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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 1974

Cassazione n. 24975/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'08/09/1974 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava la decisione della locale Corte di assise, che aveva respinto l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato, ora per allora, la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, per superamento del termine di fase relativo alle indagini preliminari (pari a un anno, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen.).

Secondo il Tribunale, il superamento non si era verificato, operando in detta fase - in mancanza di espressa richiesta di procedere, da parte dell'indagato o del suo difensore - la sospensione dei termini processuali, di durata pari a 64 giorni, prevista dall'art. 83, commi 2 e 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 16, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente integrato e modificato; sospensione riferibile anche ai termini di durata massima delle misure cautelari, stabiliti dall'art.303 cod. proc. pen. (art. 83 cit., comma 4),

2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge.

Secondo il ricorrente, l'interpretazione dell'ordinanza impugnata non sarebbe corretta.

Le indagini preliminari sarebbero infatti connotate da una peculiare disciplina, che vedrebbe il pubblico ministero quale unico regista, e solo in via residuale contemplerebbe attività da svolgere in contraddittorio con la difesa dell'indagato.

La richiesta espressa di non sospendere le indagini sarebbe esigibile solo in presenza di attività di quest'ultimo, antecedentemente programmate.

In mancanza, non essendovi neppure termini procedurali in corso, la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari non avrebbe motivo di operare.

L'interpretazione propugnata troverebbe conforto nella giurisprudenza di questa Corte, in ricorso richiamata.

In ogni caso la difesa aveva anche stimolato le attività di indagine, richiedendo l'esecuzione di accertamenti di natura tecnica.

Sicché l'ordinanza impugnata avrebbe errato nel mancare di rilevare, e sanzionare, il superamento dei termini di durata massima della custodia cautelare in atto nei suoi confronti.

3. Sono pervenuti tempestivi motivi aggiunti, sottoscritti da nuovo difensore di fiducia, in cui si insiste nella tesi secondo cui l'ipotesi di sospensione dei termini di ordine cautelare, introdotta dalla normativa dell'emergenza, non sarebbe né automatica, né indiscriminata.

Essa sarebbe, viceversa, correlata al rinvio officioso di un'udienza, che fosse stata fissata nel periodo di paralisi processuale, o all'impossibilità di svolgimento di altre specifiche attività in detto periodo originariamente programmate, o ad altri caso in cui fossero separatamente operanti termini procedurali per il compimento di atti, incisi direttamente dalla sospensione.

Situazioni, nella specie, non ravvisabili.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, come successivamente integrato e modificato, nel dettare misure urgenti di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto come regola, al comma 1, il rinvio d'ufficio delle udienze, anche penali, da tenersi presso tutti gli uffici giudiziari nel periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020, e la loro nuova calendarizzazione a data successiva alla conclusione di tale periodo; e ha previsto, ancora come regola, al comma 2, la generalizzata sospensione dei termini procedurali nel periodo decorrenti, o principianti, sempre fino a conclusione dello stesso.

Il medesimo comma 2 dell'art. 83, cit., ha inserito espressamente, tra i termini soggetti a sospensione, quelli di durata delle indagini preliminari, nonché, tra gli altri, quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per l'adozione dei provvedimenti, per il deposito delle motivazioni, per la proposizione delle impugnazioni.

A tale sospensione dei termini dei procedimenti consegue, ai sensi dell'art. 83, cit., comma 4, la sospensione, di pari durata, dei termini di cui agli art. 303 e 308 cod. proc. pen., ossia dei termini massimi di durata delle misure cautelari.

Quest'ultima sospensione non è ancorata ad alcun presupposto diverso dalla mera insistenza delle misure in seno a «procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2».

Fanno eccezione alla regola della sospensione ex lege dei termini del procedimento penale, per quanto rileva in questa sede, i procedimenti per i quali, nel periodo di sospensione, o nei sei mesi successivi, scadrebbero i termini di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. (ossia i termini massimi complessivi della misura, includenti le sospensioni della custodia cautelare), e i procedimenti nei quali gli indagati o imputati, o i loro difensori, espressamente richiedano che si proceda.

