CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 26516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2-17 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 maggio 2021 la Corte di Appello di Napoli - visto l'art 599bis cod.proc.pen. - su concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 15 dicembre 2020 - riduceva la pena detentiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pasquale ad anni tre e mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 23 commi 1 e 3 della legge 110/75 e al reato di cui all'art. 648 c.p., confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Pasquale deducendo la violazione dell'art. 606, co.1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al ritenuto concorso formale tra i due reati contestati. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché relativo a punto della decisione compreso nei motivi coperti dalla rinunzia. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]