CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 14154/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte d'appello di Palermo \\-\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 01/12/2019, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, oltre spese processuali, disponendo anche la confisca e distruzione del coltello in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando anzitutto la mancata emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta, oltre che lamentando il difetto di omessa motivazione della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il reato contravvenzionale ascritto ha un termine ordinario di prescrizione che è pari a quattro anni, aumentabile fino a cinque; trattandosi, nel caso di specie, di fatto risalente al 01/12/2019, il termine massimo di prescrizione è da fissare al 01/12/2024. È poi noto che le Sezioni Unite di questa Corte sono state recentemente chiamate a pronunciarsi, in tema di disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103; il massimo consesso di questa Corte, dunque, ha deciso che tale disciplina debba continuare ad essere applicata - pure all'indomani dell'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134 - in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Al sopra individuato termine massimo quinquennale, quindi, deve aggiungersi l'ulteriore periodo di cui all'art. 159 cod. pen., come modificato dall'art. 1 comma 11 lett. b) legge 23 giugno 2017, n. 103, che può giungere fino a un massimo di anni uno e mesi sei; ciò consente di fissare il termine di prescrizione ad epoca ampiamente successiva, rispetto alla sentenza appellata, pronunciata il 23/09/2024. 3.2. La doglianza inerente alla motivazione è parimenti aspecifica e priva di apprezzabile contenuto, in quanto fondata su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale, infatti, ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un coltello a serramanico, riconducibile al prevenuto, giungendo a tale conclusione in forza di argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia forma di contraddittorietà; è stata giudicata non attendibile - con motivazione che, anche sul punto, ineccepibile sotto il profilo logico - la versione a discarico fornita dal prevenuto, in quanto tardivamente prospettata e di tenore reputato pretestuoso.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in