2. La piana esegesi testuale di tali disposizioni induce a ritenere l'automaticità della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, in relazione all'emergenza epidemiologica, anche nella fase delle indagini preliminari, per il solo fatto che il procedimento rientri tra quelli i cui termini sono sospesi a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020.

E sono in particolare sospesi, in questa fase, i termini dei procedimenti nei quali non sia intervenuta l'espressa richiesta di trattazione cui si faceva testé riferimento.

A tale conclusione è già pervenuta, del resto, la giurisprudenza di legittimità formatasi in argomento.

Sez. 3, n. 36359 del 28/04/2021, Dragotto, Rv. 282368-01, ha ritenuto che la sospensione dei termini cautelari di fase si applichi, con l'eccezione sopra indicata, anche ai soggetti sottoposti a misura cautelare per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale, ben potendo anche costoro - eventualmente tramite il difensore, e al fine di evitare l'anzidetta sospensione - richiedere che si proceda, nella specie sollecitando il pubblico ministero ad assumere le determinazioni di cui all'art. 326 cod. proc. pen. Sez. 3, n. 17394 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281729-01, ha argomentato nel medesimo senso, osservando che il sistema, congegnato dal legislatore dell'emergenza, consente all'indagato e al difensore l'insindacabile facoltà di paralizzare la sospensione dei termini di custodia cautelare attraverso l'espressa richiesta di procedere, conforme al principio di riserva di legge e non incidente sulla presunzione di non colpevolezza; con salvezza, pertanto, dei valori costituzionali in gioco.

Sez. 2, n. 18991 del 09/02/2021, Inzerillo, Rv. 281448-01, nel ribadire che la sospensione dei termini dei procedimenti penali, prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, si applica anche ai termini, assoluti e relativi, di durata massima delle misure cautelari di cui all'art. 303 cod. proc. pen., ha precisato che l'assunto vale indipendentemente dall'essere già spirati, o meno, i termini per il compimento delle indagini preliminari a norma dell'art. 405 stesso codice.

I primi, in quanto specificamente afferenti alle suddette misure, sono infatti del tutto indipendenti dai secondi.

Né occorre che la sospensione dei termini del procedimento penale sia previamente accertata da un provvedimento formale (Sez. 3, n. 11217 del 19/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281382-02; Sez. 6, n. 23913 del 03/03/2021, Macaluso, Rv. 281525-01).3.

L'esegesi teleologica e sistematica conduce al medesimo risultato.

La ratio della normativa emergenziale è quella di evitare lo svolgimento delle attività processuali non indispensabili, onde ridurre le occasioni di contatto sociale, e di potenziale contagio, nella fase acuta dell'epidemia.

A tal fine è stata disposta la tendenziale sospensione di ogni attività giudiziaria, e ciò è stato realizzato non solo mediante il rinvio delle udienze in corso, ma anche tramite la sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi, tra cui la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 cod. pen., o di giudizio immediato ex art. 453 cod. proc. pen., nonché tramite la sospensione dei termini per decidere, anche fuori udienza, sulle richieste stesse, o sulla richiesta di rito abbreviato dall'imputato conseguentemente presentata; decisioni che, segnando il passaggio di fase (art. 303, comma 1, lett. b) e b-bis), cod. proc. pen.), impediscono la maturazione del termine massimo di custodia.

Quel che si è voluto dunque evitare con tale composita disciplina è che l'indagato e la difesa, in fase d'indagini, lucrino sul termine, approfittando dell'inerzia legislativamente imposta al pubblico ministero e al giudice.

Se tali organi sono invece sciolti, con dichiarazione espressa degli aventi diritto, dal dovere di astenersi dal procedere, la sospensione della durata massima della misura cautelare non ha più ragion d'essere.

In questo delicato, ma perfettamente logico, equilibrio sta dunque la tenuta del sistema.

