CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 10959/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21046/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO BARI n. 868/2022 deposi- tata il 30/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda sostanziale trae origine dalla realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], sul proprio lastrico solare, di un volume chiuso con tamponamenti in muratura e struttura portante in elementi lignei, parzialmente sovrastante il parapetto del lastrico di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] di un immobile, dotato di terrazza e parapetto con veduta verso l’immobile di Sigrisi. L’opera, realizzata nel marzo- aprile 2008, veniva contestata dai Guastamacchia-Visaggi in quanto avrebbe impedito l’esercizio del diritto di veduta e violato la distanza di cui all’art. 907 c.c.; inoltre, si lamentava che la costruzione era posta in appoggio al parapetto, violando l’art. 877 c.c. Dopo diffide, Sigrisi rastremavasolo la parete prospiciente il parapetto senza però ripristinare la veduta. I Guastamacchia-Visaggi domandavano quindi al Tribunale di Trani di condannare Sigrisi al ripristino della veduta, arretrando il manufatto di almeno tre metri dal confine o, in subordine, di condannarlo alla demolizione del muro costruito in appoggio. Sigrisi si costituiva, contestando l’esistenza della servitù di veduta e precisando che l’opera era realizzata in aderenza, rispettosa delle norme edilizie locali. Il Tribunale accoglieva le domande, condannando Sigrisi a ridurre il manufatto rispettando la distanza prescritta dall’art. 907 c.c., sulla base della veduta ritenuta esistente per tutta la lunghezza del parapetto. In sede di appello, la Corte territoriale , adita dal convenuto, ha rigettato la censura sulla mancata prova del diritto di veduta, ma ha accolto parzialmente il gravame sull’altezza del parapetto necessario per la sicurezza, accertando la veduta solo per parte terminale del parapetto,alta da 90 a 99 cm, con profondità di 40 cm. La Corte di merito haritienuto che questa parte, di oltre 150 cm di lunghezza, consenta un affaccio comodo e sicuro, integrando dunque una veduta diretta e obliqua, tutelata ex art. 907 c.c. Pertanto, la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata, imponendosi al Sigrisi di arretrare il manufatto in modo radiale rispetto al tratto finale del parapetto. Ricorre in cassazione il convenuto con quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono gli attori con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt.948, 949, 2967 c.c. e 112 c.p.c., assumendo che la Corte di appello ha erroneamente qualificato la domanda proposta dagli attori come actio confessoria servitutis, mentre si trattava invece di una actio negatoria servitutis. Osserva che nella motivazione della sentenza impugnata non è mai chiarita la natura della domanda né viene espli- citato se essa sia fondata su un titolo di acquisto della servitù o sull’usucapione. Si censura che la Cortedistrettuale abbia ritenuto sussistente la servitù di veduta in assenza di prova formale del diritto da parte dei resistenti, fondando la decisione solo sulla non conte- stazione da parte del convenuto, sul contenuto del rogito notarile del 1978 e sulle deposizioni testimoniali, in contrasto con il principio se- condo cui la prova della titolarità del diritto di servitù costituisce con- dizione dell’azione e deve essere fornita in modo rigoroso. Si afferma che il contenuto dell’atto di acquisto degli attori e leloro dichiarazioni non valgono a costituire o provare la servitù, e che la sentenza im- pugnata ha eluso il dovere del giudice di accertare d’ufficio l’esi- stenza del diritto reale dedotto in giudizio, ai sensi dell’art. 949 c.c. Il motivo è infondato. Infatti, la Corte territoriale ha espressamente affermato (p. 10) che «la domanda è comunque fondata, essendo stata la veduta eser- citata pacificamente sin dal 1978 senza interruzioni (come accertato dai testi e dalla c.t.u.), essendo quindi maturato il termine utile ai fini dell’acquisto della servitù per usucapione». LaCorte d’Appello ha quindi desunto la prova del diritto di servitù vantato dagli attori dalla esistenza della veduta da oltre venti anni (v. pag. 10 sentenza) e quindi in sostanza ha ravvisato una servitù costituitaper usucapione. 2. – Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione degli artt.900, 905 e 907 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente qualificato come veduta il parapetto presente sulla terrazza degli attori. Si afferma che la Corte di appello avrebbetra- scurato il principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, se- condo cui affinché un’apertura possa considerarsi veduta ai sensi dell’art. 900 c.c. e, dunque, godere della tutela di cui agli artt. 905 e 907 c.c., è necessario che essa consenta un affaccio esercitabile in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. Secondo il ricorrente, tale principio è stato violato nel caso concreto, poiché il parapetto esaminato dalla Corte distrettuale non avrebbe le caratteristiche ne- cessarie a garantire l’affaccio sicuro: avrebbe, infatti, un’altezza me- dia di soli 80 cm e uno spessore tale (pari ad almeno 80 cm) da ostacolare l’affaccio stesso. Si assume inoltre che la Corte territoriale abbia erroneamente indicato lo spessore del parapetto in soli40 cm, mentre dalla relazione del c.t.u. risulterebbe che lo spessore reale è pari a 80 cm. Si contesta infine che la Corte abbia valorizzato, ai fini della sussistenza della veduta, un segmento del parapetto lungo circa 150 cm, in cui l’altezza sarebbe variabile tra 90 e 99 cm e si sostiene viceversache tale tratto sarebbe troppo breve, disomoge- neo e comunque inidoneo a integrare una veduta ai sensi di legge. Il motivo è inammissibile. Il motivo esibiscela struttura logica seguente: poiché il giudice di merito ha accertato i fatti in modo che si asserisce essere erroneo, allora sono state violate norme giuridiche sostanziali. