro di multa.2. Avverso il provvedimento propone per cassazione la condannata per mezzo delproprio difensore fiduciario articolando due motivi.2.1. Con il primo eccepisce i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdell’ordinanza con specifico riferimento anche al contenuto della sentenza di condannasopra citata.L’incidente di esecuzione riguarda l’ordine di carcerazione avente ad oggetto, oltre allapronuncia menzionata (relativa alla condanna a due anni, due mesi di reclusione e 4.000euro di multa), anche quella del Tribunale di Genova n. 958 del 2011 contenente lacondanna alla pena di quattro mesi di reclusione. All’esito del procedimento concluso con la sentenza n. 547 del 2017, il giudice haritenuto di applicare l’aumento per la recidiva proprio in ragione della condanna del 2011posta a giustificazione, peraltro, anche del diniego delle circostanze attenuanti generiche.A seguito della notifica dell’ordine di esecuzione, è stata avanzata istanza direscissione di giudicato in ordine alla sentenza n. 958 del 2011; l’istanza è stata accolta.Conseguentemente, è stata richiesta al giudice dell’esecuzione la rideterminazione deltrattamento sanzionatorio relativamente alla sentenza n. 547 del 2017, nel senso dellaesclusione della recidiva e della concessione delle circostanze attenuanti generiche.La censura di cui al primo motivo riguarda proprio la motivazione con la quale il giudicedell’esecuzione ha respinto la domanda di esclusione di dette circostanze.La decisione, infatti, è stata motivata richiamando proprio il precedente penalesuccessivamente escluso per effetto della rescissione del giudicato.A favore della concedibilità della mitigazione sanzionatoria, peraltro, il ricorrente haindicato una serie di elementi fattuali pretermessi dal giudice dell’esecuzione quali l’assenzadi precedenti o pendenze, le condizioni di vita personali e sociali della condannata e la suacondotta, anche successiva.2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge per essere stata posta afondamento della esclusione delle circostanze attenuanti generiche (sia pure solo dallaCorte di appello di Genova, non anche dal giudice di primo grado) anche la mancanza diresipiscenza.Si tratta, invero, di elemento che da solo (stante l’intervenuta esclusione della recidiva)non può giustificare l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profilostrettamente attinente all’esercizio del diritto di difesa.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. I motivi possono esser esaminati congiuntamente in quanto pongono questionistrettamente connesse.Nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio richiesto con laproposizione dell’incidente di esecuzione, il Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] si è pienamente conformato al contenuto del giudicato della sentenza emessa n.1724/1018 della Corte di appello genovese. Disposta l’esclusione della recidiva infraquinquennale, per effetto dellarescissione del giudicato che ha travolto la sentenza posta a giustificazione della circostanzaaggravante, nel provvedere in ordine alle circostanze attenuanti generiche, ha operato unarinnovata valutazione degli elementi dedotti, sostanzialmente finendo per confermare leragioni che avevano indotto i giudici della cognizione ad escludere la mitigazionesanzionatoria.A tale proposito, ha evidenziato come la Corte di appello di Genova abbia escluso lecircostanze di cui all’art 62-bis cod. pen. segnalando la mancanza di «alcun segno concretodi resipiscenza» quale argomento ulteriore alla recidiva.Tale profilo va inteso, peraltro, come conferma dell’assenza di elementi positivi idonei agiustificare il riconoscimento del beneficio, posto che l'applicazione delle circostanzeconnotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cuiassenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (v., ad es., Sez. 3, n.24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 - 01)Giova peraltro richiamare, sul punto, il consolidato orientamento in base al quale «alfine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi aprendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritieneprevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche unsolo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità diesecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).Né assume rilievo alcuno la circostanza che la sola sentenza di appello abbia fattoriferimento all’assenza di resipiscenza quale elemento idoneo a giustificare il diniego dellecircostanze attenuanti generiche integrando tale statuizione il quadro complessivo delgiudicato formatosi a carico della ricorrente.3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]