4. Non possono dunque in nessun caso applicarsi, nella fase delle indagini preliminari, i principi espressi da Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780-01, evocata dal ricorrente, e ripresa da Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021, Barbaro, Rv. 281167-01, a tenore delle quali la menzionata sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, correlata all'emergenza epidemiologica, opera, nel giudizio, alla condizione ulteriore che il procedimento abbia subito concretamente una stasi, in relazione ad un qualunque atto che fosse stato da compiere in pendenza di quei termini, e che sia stato ritardato a seguito della sospensione del procedimento indotta dalla disciplina emergenziale.

Indipendentemente dall'esattezza di principi così formulati, la stasi in fase d'indagini, in un procedimento a carico di persone assoggettate a misura cautelare, è direttamente riferibile alla preclusione, indotta dalla normativa dell'emergenza, della possibilità, altrimenti sempre immanente, del compimento degli atti propedeutici all'instaurazione del giudizio; atti che, ai fini della misura, chiudono definitivamente la fase e bloccano i termini.

La preclusione è bilanciata, ove la difesa non intenda eliderla, dalla protrazione, per un tempo corrispondente, di tutti i termini procedurali, inclusi quelli di durata massima delle misure cautelari, che altrimenti potrebbero spirare nonostante ogni sforzo diligente che possa essere compiuto dall'Autorità incaricata di condurre il procedimento.

5. A conforto, e non a confutazione, di tale ragionamento stanno le argomentazioni svolte da Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 (dal ricorrente pure evocata), ove rettamente intese.

Affermano le Sez.

U, al punto 9 del Considerato in diritto: «[...]

9.4. E' peraltro opportuno chiarire che, per quanto riguarda i procedimenti approdati al grado di legittimità, la fissazione di un'udienza nell'intervallo temporale compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 è, di fatto, condizione ineludibile per la sospensione della prescrizione [e quindi della custodia cautelare] prevista dal comma 4 dell'art. 83.

Se è vero, infatti, che tale disposizione connette espressamente la temporanea moratoria della causa estintiva a quella dei termini procedurali imposta dal secondo comma dello stesso articolo e non già al rinvio d'ufficio delle udienze, disposta invece nel primo comma, non è meno vero che sostanzialmente gli unici termini che vengono sospesi nel giudizio di cassazione sono quelli inscindibilmente collegati alla celebrazione di un'udienza menzionati in precedenza. [...] 9.5 Sul punto è opportuno infine aggiungere, a scanso di equivoci, che la sospensione dei termini di prescrizione [e quindi della custodia cautelare] nelle altre fasi del procedimento o del processo non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, «tutti i termini procedurali», purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen. Sez.

U, Sanna, confermano dunque che la sospensione della prescrizione, e quindi della custodia cautelare, opera, nel giudizio di merito, salve le eccezioni previste, se i relativi termini risultino decorrenti nel periodo della sospensione del procedimento penale.

Basta, nel giudizio di merito, questa condizione.

Non occorre, in particolare per la fase delle indagini preliminari, che in detto periodo fossero calendarizzate specifiche attività investigative, rimandate per l'emergenza, o fosse stata già inviato l'avviso di conclusione delle indagini o depositata la richiesta di rinvio a giudizio.

Quel che normativamente autorizza, e logicamente giustifica, il prolungamento del termine, nella specie di custodia cautelare, è il fatto che, nei 64 giorni compresi tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020, in assenza della richiesta difensiva espressa di procedere gli atti di impulso - funzionali all'impedimento della maturazione del termine di fase - erano preclusi.

Il termine stesso è, per questa ragione, prorogato ex lege di un tempo corrispondente.

6. Quanto al rilievo ulteriore del ricorso, secondo cui la relativa difesa avrebbe stimolato l'attività d'indagine, anche indicando temi di prova, vige il principio che la sospensione dei termini può essere evitata solo da un'espressa richiesta di trattazione del procedimento (Sez. 2, n. 20781 del 02/03/2021, Fiorisi, Rv. 281372-01), anche se non consegnata a formule sacramentali (Sez. 1, n. 40803 del 15/07/2021, Caporrino, Rv. 282150-01).