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. In altre parole, il ricorrente sovrappone il suo ap- prezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevante all’accer- tamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio legittimità. Infatti, la Corte territoriale ha rilevato che la terrazza dei Guastamacchia-Visaggi presenta una parte finale del parapetto con una altezza pari a cm 90 e con una profondità costante di cm 40 sino a raggiungere l’altezza di 99 cm. Tali circostanze di fatto sono state reputate sufficienti a garantire la comoda e sicura inspectio e prospectio nella proprietà Sigrisi, considerato che l’altezza di partenza di cm 90 corrisponde sostanzialmenteal ‘basso ventre’ ma il suo costante incremento sino a 99 cm nonché il suo importante spessore (cm 40) consente una adeguata protezione del petto permettendo contemporaneamente l’affaccio in condiz ioni di sicurezza. Pertanto, la Corte ha inquadratogiuridicamente la parte terminale della terrazza (della misura di oltre un metro e mezzo di lunghezza) come veduta. 3. - Il terzo motivo del ricorso denuncia violazione dell’art. 871 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere omesso l’applica- zione delle norme urbanistiche speciali e locali, in particolare delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione (NTA) del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Terlizzi, che consentono, per gli edifici ricadenti nella zona B1 costruiti sul confine, la realizzazione di sopraelevazioni in aderenza a pareti cieche. Si afferma che la Corte di appello ha tra- scurato l’efficacia vincolante delle disposizioni comunali che, nella fattispecie, autorizzano l’opera realizzata dal ricorrente, rendendola conforme alla normativa edilizia. Il ricorrente sostiene che, essendo il suo edificio costruito sul confine e posto in aderenza a una parete priva di vedute legali, egli era legittimato a sopraelevare in aderenza, come consentito dalle NTA. La Corte, nel dare prevalenza alle norme del codice civile rispetto alla disciplina urbanistica, avrebbe dunque errato in diritto, ignorando che la costruzione eseguita in conformità agli strumenti urbanistici locali e con titolo edilizio legittimo non può essere ritenuta lesiva dei diritti altrui. Il terzo motivo è inammissibile. Esso infatti non coglie la ratio decidendi, che è fondata sull’accer- tamento della costruzione in violazione della distanza prescritta dall’art. 907 cc. Sull’inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi, cfr., tra le altre, Cass. 19989/2017. 4. - Il quarto motivo del ricorso denuncia , infine, violazione dell’art. 91 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere pronunciato sulle spese del giudizio di primo grado, nonostante la parziale riforma della decisione adottata in primo grado. Si assume che la Corte di appello, pur avendo accolto parzialmente l’appello e ridimensionato la condanna imposta dal Tribunale, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla necessità di rimodulare anche le spese del primo grado, che erano state poste integralmente a carico del ricorrente. Secondo il ricorrente, tale omissione integra violazione del principio di soccombenza, che impone al giudice di liquidare le spese tenendo conto dell’esito complessivo della lite. In presenza di un parziale ac- coglimento dell’impugnazione e della conseguente riforma della de- cisione impugnata, la Corte avrebbe dovuto quantomeno compen- sare in parte le spese del primo grado, così come ha fatto per quelle del secondo grado. L’inosservanza di tale principio rende, secondo il ricorrente, la decisione della Corte di appello illegittima nella parte in cui ha confermato senza motivazione la condanna integrale alle spese del primogrado. Questo motivo è fondato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è concorde nell'affermare che il giudice d'appello ha il potere-dovere di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali qualora riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata. Il fondamento di tale obbligo risiede nel fatto che la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, deve operare in base ad un criterio unitario e globale, tenendo conto dell'esito finale della controversia nel suo complesso. Pertanto, la riforma della decisione di primo grado determina la necessità di riconsiderare chi debba essere considerato soccombente e, di conseguenza, a carico di chi debbano essere poste le spese di entrambi i gradi di giudizio (cfr., tra le più recenti, Cass.16526/2024). La sentenza si è discostata da tale principio perché effettivamente, pur avendo riformato in parte la decisione di primo grado, non ha provveduto sulle spese del relativo giudizio: essa pertanto va cassata. 5. Il giudice di rinvio (che si individua nellaCorte di appello di Bari , in diversa composizione), regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti , ca