CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10331/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui rispettivamente si contesta l'affermazione di colpevolezza e si lamenta la mancata derubricazione in furto, sono generici, in quanto meramente reiterativi, e comunque manifestamente infondati, poiché la ricostruzione della Corte di appello evidenzia congruamente, nella pienezza della giurisdizione di merito e saldandosi alla motivazione di primo grado, come l'imputato sia stato colto in possesso del mezzo di provenienza delittuosa, con il blocco di accensione manomesso e in mancanza di titolo, e l'implausibilità delle dichiarazioni pseudo-confessorie sul punto (cfr. pp. 2, 3-4); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l'asprezza della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, da un lato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. p. 4, che richiama anche l'applicazione della attenuante interna) e, dall'altro, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie; che il quarto motivo, in tema di beneficio della non menzione, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte romana (cfr. p. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 20