7. Il ricorso deve essere respinto, in base alle considerazioni che precedono.

La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'08/09/1974 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava la decisione della locale Corte di assise, che aveva respinto l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato, ora per allora, la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, per superamento del termine di fase relativo alle indagini preliminari (pari a un anno, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen.). Secondo il Tribunale, il superamento non si era verificato, operando in detta fase - in mancanza di espressa richiesta di procedere, da parte dell'indagato o del suo difensore - la sospensione dei termini processuali, di durata pari a 64 giorni, prevista dall'art. 83, commi 2 e 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 16, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente integrato e modificato; sospensione riferibile anche ai termini di durata massima delle misure cautelari, stabiliti dall'art.303 cod. proc. pen. (art. 83 cit., comma 4), 2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge. Secondo il ricorrente, l'interpretazione dell'ordinanza impugnata non sarebbe corretta. Le indagini preliminari sarebbero infatti connotate da una peculiare disciplina, che vedrebbe il pubblico ministero quale unico regista, e solo in via residuale contemplerebbe attività da svolgere in contraddittorio con la difesa dell'indagato. La richiesta espressa di non sospendere le indagini sarebbe esigibile solo in presenza di attività di quest'ultimo, antecedentemente programmate. In mancanza, non essendovi neppure termini procedurali in corso, la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari non avrebbe motivo di operare. L'interpretazione propugnata troverebbe conforto nella giurisprudenza di questa Corte, in ricorso richiamata. In ogni caso la difesa aveva anche stimolato le attività di indagine, richiedendo l'esecuzione di accertamenti di natura tecnica. Sicché l'ordinanza impugnata avrebbe errato nel mancare di rilevare, e sanzionare, il superamento dei termini di durata massima della custodia cautelare in atto nei suoi confronti. 3. Sono pervenuti tempestivi motivi aggiunti, sottoscritti da nuovo difensore di fiducia, in cui si insiste nella tesi secondo cui l'ipotesi di sospensione dei termini di ordine cautelare, introdotta dalla normativa dell'emergenza, non sarebbe né automatica, né indiscriminata. Essa sarebbe, viceversa, correlata al rinvio officioso di un'udienza, che fosse stata fissata nel periodo di paralisi processuale, o all'impossibilità di svolgimento di altre specifiche attività in detto periodo originariamente programmate, o ad altri caso in cui fossero separatamente operanti termini procedurali per il compimento di atti, incisi direttamente dalla sospensione. Situazioni, nella specie, non ravvisabili. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, come successivamente integrato e modificato, nel dettare misure urgenti di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto come regola, al comma 1, il rinvio d'ufficio delle udienze, anche penali, da tenersi presso tutti gli uffici giudiziari nel periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020, e la loro nuova calendarizzazione a data successiva alla conclusione di tale periodo; e ha previsto, ancora come regola, al comma 2, la generalizzata sospensione dei termini procedurali nel periodo decorrenti, o principianti, sempre fino a conclusione dello stesso. Il medesimo comma 2 dell'art. 83, cit., ha inserito espressamente, tra i termini soggetti a sospensione, quelli di durata delle indagini preliminari, nonché, tra gli altri, quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per l'adozione dei provvedimenti, per il deposito delle motivazioni, per la proposizione delle impugnazioni. A tale sospensione dei termini dei procedimenti consegue, ai sensi dell'art. 83, cit., comma 4, la sospensione, di pari durata, dei termini di cui agli art. 303 e 308 cod. proc. pen., ossia dei termini massimi di durata delle misure cautelari. Quest'ultima sospensione non è ancorata ad alcun presupposto diverso dalla mera insistenza delle misure in seno a «procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2». Fanno eccezione alla regola della sospensione ex lege dei termini del procedimento penale, per quanto rileva in questa sede, i procedimenti per i quali, nel periodo di sospensione, o nei sei mesi successivi, scadrebbero i termini di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. (ossia i termini massimi complessivi della misura, includenti le sospensioni della custodia cautelare), e i procedimenti nei quali gli indagati o imputati, o i loro difensori, espressamente richiedano che si proceda. 2. La piana esegesi testuale di tali disposizioni induce a ritenere l'automaticità della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, in relazione all'emergenza epidemiologica, anche nella fase delle indagini preliminari, per il solo fatto che il procedimento rientri tra quelli i cui termini sono sospesi a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020. E sono in particolare sospesi, in questa fase, i termini dei procedimenti nei quali non sia intervenuta l'espressa richiesta di trattazione cui si faceva testé riferimento. A tale conclusione è già pervenuta, del resto, la giurisprudenza di legittimità formatasi in argomento. Sez. 3, n. 36359 del 28/04/2021, Dragotto, Rv. 282368-01, ha ritenuto che la sospensione dei termini cautelari di fase si applichi, con l'eccezione sopra indicata, anche ai soggetti sottoposti a misura cautelare per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale, ben potendo anche costoro - eventualmente tramite il difensore, e al fine di evitare l'anzidetta sospensione - richiedere che si proceda, nella specie sollecitando il pubblico ministero ad assumere le determinazioni di cui all'art. 326 cod. proc. pen. Sez. 3, n. 17394 del 28/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281729-01, ha argomentato nel medesimo senso, osservando che il sistema, congegnato dal legislatore dell'emergenza, consente all'indagato e al difensore l'insindacabile facoltà di paralizzare la sospensione dei termini di custodia cautelare attraverso l'espressa richiesta di procedere, conforme al principio di riserva di legge e non incidente sulla presunzione di non colpevolezza; con salvezza, pertanto, dei valori costituzionali in gioco. Sez. 2, n. 18991 del 09/02/2021, Inzerillo, Rv. 281448-01, nel ribadire che la sospensione dei termini dei procedimenti penali, prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, si applica anche ai termini, assoluti e relativi, di durata massima delle misure cautelari di cui all'art. 303 cod. proc. pen., ha precisato che l'assunto vale indipendentemente dall'essere già spirati, o meno, i termini per il compimento delle indagini preliminari a norma dell'art. 405 stesso codice. I primi, in quanto specificamente afferenti alle suddette misure, sono infatti del tutto indipendenti dai secondi. Né occorre che la sospensione dei termini del procedimento penale sia previamente accertata da un provvedimento formale (Sez. 3, n. 11217 del 19/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281382-02; Sez. 6, n. 23913 del 03/03/2021, Macaluso, Rv. 281525-01).3. L'esegesi teleologica e sistematica conduce al medesimo risultato. La ratio della normativa emergenziale è quella di evitare lo svolgimento delle attività processuali non indispensabili, onde ridurre le occasioni di contatto sociale, e di potenziale contagio, nella fase acuta dell'epidemia. A tal fine è stata disposta la tendenziale sospensione di ogni attività giudiziaria, e ciò è stato realizzato non solo mediante il rinvio delle udienze in corso, ma anche tramite la sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi, tra cui la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 cod. pen., o di giudizio immediato ex art. 453 cod. proc. pen., nonché tramite la sospensione dei termini per decidere, anche fuori udienza, sulle richieste stesse, o sulla richiesta di rito abbreviato dall'imputato conseguentemente presentata; decisioni che, segnando il passaggio di fase (art. 303, comma 1, lett. b) e b-bis), cod. proc. pen.), impediscono la maturazione del termine massimo di custodia. Quel che si è voluto dunque evitare con tale composita disciplina è che l'indagato e la difesa, in fase d'indagini, lucrino sul termine, approfittando dell'inerzia legislativamente imposta al pubblico ministero e al giudice. Se tali organi sono invece sciolti, con dichiarazione espressa degli aventi diritto, dal dovere di astenersi dal procedere, la sospensione della durata massima della misura cautelare non ha più ragion d'essere. In questo delicato, ma perfettamente logico, equilibrio sta dunque la tenuta del sistema. 4. Non possono dunque in nessun caso applicarsi, nella fase delle indagini preliminari, i principi espressi da Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021, Barbaro, Rv. 280780-01, evocata dal ricorrente, e ripresa da Sez. 4, n. 17787 del 15/04/2021, Barbaro, Rv. 281167-01, a tenore delle quali la menzionata sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, correlata all'emergenza epidemiologica, opera, nel giudizio, alla condizione ulteriore che il procedimento abbia subito concretamente una stasi, in relazione ad un qualunque atto che fosse stato da compiere in pendenza di quei termini, e che sia stato ritardato a seguito della sospensione del procedimento indotta dalla disciplina emergenziale. Indipendentemente dall'esattezza di principi così formulati, la stasi in fase d'indagini, in un procedimento a carico di persone assoggettate a misura cautelare, è direttamente riferibile alla preclusione, indotta dalla normativa dell'emergenza, della possibilità, altrimenti sempre immanente, del compimento degli atti propedeutici all'instaurazione del giudizio; atti che, ai fini della misura, chiudono definitivamente la fase e bloccano i termini. La preclusione è bilanciata, ove la difesa non intenda eliderla, dalla protrazione, per un tempo corrispondente, di tutti i termini procedurali, inclusi quelli di durata massima delle misure cautelari, che altrimenti potrebbero spirare nonostante ogni sforzo diligente che possa essere compiuto dall'Autorità incaricata di condurre il procedimento. 5. A conforto, e non a confutazione, di tale ragionamento stanno le argomentazioni svolte da Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 (dal ricorrente pure evocata), ove rettamente intese. Affermano le Sez. U, al punto 9 del Considerato in diritto: «[...] 9.4. E' peraltro opportuno chiarire che, per quanto riguarda i procedimenti approdati al grado di legittimità, la fissazione di un'udienza nell'intervallo temporale compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 è, di fatto, condizione ineludibile per la sospensione della prescrizione [e quindi della custodia cautelare] prevista dal comma 4 dell'art. 83. Se è vero, infatti, che tale disposizione connette espressamente la temporanea moratoria della causa estintiva a quella dei termini procedurali imposta dal secondo comma dello stesso articolo e non già al rinvio d'ufficio delle udienze, disposta invece nel primo comma, non è meno vero che sostanzialmente gli unici termini che vengono sospesi nel giudizio di cassazione sono quelli inscindibilmente collegati alla celebrazione di un'udienza menzionati in precedenza. [...] 9.5 Sul punto è opportuno infine aggiungere, a scanso di equivoci, che la sospensione dei termini di prescrizione [e quindi della custodia cautelare] nelle altre fasi del procedimento o del processo non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, «tutti i termini procedurali», purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell'art. 172 cod. proc. pen. Sez. U, Sanna, confermano dunque che la sospensione della prescrizione, e quindi della custodia cautelare, opera, nel giudizio di merito, salve le eccezioni previste, se i relativi termini risultino decorrenti nel periodo della sospensione del procedimento penale. Basta, nel giudizio di merito, questa condizione. Non occorre, in particolare per la fase delle indagini preliminari, che in detto periodo fossero calendarizzate specifiche attività investigative, rimandate per l'emergenza, o fosse stata già inviato l'avviso di conclusione delle indagini o depositata la richiesta di rinvio a giudizio. Quel che normativamente autorizza, e logicamente giustifica, il prolungamento del termine, nella specie di custodia cautelare, è il fatto che, nei 64 giorni compresi tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020, in assenza della richiesta difensiva espressa di procedere gli atti di impulso - funzionali all'impedimento della maturazione del termine di fase - erano preclusi. Il termine stesso è, per questa ragione, prorogato ex lege di un tempo corrispondente. 6. Quanto al rilievo ulteriore del ricorso, secondo cui la relativa difesa avrebbe stimolato l'attività d'indagine, anche indicando temi di prova, vige il principio che la sospensione dei termini può essere evitata solo da un'espressa richiesta di trattazione del procedimento (Sez. 2, n. 20781 del 02/03/2021, Fiorisi, Rv. 281372-01), anche se non consegnata a formule sacramentali (Sez. 1, n. 40803 del 15/07/2021, Caporrino, Rv. 282150-01). 7. Il ricorso deve essere respinto, in base alle considerazioni che precedono. La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r
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